Il nuovo regime delle comunicazioni IVA e dello “Spesometro” 2017
Novità contenute nel Decreto Milleproroghe
Il D.L. 193 del 2016, già convertito in legge, ha introdotto per l’anno 2017 all’art. 4 ben otto nuove comunicazioni di carattere trimestrale e obbligatorie, di cui quattro relative alla liquidazione Iva ed al prospetto riassuntivo delle posizioni trimestrali, ed altre quattro relative all’invio trimestrale di fatture emesse e ricevute con le quali viene introdotto un nuovo spesometro.
Questo nuovo dettato legislativo del 2016 si sostituisce (e in parte sovrappone) al precedente D.Lgs. n° 127 del 2015 che prevedeva una mera opzione per l’invio telematico di tutte le fatture e ricevute emesse, nonché l’invio delle dichiarazioni periodiche Iva.
Ecco il nuovo scadenziario delle comunicazioni telematiche IVA trimestrali e dello spesometro che per i primi 2 trimestri del 2017 viene accorpato alla sola data del 25 Luglio 2017 per poi rientrare in linea con la scadenza delle comunicazioni Iva:
Mese | IVA Versamenti | IVA Comunicazione Liquidazioni | Spesometro |
Gennaio |
16 febbraio 2017 |
31 maggio 2017 |
25 luglio 2017 |
Febbraio |
16 marzo 2017 |
31 maggio 2017 |
25 luglio 2017 |
Marzo |
17 aprile 2017 |
31 maggio 2017 |
25 luglio 2017 |
I° Trimestre |
16 maggio 2017 |
31 maggio 2017 |
25 luglio 2017 |
Aprile |
16 maggio 2017 |
31 agosto 2017 |
25 luglio 2017 |
Maggio |
16 giugno 2017 |
31 agosto 2017 |
25 luglio 2017 |
Giugno |
17 luglio 2017 |
31 agosto 2017 |
25 luglio 2017 |
II° trimestre |
22 agosto 2017 |
31 agosto 2017 |
25 luglio 2017 |
Luglio |
22 agosto 2017 |
30 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Agosto |
18 settembre 2017 |
30 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Settembre |
16 ottobre 2017 |
30 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
III trimestre |
16 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
30 novembre 2017 |
Ottobre |
16 novembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 |
Novembre |
18 dicembre 2017 |
28 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 |
Dicembre |
16 gennaio 2018 |
28 febbraio 2018 |
28 febbraio 2018 |
IV trimestre |
16 marzo 2018 o 16 febbraio 2018 per soggetti in 398/91! |
28 febbraio 2018 (tutti) |
28 febbraio 2018 (tutti) |
La dichiarazione IVA 2018 - per il periodo d’imposta 2017 - potrà invece essere presentata in forma autonoma fino al 30 aprile 2018, e nulla cambia quanto allo spesometro precedente sul periodo d’imposta 2016 (10 aprile per i contribuenti IVA mensili e 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali).
Riepiloghiamo alcune novità e criticità del sistema:
- In generale:
- Aumento delle comunicazioni (ben otto) e delle tempistiche conseguenti, con aumento in generale dei costi e dei tempi di gestione!
- Invio in forma “analitica” contenente per ogni fattura i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione. Da molte parti si evidenzia quanto la mole di dati crea complicazioni, duplicazioni e un appesantimento dei tempi di lavoro.
- I dati da inviare telematicamente sono in formato XML e le informazioni via via in arrivo all’Agenzia delle Entrate serviranno per effettuare dei controlli a distanza, ai sensi del D.M. 4 agosto 2016 e controlli incrociati e a distanza (D.M. 2 Agosto 2016) con i dati presenti nella banca dati dell’Amministrazione finanziaria al fine ultimo di valutare la congruenza delle dichiarazioni e ricavare una sorta di potenzialità contributiva dei soggetti!
- In particolare per lo Spesometro:
- invio previsto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia con emendamento al decreto si è prevista per il primo anno cadenza semestrale ed al momento è stato comunicato che la scadenza è fissata al 25/07/2017; (1)
- A miglioramento della iniziale previsione di legge l’invio obbligatorio non riguarda anche i soggetti passivi, e i contribuenti minimi e forfetari (la legge li esonera dalla tenuta delle scritture contabili);
- la comunicazione delle fatture riguarda anche il caso in cui il “soggetto acquirente” nella fattura sia un privato!
- È previsto l’obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell’Iva.
- In particolare per l’Iva:
- Invio telematico trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, con termini fissati entro il termine del secondo mese successivo alla fine di ogni trimestre e prima scadenza 2017 fissata dunque al 31/05/2017;
- Esonero per soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione IVA (come i contribuenti minimi e forfettari.
- Prospetto riepilogativo trimestrale obbligatorio anche quando:
§ la liquidazione IVA presenti un saldo a credito;
§ la periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente era mensile;
§ non vi sia alcun importo da pagare e invio per tutte le fatture in forma “analitica” e senza limiti di importo minimo (ad esempio di 9 euro),
- Sanzioni:
Dopo l’iniziale previsione di sanzioni particolarmente aspre (fino a un massimo di € 25.000) è stato invece definito il seguente quadro di importi delle sanzioni:
Minimo Massimo Tipologia
(a fattura) (a trimestre) (caso di applicazione delle sanzioni)
2€ 1.000 € omessa/errata trasmissione dati delle fatture emesse/ricevute
500 € 2.000 € omessa/incompleta/infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche
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(1) Con il Decreto Milleproroghe che ha ottenuto il via libera dal Senato e che ora passa all’esame “lampo”della Camera per ottenere la definitiva approvazione entro il 28 febbraio, l’invio dello spesometro (invio delle fatture emesse e ricevute) diventa semestrale (18 settembre 2017 e febbraio 2018).
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COMMENTI:
Il D.L. n° 193 del 2016 è intervenuto creando una complicata architettura di norme e disposizioni che desta perplessità sotto diversi aspetti, tra cui anche in relazione alla confusione creata rispetto al sistema di invio telematico di fatture e corrispettivi pensato e previsto dal D.Lgs. n° 127 del 2015. Il nuovo dettato si sovrappone al primo in termini di adempimenti e tempistiche, ma si differenzia anche per le modalità di espletamento (sempre più complesse), per esigenze e caratterizzazioni (quali ad esempio la rigidità dei termini e l’iniziale inasprimento smisurato delle sanzioni poi moderato da un emendamento) che potrebbero far connotare le esigenze del legislatore in una ratio quasi punitiva e non invece incentrata sull’ottimizzazione, sulle reali esigenze di una semplificazione a gran voce invocata da tutte le parti.
Se già nella precedente previsione legislativa del D.Lgs n° 127/2015 potevano notarsi alcuni aspetti problematici e non perfettamente chiari, l’ultimo Decreto del 2016 evidenzia ancor più la delicatezza del ruolo del commercialista e della mediazione con il popolo dei contribuenti, sempre bisognoso di nuove risposte di fronte a una ispirazione legislativa che forse volendo avvicinarci al futuro finisce poi per produrre disposizioni complicate che come in Star Trek terminano con …. “rotta verso l’ignoto”!