ENTI NON COMMERCIALI: INVIO DEL MODELLO EAS ENTRO IL 31/03/2015

ENTI NON COMMERCIALI: INVIO DEL MODELLO EAS ENTRO IL 31/03/2015
a cura del Dott. Alfredo Stellato, Partner Studio Leonardo Ambrosi

 

PREMESSA

Entro il 31 marzo 2015, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche fiscalmente rilevanti intervenute nel corso del 2014, utilizzando un apposito modello dichiarativo denominato Modello EAS (dove EAS sta ad indicare l’acronimo di Enti ASsociativi). Tale modello va presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell’anno precedente. In caso di dimenticanza, la normativa vigente permette agli enti associativi di ravvedersi, presentando il modello e versando contestualmente una specifica sanzione pecuniaria (c.d. remissione in bonis), entro il termine della prima dichiarazione utile.

COS’E’ IL MODELLO EAS

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare e inviare telematicamente, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previa la decadenza della qualifica di ente non commerciale loro attribuita la legislatore.

Introdotto dall’articolo 30 del D.L. 185/08  - convertito, con modificazioni, in L. 02/09 -  ed emanato con provvedimento del 2 settembre 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il modello EAS nasce come ulteriore strumento di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare gli abusi fiscali delle norme agevolative previste, e applicabili a determinate condizione, per gli enti del terzo settore, garantendo, anche attraverso l’acquisizione di determinate notizie rilevanti sul piano fiscale, che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. La circolare 12/E del 9 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, definisce il modello EAS come uno strumento volto ad “acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale” al fine di “tutelare le vere forme associazionistiche” e “isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS: AMBITO SOGGETTIVO

Gli enti interessati all'adempimento possono raggrupparsi in due tipologie:

1.      gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)

2.      gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)

I soggetti tenuti alla compilazione completa del modello sono i seguenti:

-        gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;

-        gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di decommercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci dietro pagamento di corrispettivi specifici;

-        gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)

A seguito della Circolare A.E. n. 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di enti associativi sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte in determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'Amministrazione Finanziaria ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla relativa  modulistica. I soggetti interessati da questa forma di compilazione sono di seguito elencati:

-        associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri di cui all'art. 7 L. 383/2000;

-        associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 L. 266/1991 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;

-        associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del CONI;

-        associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);

-        associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);

-        associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

-        movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi delle spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;

-        associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL) con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato;

-        associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;

-        le associazioni ONLUS parziali, per le attività non rientranti nell'ambito ONLUS, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;

-        le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/78;

-        le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Soggetti esonerati

La legge individua alcune tipologie di soggetti che, seppur enti di tipo associativo, presentano condizioni tali da essere ritenute non obbligate ad ottemperare all’obbligo dichiarativo. Più precisamente tali enti possono essere sinteticamente indicati nell’elenco che segue:

-        le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;

-        le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991. Si rammenta che la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;

-        le ASD in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;

-        le associazioni ONLUS di opzione, vale a dire quelle che hanno ottenuto la qualifica di ONLUS rispettando le disposizioni normative contenute nel D.M. 266/2003 e presentato l'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;

-        le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee secondo i parametri dettati dalla L. 49/1987.

Sono, inoltre, esclusi dall’adempimento in parola le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, in quanto in tal caso viene a cadere il requisito soggettivo. Nel confine dell’esenzione ricadono, infine anche gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione e gli enti associativi commerciali. Anche le parrocchie non sono tenute ad inviare il Modello EAS in quanto considerate come enti non aventi natura associativa.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - CHIARIMENTI

Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l’Agenzia delle Entrate ha disposto dei chiarimenti in riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, precisando che:

-        l’onere dell’invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle ASD che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148 del TUIR; questo significa che è obbligato alla presentazione del modello EAS anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (a titolo di esempio: corsi di carattere sportivo o utilizzo delle attrezzature) ovvero svolga attività decommercializzate dalla norma agevolativa (trattasi dei corrispettivi specifici o quote aggiuntive richiesti a fronte di attività rivolte nei confronti dei soli soci);

-        il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle ASD che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi);

-        il modello non va inviato dalle ASD che incassino unicamente quote sociali.

