L'angolo del Legale
LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IL FATTO ILLECITO
a cura dell'Avvocato Nicola Ferrante
In tema di responsabilità civile delle associazioni sportive dilettantistiche fondamentale è il richiamo all'articolo 1173 del Codice Civile intitolato "Fonti delle obbligazioni" secondo cui "Le obbligazioni derivano da contratto, atto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità all'ordinamento giuridico".
Responsabilità da fatto illecito
Per le associazione sportive dilettantistiche è fonte di obbligazione l'atto illecito, lesivo di una situazione protetta e produttivo di un danno giuridicamente apprezzabile. Il Codice Civile, all’articolo 2043, recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Da rilevare che il Codice non individua precisamente l'atto illecito, e questo ha permesso il progressivo allargamento dell'area del danno risarcibile. Il fatto illecito ha vari elementi, che devono essere provati da chi lamenta il danno: il danno ingiusto, il nesso di casualità tra fatto e danno, la condotta omissiva o commissiva che provoca il danno. Quindi, spetta a colui che accusa l'illecito e che agisce per il risarcimento del danno dare la prova della colpa del danneggiate (ad eccezione dei casi di responsabilità oggettiva di seguito decritti, come l'esercizio di attività pericolose e il danno cagionato da cose in custodia).
In generale, possiamo affermare che sussiste la responsabilità per colpa dell'associazione tutte le volte che si verifichi un danno per imprudenza o negligenza, ossia l'inosservanza di quelle regole minime di garanzia che sono imposte all'uomo di media prudenza ed esperienza.
Ad esempio non vi è dubbio che l'associazione, che riveste il ruolo di organizzatore di una manifestazione o di una competizione aperta al pubblico, assume direttamente i rischi che ne possono derivare. L'associazione quindi risponderà direttamente in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative, come l'errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l'inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi. A tal proposito si deve notare che grava sull’organizzatore l'onere di attenersi ai regolamenti sportivi e alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il generico onere di osservare le regole di comuni prudenza.
Anche la gestione di impianti sportivi, come piscine o palestre è esposta molteplici rischi. Oltre a quanto già rilevato, si accenna al dovere in capo alle associazioni sportive di richiedere ai propri associati idonea certificazione medica per le attività non agonistiche o amatoriali, e l'impiego di defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita.
Possono comunque verificarsi casi di responsabilità concorrente, ad esempio quando in caso di danni derivanti da carenze strutturali di un impianto, l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato.
Responsabilità indiretta
L'associazione sportiva potrebbe avere una responsabilità indiretta nel caso in cui l’evento lesivo accusato dall'allievo\sportivo sia riconducibile alla condotta colposa dell'istruttore sportivo. È questo il caso previsto dall'art. 2049 del c.c., "Responsabilità dei padroni e dei committenti" secondo cui " I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti “. La responsabilità indiretta prevede comunque l'esistenza, tra l'associazione e il suo incaricato, di un rapporto di dipendenza e di subordinazione anche temporaneo, con conseguente possibilità di direzione, controllo e sorveglianza sull'attività del preposto. Occorre inoltre che la consumazione del fatto illecito sia stato cagionata o resa possibile dall'espletamento delle mansioni affidate all’ incaricato.
Responsabilità oggettiva
Inoltre l'ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilità per illecito civile, cioè la responsabilità oggettiva che prescinde dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto, come l'ipotesi prevista dall’art. 2050 del codice civile in caso di esercizio di attività pericolose: " Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”
In generale, il giudizio sulla pericolosità di un'attività sportiva, quando non è riconducibile ad una specifica previsione normativa, è rimesso l'apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione se correttamente e logicamente motivata, è insindacabile. Si può comunque affermare, che costituiscono attività pericolose quelle che per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
Ad esempio sono sicuramente considerate pericolose quelle discipline sportive che prevedono l'impiego della forza fisica contro un altro contenente o la necessità di affrontare situazioni o ambienti naturali aspri e incontrollabili (pugilato e alpinismo). Vengono inoltre considerate pericolose l'attività venatoria o le gare motociclistiche ed automobilistiche.
Comunque, l'organizzazione di una gara sportiva o di una manifestazione sportiva non può essere considerata astrattamente attività pericolosa quando manchi una specifica disposizione normativa che la qualifichi come tale. In tal caso, spetta al giudice l'apprezzamento circa la natura dell'attività (ad esempio le gare di sci non sono considerate pericolose). Più in generale, è necessario ribadire che la partecipazione ad un gara agonistica comporta per i concorrenti l'accettazione del rischio di incidenti prevedibili, in quanto derivanti da inevitabili errori degli atleti impegnati nella gara. Ma la medesima attività deve essere considerata pericolosa se, con riferimento gli atleti, li espone a conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelli normalmente prevedibili.
Colui che invoca l'applicazione di questo particolare regime di responsabilità deve provare il nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e il danno. Per contro, il soggetto che subisce l'azione potrà vincere la presunzione di responsabilità solo fornendo la prova rigorosa di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Responsabilità danno da cose in custodia
Sussiste poi la responsabilità che può derivare all'associazione sportiva per il danno cagionato ai soci o gli atleti dalle strutture o attrezzature sportive di cui dispongono, stante l'obbligo dell'ente di gestirle e sorvegliarle affinché da tali beni non derivano danni a terzi. Questa è la responsabilità prevista dall'articolo 2051 del c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” .
Tale previsione presuppone che il soggetto o l’ente responsabile abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa, che comporti il potere di intervento sulla stessa e il dovere di impedire che da essa derivi un pregiudizio a terzi. Da rilevare che per il verificarsi della responsabilità è sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa in custodia e il danno dalla stessa cagionato.
Conseguentemente nella gestione di tali attrezzature l'associazione sportiva dovrà predisporre idonee cautele, come avvisi e istruzioni per l'utilizzo, e un idoneo servizio di sorveglianza finalizzato ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo.