IL MONDO FANTASTICO DELL'INPS

IL MONDO FANTASTICO DELL'INPS

Martedi 5 luglio e mercoledi 6 luglio 2016 il Sole 24 Ore ha pubblicato nella rubrica Norme e Tributi due articoli: il primo riguarda la nuova procedura delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo riguarda la parziale depenalizzazione per l’omesso versamento delle trattenute previdenziali a carico del dipendente.

Mi pare di aver visto qualche trasmissione televisiva e letto qualche articolo di giornale in cui sembra che in Europa e perfino in Italia si stia vivendo un momentino di crisi con aziende che chiudono i battenti e lavoratori licenziati.

In questo contesto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Poletti, abolisce le commissioni provinciali che autorizzavano le domande di CIG avuto conto delle difficoltà reali delle aziende e le sostituisce con i burocrati, poveri cristi di impiegati i quali però vengono dotati di nuovi strumenti di valutazione: dichiarazioni con valenza di scritti sostitutivi dell’atto di notorietà rese dall’azienda in cui venga dimostrata la solidità finanziaria dell’impresa che è chiamata, inoltre, a dimostrare,  con elementi oggettivi ed attendibili, che la mancanza di ordini non può essere riconducibile a comportamenti volontari del datore di lavoro e che l’attività lavorativa riprenderà dopo il periodo di interruzione.

Ora mi chiedo: qual è l’imprenditore che volontariamente riduce il proprio lavoro rischiando di perdere clientela per poter usufruire della cassa integrazione? E se mancano gli ordin,i come si può prevedere quando ne arriveranno ? E se si utilizza la cassa integrazione non è che per caso l’azienda sia un po’ in crisi e quindi non finanziariamente solida? E bisogna stilare una atto notorio su queste basi?

Punto due: il mancato versamento delle trattenute effettuate in busta paga. E’ pacifico che un simile comportamento configuri il reato di appropriazione indebita. Fino a ieri, dapprima, c’era una diffida ad adempiere da parte dell’INPS e quando si superava la soglia di € 5.000,00 scattava il reato penale. Ora il comportamento elusivo è stato parzialmente depenalizzato e si configura il reato di appropriazione indebita quando viene superata la soglia di € 10.000,00. Fino a tale cifra al datore di lavoro, anziché la diffida ad adempiere, verrà comminata una sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.

Che fenomeni !!! Partendo sempre dal presupposto che il datore di lavoro omette i pagamenti perché manca la liquidità, chi mi spiega come si fa a pagare una sanzione fino a cinque volte maggiore del debito ?

Parto sempre dal presupposto che un imprenditore operi onestamente e che eventuali omissioni siano da attribuire a difficoltà non volute; evidentemente per il ministro del lavoro il presupposto “imprenditore onesto” non esiste.

Verona, agosto 2016      

                                                                                            Leonardo Ambrosi