In vigore dal 1° gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016
Importanti ricadute sul settore non profit

La L. 28.12.2015, n. 208 (Legge Finanziaria 2016), c.d. LEGGE DI STABILITA’ 2016 – pubblicata sul S.O. della G.U. del 30.12.2015 n. 305 ed in vigore dal 1.1.2016, ha introdotto una serie di provvedimenti che riguardano anche gli enti operanti nel settore non profit. Di seguito si segnalano gli interventi che avranno maggiore impatto sulle realtà associative.

·        RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

A decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota IRES (l’Imposta sul Reddito delle Società cui anche gli enti non profit, a determinate condizioni e secondo specifiche modalità, sono assoggettati) viene fissata nella misura del 24% in luogo del 27,50%. Tale previsione potrà essere anticipata al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell’Unione Europea.

A godere dei benefici dovuti allo sgravio fiscale che il legislatore ha previsto per i successivi anni saranno tutti gli enti non commerciali, compresi quelli che applicano la riduzione dell’aliquota IRES al 50% (ex art. 6 del D.P.R. 601/1973) e i soggetti che determinano il reddito con modalità forfetarie (compresi anche gli enti associativi che applicano la L. 398/1991).

·        DEDUZIONI IRAP

È aumentata da € 2.500,00 ad € 5.000,00 la deduzione forfetaria prevista ai fini IRAP a favore dei cc.dd. soggetti passivi “minori” (S.N.C., S.A.S., ditte individuali, lavoratori autonomi). Tale misura è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016. Qualche dubbio nasce in merito all’applicazione di questa norma di favore agli enti del terzo settore, in quanto, se per le SSD risulta pacifica la non equiparazione ai soggetti passivi minori data la veste giuridica di società di capitali che devono per legge assumere, per le ASD e ogni altro ente associativo che opera nel non profit qualche problema interpretativo si pone. Lasceremo che la giurisprudenza prima e il legislatore poi (come generalmente accade) chiariscano i termini della questione.

Si ricorda, inoltre, che accanto a questa deduzione si aggiunge anche quella relativa al costo del lavoro stagionale nel limite del 70%.

·        LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1.1.2016, ad € 3.000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1.000,00, salvo l’obbligo ricadente sulla Pubblica Amministrazione di pagare emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore ad € 1.000,00 esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

Si fa presente che, a seguito di quanto disposto dall’art. 19 del D.L.G. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio (la cui applicazione era in origine fissata al 1.1.2017 e successivamente anticipata dalla Legge di Stabilità 2016 al 1.1.2016), l’ inosservanza dell'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti non causerà più la decadenza dal regime agevolato opzionale previsto dalla L. 398/1991 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per gli enti non lucrativi in genere. In tal senso si profila da più parti il rischio di annullamento degli accertamenti pendenti. Ciò si traduce in un effetto certamente positivo sulle contestazioni non definitive basate sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità, che in fase contenziosa troveranno molto probabilmente una soluzione a favore delle associazioni, società sportive dilettantistiche e di ogni altro ente non profit.

Tale disposizione, nel testo precedentemente in vigore, stabiliva che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (oggi € 3.000,00), dovevano essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, pena la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 del D.L.G. 471/1997. Disposizioni, queste, che permangono ancora oggi salvo che per la parte relativa alla violazione dell'obbligo in esame, che era causa di decadenza dal regime fiscale di favore previsto dalla L. 398/1991, per cui l'Amministrazione, constatata l'infrazione in sede di accertamento, assoggettava a tassazione l'imponibile (ai fini delle imposte dirette e dell'Iva) secondo quanto previsto dalle regole ordinarie.

Le regole sulla tracciabilità dei pagamenti non trovano applicazione qualora vengano effettuati prelevamenti e versamenti sul conto corrente postale o bancario. Dunque, vi è libertà di prelevare dal proprio conto denaro contante per somme superiori ad € 3.000,00 e di versare importi che superino detto limite, senza necessità di ricorrere allo strumento del bonifico. Analogamente, vi è libertà di incassare assegni circolari per importi superiori al nuovo limite a condizione, però, che si tratti di assegni non trasferibili.

Altro caso di esonero dall’applicazione delle regole sulla circolazione del contante è rappresentato dai bollettini postali, che possono essere pagati in contanti per un importo pari o superiore ad € 3.000,00 in quanto trattasi di pagamenti che avvengono attraverso un intermediario (Poste italiane) e che, quindi, sono tracciati.

Si ricorda che non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore ad € 3.000,00, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili. Anche i pagamenti rateizzati devono, infatti, sottostare alle regole sul divieto di contante se l’ammontare complessivo dell’affare supera il limite legale. In altre parole, se cliente e fornitore si accordano per un corrispettivo di € 4.000,00, il pagamento non può avvenire in contanti con due pagamenti rateali di € 2.000,00 l’uno. Per stabilire quale strumento di pagamento occorre utilizzare, bisogna prendere in esame l’intera operazione e non la singola rata. Tuttavia, si può procedere a tanti pagamenti in contanti di importo inferiore al limite legale, e quindi evitare gli obblighi di legge indicati, a condizione che il frazionamento risulti da un accordo intercorso tra i contraenti e che sia previsto dalla natura stessa dell’operazione.

Anche l’affitto si può pagare in contanti, purché ogni singolo canone sia di importo inferiore al limite di € 3.000,00. Gli importi superiori, invece, dovranno essere versati con strumenti tracciabili.