Si ricorda, inoltre, che l’onere della comunicazione si estende, in forza dell’art. 30, comma 3, anche alle società sportive dilettantistiche, con qualsiasi veste giuridica costituite, di cui all’art. 90, legge n. 289/2002.

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS E LA REMISSIONE IN BONIS

Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell’ente interessato o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione (termine che decorre dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo e dello statuto) ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. Quindi, se l’associazione ha effettuato modifiche nel corso del 2014, deve effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica con il modello EAS entro il 31 marzo 2015.

Nell’ipotesi di dimenticanza da parte dell’ente, la normativa attualmente in vigore concede la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali. Tale ravvedimento prevede la presentazione del modello EAS ed il contestuale pagamento di una sanzione pari ad Euro 258. Il versamento dovrà avvenire esclusivamente con il modello F24, codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile, che nel caso in esame va intesa con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2014 (30 settembre 2015). E’ bene sottolineare che la remissione in bonis rappresenta uno strumento di clemenza per il contribuente distratto in riferimento a tale adempimento a condizione che la violazione non sia stata contestata, oppure non abbiano avuto inizio i controlli e gli accertamenti di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Da ultimo si segnala che l’istituto della remissione in bonis è stato previsto dal legislatore per l’omessa/tardiva presentazione del mod. EAS in sede di costituzione dell’ente, nulla prevedendo in caso di comunicazioni successivamente intervenute. Si ritiene, per interpretazione analogica delle norme che regolano l’istituto in esame, che esso interessi anche quest’ultima fattispecie, anche se sul punto è comunque auspicabile un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate onde evitare la non corretta applicazione del disposto normativo.

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE – PRECISAZIONI   

Non tutte le modifiche che possono intercorrere nel corso della vita di un ente associativo hanno rilevanza fiscale ai fini del controllo operato dall’Amministrazione Finanziaria. A tal proposito, è da tenere presente che non costituiscono variazioni ai fini del modello EAS, e dunque non devono essere comunicate, le seguenti fattispecie:

-        dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione se già comunicate;

-        ammontare dei contributi pubblici ricevuti;

-        ammontare delle erogazioni liberali ricevute;

-        numero dei soci e/o associati dell’ente associativo;

-        ammontare delle entrate;

-        costo sostenuto per messaggi pubblicitari;

-        il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente;

-        numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi.

Si precisa, inoltre, che in caso di re-invio è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

COSA ACCADE IN CASO DI OMISSIONE

L’omessa presentazione del modello EAS all’Amministrazione Finanziaria entro i termini previsti dal legislatore (presentazione a seguito di costituzione, a seguito di modificazioni e mediante remissione in bonis) comporta per i soggetti interessati la decadenza dal godimento delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. L’Agenzia delle Entrate (Circolari 12/2009 e 45/2009) al riguardo precisa: “Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. In altri termini, se l’ente continua, a fronte dell’omesso adempimento, a svolgere attività oggetto di decommercializzazione (quali l’incasso quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci), la sua intera attività avrà natura commerciale. L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nell’area della commercialità qualsiasi attività svolta, con la conseguenza di sottostare a tutti gli adempimenti fiscali e contabili in tal caso previsti.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS

Per compilare correttamente il modello e portare a termine la procedura per l’invio telematico, è necessario disporre di una serie di documenti da cui attingere tutte le informazioni rilevanti sul piano fiscale, quali:

-        il modello AA5 per il codice fiscale e Modello AA7 in caso di Partita Iva;

-        l’atto costitutivo;

-        il provvedimento di iscrizione dell’ente nel Registro delle Persone Giuridiche;

-        i bilanci o i rendiconti degli ultimi tre anni;

-        il rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio chiuso relativo alle raccolte pubbliche di fondi;

-        il libro soci;

-        il libro assemblee;

-        il libro delle delibere del Consiglio Direttivo;

-        l’eventuale contratto di acquisto di immobili;

-        gli eventuali contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l’associazione è locatario o comodatario;

-        le eventuali convenzioni stipulate con enti pubblici o privati;

-        i codici fiscali degli amministratori