Un nuovo complicato meccanismo
REVERSE CHARGE
Cosa cambia per le Associazioni in 398
PREMESSA
Tra le numerose novità fiscali introdotte dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015), meritano un approfondimento le disposizioni che ampliano, con decorrenza 01.01.2015, l’applicazione del meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, a nuovi settori di attività, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici (palestre, impianti sportivi, ecc. ecc.) al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.
La nuova modalità di applicazione dell’IVA, che insieme all’introduzione del c.d. split payment rappresenta uno degli strumenti (probabilmente il più valido) di repressione di frodi a carico dell’Erario, ha riflessi di non poco conto sugli adempimenti, sia per ciò che concerne la fatturazione che la registrazione dei documenti. E’ quindi necessario cercare di individuare con precisione quali sono le attività effettivamente coinvolte dal meccanismo dell’inversione contabile al fine di evitare errori che potrebbero essere gravemente sanzionati dall’Amministrazione Finanziaria.
COSA E’ IL REVERSE CHARGE
Il reverse charge, previsto dall’articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, è un meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all’IVA in capo al cessionario/committente e non al cedente/prestatore, in deroga ai principi generali fissati dalle norme tributarie per questa tipologia di imposta. La ratio della norma va ricercata nell’intento del legislatore di reprimere le frodi fiscali riguardanti il comparto IVA, che potrebbero comportare un danno per l’Erario sotto un duplice fronte
Si supponga, per ipotesi, che la ditta A emette fattura alla ditta B. A incassa l’IVA da B, si rende irreperibile e non versa l’imposta; B inconsapevole di tutto o al corrente del comportamento truffaldino di A, presenta una richiesta di rimborso dell’IVA all’Amministrazione Finanziaria, la quale, verificata la correttezza formale degli adempimenti di B, accoglie l’istanza rimborsandogli quanto dovuto.
A seguito della scoperta di numerose ed ingenti frodi basate sullo schema appena esemplificato, l’erario stabilisce il principio secondo cui, data la presunta inaffidabilità di A, soggetto tenuto legalmente al pagamento dell'imposta (contribuente di diritto), vi è la traslazione dell'onere relativo al pagamento dell’IVA su B (contribuenti di fatto) in quanto ritenuto più affidabile. In sostanza, con tale meccanismo gli obblighi di A vengono spostati in capo a B, che diventerà, dopo la vendita dei prodotti acquistati o la prestazione dei servizi forniti, il debitore dell’IVA all’Erario.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
L’applicazione del reverse charge è un meccanismo che progressivamente è stato esteso a molte operazioni che prima erano soggette alla normale disciplina IVA. Questi i principali campi di applicazione che di volta in volta sono stati investiti dalla logica dell’inversione contabile:
- Dal 01.10.2007 per le cessioni di immobili del terziario (con talune esclusioni)
- Dal 01.04.2011 per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all’interno del territorio nazionale.
- Dal 17.03.2012 per le prestazioni di servizi generiche da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed analogamente da parte di imprese italiane a clienti UE.
- Dal 01.01.2015 è stato ampliato il ventaglio delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta, che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente, il quale diverrà l’unico soggetto passivo ai fini IVA. Con la legge di stabilità (legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ), infatti, l’inversione contabile interessa nuovi settori di attività, relativi al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici), ai servizi di pulizia negli edifici (palestre, impianti sportivi, ecc.), al settore energetico e alla cessione di beni alla grande distribuzione organizzata.
ADEMPIMENTI
Una fattura gestita secondo le regole del reverse charge deve essere registrata secondo lo schema seguente:
A - EMISSIONE DELLA FATTURA: la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma
B - INTEGRAZIONE DELLA FATTURA: la fattura è integrata dal cessionario/committente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
C - ANNOTAZIONE DELLA FATTURA: la fattura è annotata dal cessionario/committente sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi (entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti.
Questa doppia annotazione, rende neutrale, sul piano finanziario, l’operazione ai fini IVA per il cessionario/committente, permettendo l’inversione degli obblighi fiscali (dal cedente/prestatore al cessionario/committente). L’operazione viene definita neutra anche ai fini IVA valutandola dal punto di vista dell’Erario. In altre parole, per l’Erario è indifferente in quanto incassa l’IVA dal cessionario invece che dal cedente.
Da precisare che il regime del reverse charge non deve essere confuso con i regimi di esenzione o fuori campo. Le operazioni fatte in regime di reverse charge sono operazioni soggette IVA, con la particolarità che il cessionario/committente versa l’imponibile al cedente/committente e l’IVA all’Erario.
REVERSE CHARGE E ACQUISTI INTRACOMUNITARI: ADEMPIMENTI
La logica del reverse charge sottende anche alle operazioni di acquisto intracomunitario, con il già segnalato obiettivo di reprimere in radice fenomeni di facili frodi fiscali.
In caso di acquisto intracomunitario, l’acquirente italiano, quando riceve la fattura comunitaria deve espletare i seguenti adempimenti:
NUMERAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA FATTURA: numerare la fattura del fornitore ed integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo e con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA calcolata secondo l’aliquota applicabile.
ANNOTAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO IVA VENDITE: annotare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario, dopo le opportune integrazioni, nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera.
ANNOTAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI: annotare la fattura nel registro acquisti a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta diviene esigibile.
PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT: indicare l’acquisto effettuato con il fornitore comunitario negli elenchi INTRASTAT (che possono essere mensili o trimestrali a seconda del superamento o meno dell’importo di euro 50.000,00 di beni e servizi acquistati nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti ) ed inoltrarli all’Amministrazione Finanziaria entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.
REVERSE CHARGE ED ENTI NON COMMERCIALI IN REGIME 398
Relativamente alle associazioni ed enti che applicano il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 16/12/1991, si fa presente che il medesimo comporta, tra l’altro, la determinazione dell’IVA a debito in modo forfetario, con un esonero dagli adempimenti in materia di IVA, compresa la registrazione delle fatture di acquisto, esistendo solo l’obbligo di conservazione delle stesse. Poiché nel meccanismo del reverse charge l’IVA è assolta del committente attraverso la doppia registrazione di tali fatture (ai sensi dell’articolo 17, comma 5, DPR n. 633/72), stando ad una semplice interpretazione della normativa si è indotti a ritenere che la mancanza dell’obbligo di registrazione, prevista dal regime agevolato ex L. 398/91, impedisca il funzionamento stesso del meccanismo di inversione contabile. Ma anche ipotizzandone l’ammissione, ci si chiede se in tal caso l’IVA, una volta neutralizzata, possa intaccare la determinazione forfetaria dell’IVA sulle vendite. Al riguardo non ci sono orientamenti concordanti e, data la scadenza del 18 maggio per il versamento dell’IVA relativa al primo trimestre 2015, si resta in attesa di una presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria sui dubbi sollevati e che ci si auspica arrivi tempestivamente onde evitare interpretazioni di sorta da parte degli addetti ai lavori che, come spesso accade, non prestandosi a facili e convincenti spiegazioni sono facilmente soggette a sanzioni.