DELIBERE CONI DEL 20/12/2016 E 14/2/2017

DELIBERE CONI DEL 20/12/2016 E 14/2/2017
Prime considerazioni

L’Avvocato Guido Martinelli, nei Convegni sullo Sport Dilettantistico cui è invitato, ama spesso iniziare la propria relazione mostrando una slide alla quale, afferma, di essere particolarmente affezionato: la struttura dello sport in Italia.

E’ da qui, forse, che dobbiamo partire per cercare di capire i recenti provvedimenti del CONI (delibere del 20/12/2016 e 14/2/2017) e le prese di posizione del Coordinamento Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva culminate nel Comunicato, anch’esso, del 14 febbraio.

Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali, cui è demandata espressamente l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. 

Suo massimo organo rappresentativo è il Consiglio Nazionale, che, fra le altre (art. 6 dello Statuto) “opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate”; volendo fare un paragone, pensiamo all’Assemblea dei Soci delle nostre Associazioni; ma da chi è composto il Consiglio Nazionale del CONI? Ce lo dice sempre l’articolo 6, al punto 2: Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto:

a) il Presidente del CONI, che lo presiede;

b) i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute;

c) i membri italiani del CIO.

Inoltre (punto 3) sono membri elettivi del Consiglio Nazionale:

a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti secondo quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto;

b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI, eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-bis dello Statuto;

 c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-ter dello Statuto;

d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-quater dello Statuto;

e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, eletto secondo quanto previsto dall’art 34-quinquies dello Statuto.

Fra i numerosi poteri attributi al Consiglio Nazionale, ricordiamo (Art. 6, punto 4):

b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive, ed emana il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato da tutte le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate;

 c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, sulla base dei requisiti fissati dallo Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;

 d) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica;

e) stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline sportive associate e, per gli ambiti sportivi, sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti;

<...>

o3) stabilisce le modalità di tenuta del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione.

Come visto dunque, fanno parte del Consiglio, fra gli altri, quali Membri di diritto, i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali Riconosciute (attualmente 45), e, quali Membri elettivi, i Rappresentanti delle Discipline Sportive Associate (3) e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (5); con questi numeri, finalmente, non sembra difficile capire a chi tocchi la governance dello Sport in Italia.

Paradossalmente, a fronte, come visto, di 45 Federazioni tutte rappresentate in seno al Consiglio Nazionale rispetto ai soli 5 rappresentanti sui 15 Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, riscontriamo una base associativa, formata dagli Sportivi (Atleti), che praticano una disciplina, tale che il rapporto si capovolge nettamente a favore di quest’ultime;  nel 2015, infatti, l’attività sportiva promossa dalle 45 Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle 19 Discipline Sportive Associate (DSA), riconosciute dal CONI, ha coinvolto  4 milioni e 535 mila atleti tesserati (fonte Coni Servizi – I numeri dello Sport 2015), cifra questa ampiamente superata, con oltre 5 milioni, dai Tesserati a soli 5 su 15 Enti di Promozione Sportiva (A.I.C.S., C.S.I., C.S.E.N., U.I.S.P, LIBERTAS, fonte Annuario USSI 2016).

Se dunque pare comprensibile lo sfogo del Presidente del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, Prof. Francesco Proietti, con il quale ha espresso, dopo l’incontro avuto con i vertici del CONI martedì 14 u.s.,“ il proprio profondo rammarico per quelle discipline che pur avendo le dovute caratteristiche e una vasta base sociale, non sono state riconosciute ammissibili dalla Giunta CONI”, di contro non sembrano accettabili le critiche arrivate da più parti sul Coordinamento per il risultato, dati i presupposti, ottenuto; l’agone, per quanto detto, era e resta impari.

Ciò che è certo, è il fatto che le delibere del CONI, mirate, nella volontà degli autori, ad identificare definitivamente l’elenco delle discipline sportive “ammissibili nel registro”, e che sul web quotidianamente ispirano critiche, anche aspre, da parte dei rappresentanti delle discipline escluse, e non solo, paiono, per ora, solo destinate a generare ulteriore contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria, la quale, di sicuro, non starà a discutere se il Pilates rappresenti una metodologia di allenamento e possa essere ricompreso o meno fra le “attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico”, o se lo Yoga  possa essere contenuto nel vaso di Pandora del codice 110 (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness).

Perché, delle due, l’una: o il CONI ha finto di chiudere le porte per far rientrare tutti dalle finestre, oppure, come qualcuno ha detto, siamo in presenza di una “svolta epocale”, iniziata però, con il piede storto.

Vorrei, a questo punto ricordare, che le delibere in questione non sono opera, motu proprio, del CONI, ma costituiscono, è da pensare,  il corollario finale dei periodici incontri con l’Agenzia delle Entrate; a questo proposito rammento che la normativa vigente prevede che il CONI trasmetta ogni anno, all’Agenzia delle Entrate, l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro; neppure è da dimenticare il fatto che documento prodromico alle delibere è stata la Circolare del primo dicembre, protocollo 1/2016 del neocostituito  Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la quale “la corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD, SSD) attraverso il registro delle società sportive costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo.

Non sarei perciò d’accordo con chi individua nei cluster riportanti i codici 35/110 e 63/216 un generale passepartout per le discipline escluse, ancorché si voglia distinguere fra disciplina sportiva e metodologia di allenamento, o, almeno credo, che gli organi accertatori non avranno a questo proposito la necessaria preparazione (e sensibilità) per operare distinzioni al riguardo, alimentando, come anzidetto, nuovo contenzioso.

