SPESOMETRO 2015
a cura del Dott. Andrea Vilardo, Partner Studio Leonardo Ambrosi
L'articolo 21 del dl 78/2010 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d'imposta (c.d. "spesometro").
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che hanno effettuato nell’anno di riferimento operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Sono esonerati invece i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, 1 e 2 comma D.L. n.98/2011, (cd. “Regime dei Minimi”).
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura ed e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA.
L'obbligo di comunicazione riguarda quindi:
1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'e' obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'e' l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione e' pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA;
3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
1. le importazioni;
2. le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972;
3. le operazioni intracomunitarie;
4. quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
5. le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento e' avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate
6. le operazioni relative alla mera attività istituzionale di enti non commerciali
ENTI IN REGIME 398/91
La Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate annovera specificatamente tra i soggetti obbligati alla comunicazione anche “gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole”. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, pertanto, che applicano il regime di cui alla L. n. 398/91, sono anch’esse tenute alla presentazione dello “spesometro” SOLAMENTE in relazione alle operazioni di natura commerciale.
SCADENZE
Per i dati riferiti al periodo d'imposta 2014, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione è fissata:
· entro il 10 aprile 2015 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile);
· entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale;
· entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica).
SANZIONI
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata presentazione della comunicazione o presentazione con l’indicazione di dati non veri o incompleti è quello previsto dall’articolo 21, comma 1 del decreto legge n. 78/2010 . Esso prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, comune per tutti i mancati adempimenti da parte del contribuente (prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/1997), che va da un minimo di euro 258,23 a euro 2065,83.
Scaduto il termine di presentazione si può presentare una comunicazione integrativa o rettificativa versando una sanzione diversa a seconda del ritardo nell'adempimento con l’istituto del ravvedimento operoso.