MARCHE DA BOLLO SULLE RICEVUTE

MARCHE DA BOLLO SULLE RICEVUTE
Un obbligo spesso trascurato

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e, più in generale, tutte le Associazioni, rilasciano e ricevono documenti in relazione ai quali  sorge l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo; i casi più frequenti riguardano le ricevute:

-        Rilasciate a fronte dell’incasso delle quote associative (solitamente in sede di iscrizione al sodalizio e valide per tutto l’anno);

-        Rilasciate a fronte dell’incasso di corrispettivi per servizi specifici (partecipazione a corsi, stages, “abbonamenti” trimestrali, semestrali, annuali, ecc. ecc.);

-        Rilasciate agli Under 18 per la frequentazione dell’impianto sportivo (a fini fiscali);

-        Rilasciate a fronte dell’incasso di una erogazione liberale da parte di terzi (ovviamente non per prestazioni pubblicitarie o sponsorizzative per le quali è d’obbligo emettere fattura);

-        Consegnate da Atleti, Istruttori, Tecnici e, in genere, dagli Sportivi Dilettanti a fronte delle erogazioni di compensi ex art. 67, comma 1, lettera m, del T.U.I.R. e di rimborsi a piè di lista di spese documentate.

L’imposta di bollo è regolamentata dal D.P.R. 642/72; l’art. 7 della Tabella di cui all’allegato B del predetto Decreto stabilisce che sono esenti dal tributo “le quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Tuttavia, in merito all’esenzione delle “quote associative” sopra viste, l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 312682 del 21/12/1985 ha ritenuto che l’esenzione debba “ritenersi limitata alle quietanze per il versamento di contributi o quote associative per aderire alle predette associazioni e non può essere estesa alle quietanze relative al pagamento di servizi resi dalle associazioni stesse (leggi corsi, “abbonamenti” trimestrali, ecc. ecc. , n.d.r.) anche se effettuati in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tali quietanze, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo prevista dall’art. 19 della tariffa annessa al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni quando la somma versata supera euro 77,47 (già lire 150.000, n.d.r.).

Conseguentemente, solo le somme che l’associato (o il tesserato) versa per acquisire il diritto di far parte dell’Associazione godono dell’esenzione di bollo a prescindere dal loro importo, mentre per i contributi o le quote che il socio, o tesserato, versa per usufruire dei servizi resi dall’Associazione (si pensi al corrispettivo richiesto per il corso di danza o di Judo) restano esenti solo se rientrano nel limite previsto di euro 77,47, dovendo invece scontare l’imposta di bollo (attualmente di 2 euro) se l’importo è superiore.

Per quanto concerne le ricevute rilasciate su richiesta degli interessati (solitamente i genitori) a fronte dell’iscrizione di ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni alle attività sportive organizzate dalle Associazioni e  per la cui spesa (massimo euro 210,00), ricordiamo, è riconosciuta una detrazione fiscale del 19% , l’imposta di bollo è dovuta per importi superiori ai soliti 77,47 euro ed è pari ad euro 2,00 a carico del soggetto che compila il documento di spesa; tale onere, quindi, è a carico dell’Associazione che tuttavia può rivalersi sull’Associato (principio questo ribadito nella Risoluzione n. 199/E/95).

Un’importante precisazione: con la Risoluzione n. 444/E/08, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’imposta di bollo, addebitata separatamente nella ricevuta emessa può essere considerata un costo accessorio alla prestazione principale ed essere computata nella determinazione dell’onere detraibile; al di fuori di tale ipotesi il Cliente non è legittimato ad includere l’importo corrispondente all’imposta di bollo nell’ammontare delle spese sostenute e per le quali è consentita la relativa detrazione.

Osservando queste regole, E QUINDI INDICANDO SEPARATAMENTE IL CORRISPETTIVO INCASSATO DALL’ONERE RELATIVO ALLA MARCA DA BOLLO, IL CLIENTE POTRA’ CALCOLARE LA DETRAZIONE DEL 19% SUL TOTALE LORDO CORRISPOSTO.

Un’ultima fattispecie assai frequente nei sodalizi sportivi è quella del pagamento di compensi in esenzione e rientranti nella disciplina di cui agli artt. 67/69 del T.U.I.R. e art. 25 della Legge n. 133/99. In questa ipotesi, tralasciando gli altri importanti aspetti operativi legati al rapporto che si va ad instaurare, lo Sportivo Dilettante dovrà rilasciare una ricevuta, non soggetta ad IVA, ma che dovrà scontare la marca da bollo di 2 euro nel caso in cui il compenso ricevuto sia superiore a euro 77,47; similmente, qualora il soggetto, unitamente ai compensi percepisca anche il rimborso delle spese sostenute allegando le relative pezze giustificative (cosiddetto “rimborso a piè di lista”) sulla quietanza di rimborso andrà apposta una marca da bollo da euro 2 sempre se l’importo supera i 77,47 euro; appare pertanto logico e conveniente, alla luce di quanto detto, unificare in un unico documento, compensi ex artt. 67/69 e rimborsi a piè di lista.

Per finire, la marca da bollo va affrancata sulla copia originale della ricevuta consegnata all’associato. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull`originale”. E` consigliabile trattenere una riproduzione della ricevuta consegnata al cliente con la marca da bollo applicata ovvero conservare in contabilità la documentazione attestante l’acquisto delle marche stesse.

L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.

L`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della ricevuta prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.