OBBLIGO DEFIBRILLATORE DAL 1° LUGLIO
IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO
Pubblichiamo, prima che venga reso noto dal Ministero della Salute, di concerto con quello dello Sport, il testo del decreto che sancisce l’obbligo, per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di dotarsi, a far tempo dal 1° luglio, del defibrillatore semiautomatico ed eventuali altri dispositivi salvavita (allegato 1).
Sebbene la copia in nostro possesso non sia sottoscritta dai Ministri, riteniamo corrisponda a quella pubblicata sulla pagina facebook del Ministro per lo Sport Luca Lotti (https://www.facebook.com/LucaLotti); pur essendo infatti leggibile solo la prima pagina, uno scorcio della seconda, e la firma del Ministro nella terza, le parole finali corrispondono perfettamente al nostro allegato, così da ritenere che il Decreto tanto attesa sia composto da soli 4 articoli più l’allegato “A” (allegato 2).
Inoltre, la stessa sintesi del Decreto, pubblicata il 26 giugno u.s. nella pagina del Ministro per Lo Sport (www.ministrosport.gov.it/notizie/firmato-il-decreto-per-l-obbligo-del-defibrillatore-per-le-società-sportive-dilettantistiche/) ben rispecchia quanto contenuto nei quattro articoli che, come visto, compongono il Decreto.
Si ricorda che l’obbligo del defibrillatore venne introdotto con il Decreto Balduzzi, del 13 settembre 2012, entrato in vigore dal 24 aprile 2013, ed ha subito quattro rinvii: Il primo, nel gennaio del 2016, che aveva portato da 30 a 36 mesi il termine entro il quale le 110 mila associazioni e società sportive dilettantistiche avrebbero dovuto dotarsi dei defibrillatori.
A luglio dello stesso anno era arrivata una nuova proroga di altri quattro mesi, poiché non erano state ancora completate le attività di formazione degli operatori.
Il 15 novembre 2016, il ministero della Salute aveva esteso a tutto il territorio nazionale la sospensione, fino al primo gennaio 2017, degli effetti del decreto.
Infine, il 22 novembre scorso, in Commissione Bilancio del Senato, era stato approvato un emendamento al decreto 189, presentato dall’onorevole Franco Panizza del Partito Autonomista Trentino Tirolese, che rimandava al 30 giugno 2017 la scadenza dell’entrata in vigore del decreto (nell’occasione fece la sua comparsa il cosiddetto “criterio di omogeneità”, in merito al quale molti sono ancora in attesa di spiegazioni).
L’art. 1 del Decreto prevede che l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:
a) Qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 (*) e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
b) Qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
L’art. 2 pone, quale obbligo per le associazioni (comma 1), di accertare, prima dell’inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all’uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013 (allegato 3), e inoltre (comma 2), di assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013 (**)
L’art. 3 (inadempimento dell’obbligo) stabilisce che la mancanza del defibrillatore automatico o a tecnologia avanzata determina l’impossibilità di svolgere le attività di cui all’articolo 1 (sic et simpliciter!)
L’art. 4, infine, sancisce che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive: a) relative alle attività sportive di cui all’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 (***), nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell’allegato A al presente decreto (Allegato 2), ed al di fuori degli impianti sportivi.
Numerosissimi sono i dubbi e gli interrogativi che il Decreto, OVE QUESTA FOSSE LA VERSIONE DEFINITIVA, pone: nell’attesa della pubblicazione del Decreto da parte dei Ministeri interessati, ex multis, cito quanto scritto dall’Avvocato Guido Martinelli, ieri, 27 giugno, nella sua pagina facebook, “ditemi che ho letto male. L'obbligo del defibrillatori scatta solo in presenza di manifestazioni sportive intese come gare agonistiche che si disputano in impianti sportivi circoscritti al chiuso o all'aperto. Quindi in una palestra o in una piscina o in un circolo tennis dove non si svolgono gare il defibrillatori sarebbe inutile? altrettanto inutile negli allenamenti? Ditemi per favore che ho capito male”
Parturient montes, nascetur ridiculus mus?
(*) ART. 2 - DEFINIZIONI Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni: SPAZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale. ZONA DI ATTIVITÀ SPORTIVA Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva. MINISTERO dell’INTERNO • DIP. dei VIGILI del FUOCO S.P.D.C. • DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI • TESTI COORDINATI 12 ZONA SPETTATORI Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico. SPAZI E SERVIZI ACCESSORI Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. IMPIANTO SPORTIVO Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto. IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto. IMPIANTO SPORTIVO AL CHIUSO Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. COMPLESSO SPORTIVO Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse. COMPLESSO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica. AREA DI SERVIZIO ANNESSA Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi. AREA DI SERVIZIO ESTERNA Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile. ZONA ESTERNA Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. SPAZI DI SOCCORSO Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra. MINISTERO dell’INTERNO • DIP. dei VIGILI del FUOCO S.P.D.C. • DISPOSIZIONI di PREVENZIONE INCENDI • TESTI COORDINATI 13 VIA D'USCITA Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. SPAZIO CALMO Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. PERCORSO DI SMISTAMENTO Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato. STRUTTURE PRESSOSTATICHE Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione. CAPIENZA Massimo affollamento ipotizzabile
(**) Art. 5, comma 7, del Decreto 24/4/2013 del Ministero della Salute: Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
(***) Art. 5, comma 3, del Decreto 24/4/2013 del Ministero della Salute: Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
Verona, 28 giugno 2017
Leonardo Ambrosi