Si passa da 516,45 a 1.000,00 euro

NUOVO LIMITE AI MOVIMENTI PER CONTANTI

NUOVO LIMITE AI MOVIMENTI PER CONTANTI
Lo stabilisce la Legge di stabilità 2015

Come noto, l’art. 25, c. 5, della Legge del 13/05/1999 n. 133 (come modificato dalla L. 342/2000) ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a € 516,45 effettuati da società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e dei versamenti superiori a € 516,45 effettuati in favore delle stesse. Tali operazioni devono dunque essere eseguite tramite conti correnti bancari, conti correnti postali, o altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Il successivo Decreto Ministeriale n. 473 del 26/11/1999 ha regolamentato in maniera ancora più analitica la disposizione:

1) I versamenti non inferiori a € 516,45 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, comprese le erogazioni liberali, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative, i proventi derivanti dallo svolgimenti di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolta fondi di carattere occasionale e saltuaria, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o conti correnti postali intestati all’entità sportiva o mediante carte di credito o bancomat;

2) Allo stesso modo i pagamenti di importo non inferiore a € 516,45 effettuati dalle predette società e associazioni sportive per le operazioni inerenti all’attività istituzionale, comprendendo anche i compensi, le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari per prestazioni inerenti sempre all’attività istituzionale (più semplicemente quei compensi di cui all’art. 67 comma 1. lett. m) del DPR 917/86), devono essere ugualmente eseguiti tramite conti correnti bancari o conti correnti postali intestati all’entità sportiva e mediante carte di credito o bancomat. L’inosservanza di tale disposizione comporta, sempre secondo il dettato dell’art.25, L.133/99 e dell’art.4 D.M. 473/99:

A) la decadenza in capo alla società o associazione sportiva dilettantistica delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991

B) l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.11 del DLgs 471/1997 (da € 258,23 a € 2.065,83).

L’art. 1, comma 713, del d.d.l. 1698/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015, vedi allegato di 552 pagine !) dispone che (pagina 337)

“Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: “di importo superiore a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro”.

Ciò significa che il limite massimo consentito per i pagamenti, incassi, versamenti in contanti da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Bande Musicali, Associazioni Pro-loco e altri Enti Non Commerciali che abbiano optato per le agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991, sarà, a decorrere dal 1° GENNAIO 2015, di euro 1.000,00 anziché euro 516,45 ferma restando, in caso di violazione dell'obbligo di tracciabilità, la sanzione della decadenza dal regime agevolato (vedi al riguardo nostra circolare n° 014 del 31/10/2011)