A questo proposito si leggono, anche fra gli “Esperti” del settore, pareri discordanti sul da farsi: variare gli Statuti? Inserire la frasetta magica “l’Associazione persegue attività sportive dilettantistiche come da delibera del CONI ecc. ecc.” ? E per quegli Statuti che contengono nell’oggetto, quando non anche nella ragione sociale, discipline ora non più riconosciute? E per quegli che espressamente prevedono l’affiliazione a questo piuttosto che a quell’Ente? Chi, insomma, oggi, può serenamente e consapevolmente redigere uno Statuto senza correre un qualche rischio di doverlo rifare fra qualche mese? Si arriverà al paradosso di dover remunerare gli Istruttori di Yoga con i voucher anziché con l’art. 67?

Una cosa è certa: nuovi statuti, modifiche e/o integrazione agli stessi, corretta individuazione delle discipline, oggi più che mai non possono essere oggetto del “fai da te”; spesso i Legali Rappresentanti delle Associazioni verificate lamentano il “pugno di ferro” degli accertatori, ma troppo spesso sono essi stessi a considerare la gestione amministrativa del sodalizio, come un “peso”, una “rottura”; verrebbe da ricordare loro che “dalla bilancia della giustizia, la pesantezza del piatto delle formalità delle leggi fiscali da applicare da parte degli enti stessi è controbilanciata dal piatto delle agevolazioni, che sono sostanziose e rilevanti, da godere” (Sentenza CTP Milano 7424/2016).

Allo stato attuale, a parere di chi scrive, non vi sono interpretazioni o modus agendi che non presentino punti di criticità, sebbene qualche autorevole studioso della materia (per tutti leggi Giuliano Sinibaldi, www.fiscosport.it),  abbia tentato, immagino, con non poca fatica, di mettere un po’ di ordine nella categoria delle attività sportive riconosciute, presentate dal massimo organismo sportivo  in modo abbastanza "arruffato", e spesso con scelte non facilmente comprensibili e risultati non certo chiari.

La stessa moratoria concessa dal CONI, contenuta nel già citato Comunicato del Coordinamenti di mantenere fino al 31/12/2017 le iscrizioni al registro CONI per quelle ASD / SSD le cui discipline praticate non trovano più rispondenza in quelle approvate dal CONI”, contiene, in cauda, la sua dose di veleno: tutti sappiamo che gli Enti di Promozione Sportiva, iniziano la “campagna” delle riaffiliazioni e dei tesseramenti a fine agosto, inizio settembre e pertanto il tempo a disposizione si restringe notevolmente; di fatto, Associazioni e i loro Consulenti, hanno pochi mesi a disposizione.

Volendo fare gli “indovini” e prevedere i futuri scenari, potremmo pensare che:

- Riforma del Terzo Settore e decreti attuativi resteranno, verosimilmente, al “palo”; fattori politici derivanti dalle spaccature/scissioni nel partito di maggioranza relativa convergeranno nelle prossime settimane le attenzioni del Governo verso altre priorità (elezioni ?); speriamo almeno qualcuno si ricordi che fra qualche mese (30 giugno) si dovrà pensare al più volte prorogato Decreto Balduzzi (obbligo di utilizzo del defibrillatore); si va al 1° gennaio 2018?

- Nasceranno in rete “Gruppi” e “Comitati” spontanei delle discipline escluse e non saranno in pochi a montarne la protesta;

- Il Coordinamento Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva, dovrà ricompattarsi ed elaborare una nuova strategia che tenga conto delle mutate condizioni.

- Difficile pensare che il CONI, almeno nel breve periodo, faccia “nuova aperture” e riveda le proprie posizioni, salvo non intervenga con una qualche, auspicabile!, circolare o nota esplicativa; il “rammarico” espresso dal Presidente del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, da questo punto di vista, è significativo;

- Gli Enti di Promozione Sportiva, di qui a dicembre, dovranno predisporsi ad affrontare richieste di informazioni che, presumibilmente, perverranno dai Comitati periferici e dalle Associazioni affiliate.

- Molti Docenti, Istruttori, Tecnici delle discipline escluse o "a rischio" si ritroveranno in mano, forse, diplomi e qualifiche non più spendibili: non vuole essere quella che segue una considerazione retorica e qualunquista, ma è incontrovertibile il fatto che, siano o meno discipline sportive il Burraco, il Texas holdem o il laser tag, da domani, decine di giovani, potrebbero doversi riciclare in forme di precariato, non potendo più agire nell'ambito dello sport dilettantistico.

Infine, per non “farci mancare nulla”, con la preziosissima collaborazione del Collega Dott. Luca Romanella, abbiamo interpolato i dati sugli elenchi delle discipline allegati alle delibere del CONI con la segreta speranza che arrivi a chi di dovere, giusto per una prima riflessione sul fatto che non è tutto chiaro e lineare; ne sono usciti due file: il primo comprende l’elenco comparato delle discipline di cui alle delibere CONI del 20/12/16 e 14/2/17; il secondo contiene osservazioni sul raffronto tra le discipline classificate come sportive dal CONI sempre sulla scorta delle note delibere.

Se ne consiglia la somministrazione (e la lettura) a piccole dosi!

Verona, 20 febbraio 2017

                                                                                          Leonardo Ambrosi