ULTIME NOVITA’
abolizione di Equitalia – rottamazione ruoli esattoriali – lo spesometro si fa in 4!
E’ oramai prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017.
I tre pilastri su cui poggia il Decreto Legge sono:
- sostituzione di Equitalia con un nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” e contestuale sanatoria dei ruoli esattoriali dal 2000 al 2015;
- introduzione, al posto dell’attuale spesometro, di una comunicazione trimestrale analitica di tutte le fatture emesse e ricevute e di una comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA;
- riapertura della voluntary disclosure sino al 31 luglio 2017, nella veste già attuata lo scorso anno ma con alcuni aggiustamenti nella procedura.
Prendono, dunque, corpo alcune delle novità anticipate nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 e di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi.
ABOLIZIONE EQUITALIA
Sino ad oggi, si rincorrevano le voci, perché non si sapeva bene come tale eliminazione fosse stata architettata; ora, però, l’operazione, alla quale è legata anche la sanatoria dei ruoli pendenti - appare in tutti i suoi dettagli.
Dal 1° luglio 2017 scompare Equitalia e l’attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle finanze e monitorato, secondo principi di trasparenza e pubblicità, dall’Agenzia delle Entrate, il cui Direttore diventa anche Presidente del nuovo ente.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra, a pieno titolo, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. N. 602/1973.
Quindi, pur strizzando un occhio al miglioramento del rapporto fisco-contribuenti, con l’altro si pensa al conseguimento dei risultati (e non può che essere così parlando di riscossione delle imposte).
ROTTAMAZIONE RUOLI
Connessa con la chiusura di Equitalia è l’operazione di rottamazione dei ruoli pendenti.
Ai debitori viene data la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, ed affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere:
- le sanzioni incluse in tali carichi;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
L’unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:
- dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo).
Per aderire il contribuente dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L., una apposita dichiarazione redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito di Equitalia entro 15 giorni.
Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Da non trascurare il fatto che:
- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione;
- la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);
- potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;
- non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.
Non possiamo non rilevare come i termini previsti per la rateizzazione siano molto stretti (praticamente 15 mesi); è evidente l’intento di “fare cassa”, “pochi, maledetti e subito”: se un soggetto non è stato sin qui in grado di pagare, piccola o grande che fosse la cifra, verosimilmente non ci riuscirà in 15 mesi; sarebbe stato di gran lunga preferibile, e di certo si sarebbe garantito un maggior gettito, prevedere l’ammortamento almeno in 36 mesi, come in un primo momento sembrava; ora saremo curiosi di vedere se i pronostici del Governo si realizzeranno.
COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA
A dispetto delle promesse di sempre maggiori semplificazioni, un’altra grossa tegola si abbatte sui contribuenti e sui loro Consulenti: si tratta delle nuove comunicazioni trimestrali che prenderanno il posto dell’attuale spesometro annuale.
Dal 1° gennaio 2017 i contribuenti dunque dovranno presentare, con cadenza trimestrale:
- una comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, D.L. n. 78/2010);
- una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21, D.L. n. 78/2010).
La comunicazione delle fatture dovrà contenere:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l’aliquota applicata;
e) l’imposta;
f) la tipologia dell’operazione.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (Associazioni in regime 398 ?) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Come di consueto pesante il quadro sanzionatorio:
- per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;.
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
VOLUNTARY DISCLOSURE
Al D.L. n. 167/1990 viene aggiunto il nuovo art. 5-octies, con il quale si riapre la voluntary disclosure.
In sintesi, le linee guida della nuova voluntary sono le seguenti:
- la procedura sarà utilizzabile dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 31 luglio 2017;
- si applicano, in linea di massima le stesse regole previste per la voluntary dello scorso anno.
Leonardo Ambrosi