IL CONSIGLIO DI STATO “SDOGANA” I MASSAGGI TUINA
Una Sentenza destinata a provocare dubbi e polemiche
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 luglio 2016, ha interpretato alla lettera l’art. 1, comma 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetto: “Disciplina dell’attività di estetista”, annullando l’ordinanza del Comune di Sanremo e al contempo sgombrando il campo da interpretazioni date in passato anche da altri comuni italiani.
Il Consiglio di Stato, che ricordiamo essere il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Presidente della Repubblica, ha sentenziato che sono attribuite alla competenza delle sole estetiste i trattamenti mirati alla eliminazione o attenuazione degli inestetismi.
La sentenza dunque riconosce la peculiarità di molte altre pratiche, in primis, i massaggi tuina (oggetto della sentenza), ma anche altri trattamenti sul corpo, quali lo shiatsu, la riflessologia plantare, il massaggio ayurvedico, etc, che non avendo finalità terapeutiche o estetiche, non possono essere di competenza esclusiva delle estetiste.
Scarica e leggi l’allegata sentenza del 26 luglio c.a.