Nota integrativa del CONI del 10 giugno 2016
ARRIVA LA NOTA DEL CONI IN TEMA DI CERTIFICAZIONE MEDICA
Ma permangono alcuni dubbi.....
Come noto, il Ministero della Salute è stato chiamato più volte in causa, per il tramite del CONI, dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva, affinché si facesse chiarezza in merito all’obbligo, o meno, di certificazione medica per coloro che praticassero attività sportiva NON agonistica.
Finalmente l’Ufficio Affari Legislativi Istituzionali ed Attività di Presidenza del C.O.N.I., ha diffuso, in data 10 giugno u.s. (prot. N. 0006897/16) una nota integrativa con la quale si distinguono, sentito il parere favorevole e definitivo del Ministero della Salute del 30 maggio 2016, le seguenti tipologie di tesseramento alle quali, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS) dovranno, in tema di certificazione medica, uniformarsi:
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate:
Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività gestite dal C.O.N.I., da Società e Associazioni Sportive affiliate alle FSN, alle DSA ed agli EPS; per costoro permane l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle Linee Guida del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014.
Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico:
Per costoro non vi è l’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva; fra le attività, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ed individuate di concerto fra Ministero della Salute e dal C.O.N.I. , si annoverano: discipline degli sport di tiro (a segno, a volo, con l’arco, dinamico sportivo), biliardo sportivo, bocce (ad eccezione della specialità volo di tiro veloce), bowling, bridge, dama, golf, discipline regolamentate dalla Figest, pesca sportiva di superficie, scacchi, curling, stock sport, e tutte quelle attività facenti capo alle FSN, alle DSA e agli EPS il cui impegno fisico sia minimo.
Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)
Infine, non sono soggetti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni, dalle Discipline e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite delle Società o Associazioni di affiliazione; tale specifica situazione, avverte la nota del C.O.N.I., dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con l’inserimento, da parte del soggetto tesserante, in un’apposita categoria all’uopo istituita.
In attesa di tornare sull’argomento, che necessita sicuramente di un approfondimento (come interpretare la “raccomandazione” di un “controllo medico”, “in ogni caso” per i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ?), si allega la nota del C.O.N.I. del 10 giugno u.s.