Il Parere del Legale
Perdita della qualifica di ente no profit
a cura dell'Avvocato Nicola Ferrante
Le associazioni, e in genere tutti gli enti no profit, devono svolgere prevalentemente attività non commerciale, cioè attività rivolta ai soci, e non indistintamente rivolta a terzi.
Gli enti no profit possono svolgere attività commerciale (pubblicità, vendita di beni o attività a pagamento nei confronti di terzi non soci ecc……), ma tale attività non deve mai essere prevalente rispetto all'attività statutaria rivolta ai soci. Questo anche se i proventi dell'attività commerciale vengono utilizzati unicamente per finanziare l'ente . Quindi, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
Questo comporta la perdita di tutti i benefici fiscali di cui l'associazione si avvale, anche per le attività rivolte verso i soci ( a tale regime fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che possono svolgere attività commerciale anche a carattere prevalente).
Dovranno quindi essere sottoposte ad attenta valutazione le attività associative che potrebbero essere considerate o "sospettate" come vere e proprie attività commerciali (ad esempio perchè organizzate in forma d'impresa o perché dirette ad un gran numero di soci che non partecipano alla vita associativa o che si scrivono solo per partecipare ad una singola attività).
Comunque, ai fini della qualificazione commerciale dell'ente la normativa fiscale prevede alcuni parametri:
· la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
· la prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni riguardo le attività istituzionali con i soci;
· la prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
· la prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
In ogni in ogni caso, è da rilevare che il verificarsi di una o più di queste condizioni non comporta automaticamente la perdita del requisito della non commercialità. Infatti, tali parametri dovranno essere valutati nell'ambito di un più ampio giudizio riguardante l'assetto e le attività dell'associazione.
Le associazioni sportive non sono soggetti a tali vincoli, potendo effettuare, sempre nell'ambito della pratica sportiva, attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazione, corsi) anche con prevalenza rispetto alle entrate dell'attività sportiva prevista per i soci.
Per le onlus, sussistono altri vincoli. Le attività che le onlus possono svolgere sono solo quelle previste dalla dlg. 1997 n.460. Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle attività principali svolte dalla onlus, solitamente organizzate per finanziare l'ente. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.
Altro importante motivo di perdita della qualifica fiscale è la corresponsioni di compensi ai soci dell'associazione oltre il limite consentito dalla legge e l'organizzazione di attività in forma imprenditoriale.
La redazione del bilancio (economico e di missione) e dei libri sociali, sono comunque fasi molto importanti per dimostrare la corretta gestione dell'ente e il rispetto della normativa legale e fiscale.