SPONSORIZZAZIONI E DEDUCIBILITA' DELLA SPESA

Sentenza n. 25100 del 26/11/2014 della Corte di Cassazione
In seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo che all’art. 29 prevedeva l'unificazione forfettaria dell'IVA al 50% sia per i proventi derivanti da pubblicità sia da sponsorizzazioni, ovviamente per le associazioni che avessero optato per il regime forfetario ex lege 398/91, ricordavo, nella mia ultima newsletter del 10 novembre u.s., ed in occasione del Convegno di Monfalcone del 22 dello stesso mese, come, in realtà, quella che poteva apparire come una “vittoria” dello sport dilettantistico, fosse “mutilata” dalla tendenza oramai consolidata dei Giudici di merito, di ritenere deducibili le spese di sponsorizzazione solo e in quanto inerenti all’attività economica dell’erogante.
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla sentenza 26 novembre 2014 n. 25100 della Corte di Cassazione – Sezione Quinta Tributaria, la quale ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia concernente, per l’appunto, il disconoscimento di costi sostenuti da un’Azienda per sponsorizzazioni sportive. In prima istanza, la CTR (Commissione Tributaria Regionale) della Lombardia, aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo la deducibilità di detti costi: ciononostante, per la Sezione Tributaria della Cassazione, la decisione del giudice dell’appello sul punto non è convincente poiché “del tutto avulsa” dalla fattispecie puntualmente riportata dal processo verbale di constatazione il quale, evidenziando una prestazione pubblicitaria consistente nell’esibizione del marchio di pretesa identificazione del committente su due auto partecipanti a un racing, ne ha messo in rilievo i plurimi aspetti di incongruenza, ovvero:
• il disallineamento tra clienti del contribuente e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche;
• l’operatività del contribuente in ristretto ambito geografico (Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate fuori dai confini italiani (Austria e Croazia);
• l’inidoneità del logo usato a ricondurre la potenziale clientela al contribuente, difettando l’indicazione di un recapito oppure di un indirizzo telefonico collegato (parrebbe, dopo questa sentenza che, accanto al marchio, d’ora in poi, occorrerà allegare un certificato della Camera di Commercio o apporre un timbro della Società con tutti i dati, telefono, partita IVA, ecc. ecc. sui fianchi delle autovetture sponsorizzate !!! n.d.r.).
Ne deriva che “in tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, la deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo” (cfr. Cass. n. 24065/2001)
Conclusione: a prescindere dall'attuale poco felice momento per l'economia del Paese, sarà sempre più difficile trovare Aziende disposte a sostenere lo Sport Dilettantistico.