Il nuovo regime delle comunicazioni IVA e dello “Spesometro” 2017

Il nuovo regime delle comunicazioni IVA e dello “Spesometro” 2017
Novità contenute nel Decreto Milleproroghe

Il D.L. 193 del 2016, già convertito in legge, ha introdotto per l’anno 2017 all’art. 4 ben otto nuove comunicazioni di carattere trimestrale e obbligatorie, di cui quattro relative alla liquidazione Iva ed al prospetto riassuntivo delle posizioni trimestrali, ed altre quattro relative all’invio trimestrale di fatture emesse e ricevute con le quali viene introdotto un nuovo spesometro.

Questo nuovo dettato legislativo del 2016 si sostituisce (e in parte sovrappone) al precedente D.Lgs. n° 127 del 2015 che prevedeva una mera opzione per l’invio telematico di tutte le fatture e ricevute emesse, nonché l’invio delle dichiarazioni periodiche Iva.

Ecco il nuovo scadenziario delle comunicazioni telematiche IVA trimestrali e dello spesometro che per i primi 2 trimestri del 2017 viene accorpato alla sola data del 25 Luglio 2017 per poi rientrare in linea con la scadenza delle comunicazioni Iva:

 

                                                                    

Mese IVA Versamenti IVA Comunicazione Liquidazioni Spesometro

Gennaio

16 febbraio 2017

31 maggio 2017                                         

25 luglio 2017

Febbraio

16 marzo 2017

31 maggio 2017                                         

25 luglio 2017

Marzo

17 aprile 2017

31 maggio 2017

25 luglio 2017

I° Trimestre

16 maggio 2017

31 maggio 2017

25 luglio 2017

Aprile

16 maggio 2017

31 agosto 2017                                             

25 luglio 2017

Maggio

16 giugno 2017

31 agosto 2017

25 luglio 2017

Giugno

17 luglio 2017

31 agosto 2017

25 luglio 2017

II° trimestre

22 agosto 2017

31 agosto 2017

25 luglio 2017

Luglio

22 agosto 2017

30 novembre 2017                                   

30 novembre 2017

Agosto

18 settembre 2017

30 novembre 2017

30 novembre 2017

Settembre

16 ottobre 2017

30 novembre 2017

30 novembre 2017

III trimestre

16 novembre 2017

30 novembre 2017

30 novembre 2017

Ottobre

16 novembre 2017

28 febbraio 2018

28 febbraio 2018

Novembre

18 dicembre 2017

28 febbraio 2018

28 febbraio 2018

Dicembre

16 gennaio 2018

28 febbraio 2018

28 febbraio 2018

IV trimestre

16 marzo 2018 o
16 febbraio 2018 per
soggetti in 398/91
!

28 febbraio 2018  (tutti)

28 febbraio 2018 (tutti)

La dichiarazione IVA 2018 - per il periodo d’imposta 2017 - potrà invece essere presentata in forma autonoma fino al 30 aprile 2018, e nulla cambia quanto allo spesometro precedente sul periodo d’imposta 2016 (10 aprile per i contribuenti IVA mensili e 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali).

Riepiloghiamo alcune novità e criticità del sistema:

- In generale:

-        Aumento delle comunicazioni (ben otto) e delle tempistiche conseguenti, con aumento in generale dei costi e dei tempi di gestione!

-        Invio in forma “analitica” contenente per ogni fattura i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione. Da molte parti si evidenzia quanto la mole di dati crea complicazioni, duplicazioni e un appesantimento dei tempi di lavoro.

-        I dati da inviare telematicamente sono in formato XML e le informazioni via via in arrivo all’Agenzia delle Entrate serviranno per effettuare dei controlli a distanza, ai sensi del D.M. 4 agosto 2016 e controlli incrociati e a distanza (D.M. 2 Agosto 2016) con i dati presenti nella banca dati dell’Amministrazione finanziaria al fine ultimo di valutare la congruenza delle dichiarazioni e ricavare una sorta di potenzialità contributiva dei soggetti!

- In particolare per lo Spesometro:

-        invio previsto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia con emendamento al decreto si è prevista per il primo anno cadenza semestrale ed al momento è stato comunicato che la scadenza è fissata al 25/07/2017; (1)

-        A miglioramento della iniziale previsione di legge l’invio obbligatorio non riguarda anche i soggetti passivi, e i contribuenti minimi e forfetari (la legge li esonera dalla tenuta delle scritture contabili);

-        la comunicazione delle fatture riguarda anche il caso in cui il “soggetto acquirente” nella fattura sia un privato!

-        È previsto l’obbligo di comunicare anche le liquidazioni periodiche dell’Iva.

 

- In particolare per l’Iva:

-        Invio telematico trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, con termini fissati entro il termine del secondo mese successivo alla fine di ogni trimestre e prima scadenza 2017 fissata dunque al 31/05/2017;

-        Esonero per soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione IVA (come i contribuenti minimi e forfettari.

-        Prospetto riepilogativo trimestrale obbligatorio anche quando:

§  la liquidazione IVA presenti un saldo a credito;

§  la periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente era mensile;

§  non vi sia alcun importo da pagare e invio per tutte le fatture in forma “analitica” e senza limiti di importo minimo (ad esempio di 9 euro),

- Sanzioni:

     Dopo l’iniziale previsione di sanzioni particolarmente aspre (fino a un massimo di € 25.000) è stato invece definito il seguente quadro di importi delle sanzioni:

        Minimo            Massimo              Tipologia

        (a fattura)       (a trimestre)         (caso di applicazione delle sanzioni)

        2€                      1.000 €                 omessa/errata trasmissione dati delle fatture emesse/ricevute

        500 €                 2.000 €                     omessa/incompleta/infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche

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(1)    Con il Decreto Milleproroghe che ha ottenuto il via libera dal Senato e che ora passa all’esame “lampo”della Camera per ottenere la definitiva approvazione entro il 28 febbraio, l’invio dello spesometro (invio delle fatture emesse e ricevute) diventa semestrale (18 settembre 2017 e febbraio 2018).

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COMMENTI:

Il D.L. n° 193 del 2016 è intervenuto creando una complicata architettura di norme e disposizioni che desta perplessità sotto diversi aspetti, tra cui anche in relazione alla confusione creata rispetto al sistema di invio telematico di fatture e corrispettivi pensato e previsto dal D.Lgs. n° 127 del 2015. Il nuovo dettato si sovrappone al primo in termini di adempimenti e tempistiche, ma si differenzia anche per le modalità di espletamento (sempre più complesse), per esigenze e caratterizzazioni (quali ad esempio la rigidità dei termini e l’iniziale inasprimento smisurato delle sanzioni poi moderato da un emendamento) che potrebbero far connotare le esigenze del legislatore in una ratio quasi punitiva e non invece incentrata sull’ottimizzazione, sulle reali esigenze di una semplificazione a gran voce invocata da tutte le parti.

Se già nella precedente previsione legislativa del D.Lgs n° 127/2015 potevano notarsi alcuni aspetti problematici e non perfettamente chiari, l’ultimo Decreto del 2016 evidenzia ancor più la delicatezza del ruolo del commercialista e della mediazione con il popolo dei contribuenti, sempre bisognoso di nuove risposte di fronte a una ispirazione legislativa che forse volendo avvicinarci al futuro finisce poi per produrre disposizioni complicate che come in Star Trek terminano con …. “rotta verso l’ignoto”!