·        ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Accanto alle novità illustrate al punto precedente, al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale, il legislatore ha previsto l’obbligo, da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita e di prestazione di servizi, di accettare pagamenti anche mediane carte di credito, prescindendo dal relativo importo. Tale obbligo potrà essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”. Con un apposito D.M. saranno fissate, oltre alle modalità attuative, anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

·        LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La Legge di Stabilità ha previsto l’estensione alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche della possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, D.P.R. n. 296/2005 (come ad esempio: edifici scolastici o immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere), purché rispettino le seguenti condizioni:

-        siano costituite senza fini di lucro;

-        siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva;

-        svolgano attività sportiva dilettantistica

Tale provvedimento già si applica ad altri enti senza fini di lucro, quali gli enti ecclesiastici, gli enti parco, la Croce Rossa Italiana, le ONLUS, le ONG e associazioni varie.

·        2 PER 1000 IRPEF ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

Una delle novità più rilevanti, sotto alcuni aspetti anche criticabile, è la previsione della possibilità per il 2016, con riferimento al 2015, di destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in uno specifico elenco “istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. La nuova opzione, come accennato, sarà presente già nella prossima dichiarazione dei redditi. Con un apposito D.M. saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

Di sicuro è un provvedimento apprezzabile in quanto aumenta le possibilità di finanziamento per le associazioni, affiancandosi al già ormai consolidato sistema del 5 per mille. Sorgono però talune perplessità circa la sua concreta applicazione. Si tratta di un istituto ridondante perché appunto esiste già il 5 per mille (che certamente non brilla quanto a buon funzionamento). Sotto il profilo soggettivo è poi incerto in quanto la norma parla in maniera vaga di “associazioni” senza specificarne il tipo (riconosciute, non riconosciute) e senza fornire ulteriori criteri per determinarne l’iscrizione nei relativi elenchi (uno dei quali potrebbe essere, a titolo di esempio, il numero di anni per i quali svolgono attività culturale). Sotto il profilo oggettivo, invece, è un provvedimento vago perché non delinea i margini entro cui un’attività, ai fini di questa norma, possa definirsi “culturale”. Bisognerà in ogni caso aspettare l’emanazione e l’attuazione dei decreti attuativi per avere un’idea più chiara su questo nuovo meccanismo.

Accanto ai provvedimenti appena esaminati, che certamente avranno un’influenza diretta sugli enti non profit, si segnalano anche una serie di altri interventi previsti dalla Legge di Stabilità 2016, che incideranno trasversalmente anche sugli enti senza scopo di lucro.

-        RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA: è confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nella Finanziaria 2015, prevedendo l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017 e l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 (in luogo del 25,50%) dell’aliquota IVA del 22%.

-        RISCOSSIONE CANONE RAI: a decorrere dal 1.1.2016 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto ad € 100,00 (anziché € 113,50) per il 2016, il cui pagamento, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall’azienda fornitrice dell’energia elettrica. A tal fine, la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Per superare tale presunzione, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che va presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l’anno in cui è presentata.

-        PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati sgravi contributivi per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

-        CREDITO D’IMPOSTA “ART – BONUS”: il credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura spetta a regime (in luogo del triennio 2014 – 2016 come originariamente previsto) e nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

-        SOCIETA’ BENEFIT: è stata introdotta una nuova forma societaria c.d. “società benefit” che si caratterizza, nell’esercizio di un’attività economica, per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553 C.c. Il nuovo modello di società, che riflette l’intento del legislatore di operare in modo più incisivo in ambito sociale, viene criticato da più parti in quanto visto come una mera duplicazione della normativa regolante la c.d. “impresa sociale”, introdotta nel nostro sistema giuridico nel 2006.

-        COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS: per le cessioni gratuite di beni ad enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca e alle ONLUS, è previsto l’obbligo di una comunicazione che il cedente deve effettuare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Con la Finanziaria 2016, tale obbligo scatta allorquando il costo dei beni gratuitamente ceduti sia superiore ad € 15.000,00 (in precedenza il limite era di € 5.164,57) e in caso di beni che non siano facilmente deperibili.

-        “CARD CULTURALE” A DIOCIOTTENNI: viene prevista l’assegnazione a tutti i cittadini italiani o di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una carta elettronica di importo massimo di € 500,00 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, spettacoli dal vivo.

-        MODELLO 770 E CERTIFICAZIONE UNICA: la certificazione unica introdotta dal legislatore lo scorso anno, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2016, relativamente alle somme corrisposte a lavoratori autonomi, dipendenti e sportivi dilettanti, sarà implementata con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015, di modo tale che se con la sua presentazione vengono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel MOD. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello, in quanto ciò rappresenterebbe solo una duplicazione di quanto già inviato all’Agenzia delle Entrate con la CU. L’obbligo di presentazione del MOD. 770 entro il 31.7.2016 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

A fronte degli interventi delineati per sommi capi nei punti precedenti, condividiamo la critica che INFOCONTINUA per il Terzo Settore, il più autorevole portale web di servizi dedicato all’attività di divulgazione, consulenza e confronto su tematiche di natura tecnico-scientifica relative al mondo del terzo settore, ha evidenziato in un recente articolo circa la valutazione positiva fatta dal Forum del Terzo Settore sulle politiche degli investimenti che il Governo, mediante la Legge di Stabilità 2016, ha operato sul welfare, che, se non ancora pienamente soddisfacenti, segnano comunque un significativo cambio di direzione. Tuttavia viene rilevato il possibile rischio di un’eccessiva frammentazione, in mancanza soprattutto di una cornice entro cui sviluppare adeguatamente le politiche sociali. In definitiva, si lamenta la mancanza di una rigorosa riforma, più volte annunciata, che disciplini in modo organico la complessa realtà del terzo settore, e che, ahinoi, crediamo si faccia attendere ancora per parecchio tempo.

 

                                    a cura del Dott. Alfredo Stellato, Partner Studio Leonardo Ambrosi & Partners