ISTRUTTORI SPORTIVI E PERSONAL TRAINERS

ISTRUTTORI SPORTIVI E PERSONAL TRAINERS
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Come noto, l’art. 67 comma 1,  lett. m, del T.U.I.R., individua quali sono i redditi diversi per i quali non è previsto il versamento di contributi previdenziali e dell’imposta sui redditi delle persone fisiche  (IRPEF) sino alla soglia dei 7.500,00 euro.

Tali risultano essere “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Detta disposizione, inoltre, vale la pena ricordarlo,  si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. Con riferimento alle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” vanno ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, così come disciplinato dall’art. 35, comma 5, D.L. 207/2008

Dalla lettura della norma si può concludere che, ai fini dell’inclusione dei “redditi diversi” dei compensi erogati nell’ambito delle associazioni dilettantistiche, devono ricorrere due condizioni: 

1.le prestazioni rese dagli Sportivi Dilettanti e come sopra remunerate devono avere carattere non professionale; 

2. dette prestazioni devono essere rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. 

Con quali criteri, tuttavia, si deve riconoscere la natura professionale della prestazione ?

La Giurisprudenza, ovvero le sentenze dei Giudici di merito,  ha elaborato, nel corso degli ultimi anni,  alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell’attività lavorativa. Tali criteri, tenuto conto anche delle verifiche fiscali/previdenziali che si susseguono oramai a ritmo crescente in tutta la penisola e che tendono ad uniformarsi, possono essere così riassunti: 

• Utilizzo, nello svolgimento dell’attività stessa, di particolari conoscenze tecniche; 

• Abitualità dell’attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività, ovvero, si potrebbe dire, in forma “coordinata e continuativa”; 

• Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta; 

• Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite. 

Tale principio è stato confermato dalla Sentenza n. 9284/2013 pubblicata il 11/07/2013 RG. n. 6732/2013 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro: “affinché i compensi erogati a istruttori, tecnici, collaboratori di un’associazione possano essere esenti da contribuzione, è necessario che l’attività svolta dagli stessi non sia abituale e che gli stessi soggetti non abbiano una riserva di competenze tecniche tali da essere utilizzate nell’esecuzione della prestazione. Nella Sentenza citata tre istruttori tenevano dei corsi stabiliti presso l’associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Tali corsi erano gestiti in autonomia sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni. Inoltre la presenza di competenze tecniche dei gli istruttori aveva dato la possibilità agli allievi di partecipare a gare, spettacoli e manifestazioni. Lo stesso compenso era in grado di garantire sostentamento agli istruttori o comunque un contributo significativo, se proporzionato all’impegno richiesto. Tutti questi elementi convergevano, a detta del Tribunale della capitale, in un’unica direzione: l’obbligo contributivo è dovuto.

E’ indubbio, come più volte sostenuto nelle nostre Circolari e nei nostri Convegni che occorre, AL PIU’ PRESTO, trovare una soluzione a questa forma di precariato che riguarda moltissimi, soprattutto giovani !, Istruttori e Personal Trainers, posto che le forme attuali proposte per il Lavoro autonomo ovvero subordinato, non sono sostenibili né dai prestatori d’opera né dai loro Committenti, siano essi Associazioni Sportive o, peggio, enti profit.