APPUNTI PER IL CONVEGNO DEL 13 GENNAIO 2018
Il 1° Convegno Nazionale FISCOCSEN, che si terrà sabato prossimo, 13 gennaio, a Verona, e che riunirà alcuni fra i massimi Esperti dell’Area no profit e dell’Associazionismo sportivo in particolare, cade in un momento delicatissimo che obbliga le Associazioni e i loro Rappresentanti a doversi confrontare, da quest’anno, con numerose novità legislative, caratterizzate tutte, chi più chi meno, dalla complessità nell’interpretazione e dall’incertezza nella loro concreta applicazione.
Le delibere CONI succedutesi nel corso del 2017, il nuovo Registro CONI 2.0, le novità introdotte alla Legge di Bilancio 2018, per non parlare della controversa Riforma del Terzo Settore, delineano un quadro in forza del quale è lecito parlare della nascita dell’Associazionismo 2.0 cui obbligatoriamente farà da contraltare la fine di un atteggiamento sin qui “dilettantistico” nella gestione dei sodalizi sportivi, e no.
Il compito, cui i Dirigenti, le Associazioni, i loro Professionisti, sono chiamati a svolgere è arduo, difficile e necessita di applicazione e Studio costanti; il 1° Convegno FISCOCSEN intende andare in quest’ultima direzione e l’auspicio è che, al termine, ciascuno dei partecipanti, limitatamente al poco tempo a disposizione per dibattere tematiche così importanti, ne esca arricchito.
Questo sintetico vademecum, di introduzione ai lavori del Convegno, vuole essere un primo modestissimo contributo prodromico alle relazioni ed agli interventi di Guido Martinelli, Fabio Romei, Giuliano Sinibaldi, Biancamaria Stivanello, Paolo Rendina, Luca Pace, Andrea Mancino, Simone Boschi, Federico Loda, Giancarlo Romiti e degli altri ospiti che interverranno.
Con l’uItimo comunicato del 4 gennaio u.s., pubblicato sul proprio sito, e con il quale il CONI precisa che si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza, si chiude idealmente il cerchio con il quale il massimo organismo sportivo italiano ha delimitato, o perlomeno, ha cercato di delimitare, il perimetro delle discipline sportive riconosciute.
Il tutto parte dalla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1566 del 20 dicembre 2016 che stila un elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e, di conseguenza, meritevoli delle agevolazioni fiscali di settore.
A questa segue la delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 con la quale si prevede, per le A.S.D. e S.S.D. già iscritte al registro CONI, una “proroga” per l’anno sportivo 2017 (indipendentemente dalla disciplina sportiva esercitata), con l’avvertenza tuttavia che per l’individuazione dell’anno sportivo 2017 si faccia riferimento alla data di scadenza dell’affiliazione inserita nel registro per ciascuna iscritta nel periodo 2/1/2017 - 1/1/2018.
Pertanto, qualora la scadenza dell’iscrizione al Registro fosse stato il 30/9/2017 la proroga avrebbe avuto effetto fino a tale data e non fino al 31/12/2017.
Successivamente, con delibera n. 1575 del 18 luglio 2017, il Consiglio Nazionale, tenuto conto che con la deliberazione n. 1568 del 14/2/2017, si decretava la validità delle iscrizioni al Registro fino al termine dell’anno sportivo 2017, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili secondo il predetto elenco, e la previsione secondo cui per l’individuazione della decorrenza dell’anno sportivo 2017 avrebbe fatto fede la data di “scadenza affiliazione” inserita nel Registro per ciascuna iscritta ricadente nel periodo 2/1/2017 – 1/1/2018, deliberava di approvare l’estensione temporale sino al 31/12/2017 del riconoscimento ai fini sportivi delle A.S.D. e S.S.D. iscritte al Registro ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, prescindendo dal termine della stagione sportiva 2017 di ciascun organismo di affiliazione, fermo restando l’obbligo da parte degli stessi Enti di conformarsi alle delibere del CONI nella stagione 2017/2018.
Fra le due delibere, fra di loro collegate, va pure ricordata la delibera n. 1569 del 10/5/2017, con la quale si integra l’elenco delle discipline sportive ammissibili con lo “skyrunning”, per un totale quindi di 385 discipline
Da ultimo, il 19 dicembre 2017, il Consiglio Nazionale, deliberava l’integrazione dell’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con le discipline "beach hockey" e "parkour".
Ai primi di dicembre poi, tutte le Associazioni e Società Sportive, ricevevano, via e-mail, dal Presidente del CONI, Dott. Giovanni Malagò, la seguente comunicazione che vale la pena riportare integralmente:
“Caro Presidente,
il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017, ha approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore.
Come potrai verificare, sono state introdotte una serie di novità finalizzate a porre al centro del sistema sportivo l’associazione/società sportiva e l’attività svolta dalla stessa nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affilianti, semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che prevede che siano direttamente gli organismi affilianti, e non più la singola associazione, ad effettuarla una volta conclusa la fase dell’affiliazione e del tesseramento.
A partire dal 1 Gennaio 2018 con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze attualmente attive non saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro (inserimento rendiconto economico-finanziario, possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati, etc.)
Sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo https://rssd.coni.it/ e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password). Il nuovo login consentirà l’accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall’attuale applicativo, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.
Le novità introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale completo e, alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-dilettantistica.
Confido dunque nella Tua massima e preziosa collaborazione affinché il Registro sia motivo di vanto per l’intero sport italiano”.
Il documento, nella sua semplicità, “consacra” ufficialmente, per così dire, la nascita del Registro CONI 2.0 e ne illustra, seppur schematicamente, i contenuti tralasciando, tuttavia, i nuovi oneri gravanti sulle Associazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni, che si troveranno a dover compiere uno sforzo amministrativo forse non indifferente; ciò potrà essere più chiaro, non appena il nuovo Registro, superata la fase di start up, che prevediamo non facile, entrerà nel pieno dell’operatività.
Tralascio volutamente di approfondire altri argomenti non meno importanti, quali, a mero titolo d’esempio, la Circolare del 1° dicembre emanata dall’’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto “società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative” e diretta alle Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro, all’INPS - Direzione centrale vigilanza prevenzione e contrasto dell’economia sommersa, e all’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo; il Decreto Ministeriale 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 149 del 28/06/2017, con il quale Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, ha diramato le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Di non poco conto, poi, sono le novità di fine dicembre 2017, inizio gennaio 2018, collegate alla Legge di Bilancio per il nuovo anno, che proviamo a sintetizzare.
La Legge di Bilancio 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha previsto, al comma 367 lett. b) l’innalzamento da 7.500 a 10.000 euro, a far data dal 1° gennaio 2018, dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’agevolazione è riconosciuta anche ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per le prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.
Il comma 353 poi ha previsto che “Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.” Il successivo comma 354 prevede che lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro debba contenere:
a. Nella denominazione la dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa;
b. Per oggetto sociale lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
c. Il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altri sodalizi affiliati alla medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata ovvero riconosciute da un Ente di Promozione Sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
d. La presenza obbligatoria, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, presso la struttura sportiva di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma Isef, laurea in Scienze Motore, ecc).
Il comma 355 stabilisce per le società sportive dilettantistiche lucrative “l’imposta sul reddito delle società ridotta alla metà” e, pertanto, non potranno trovare applicazione le agevolazioni di cui all’articolo 148 TUIR e della L. 398/1991. Per tale ragione, è da ritenersi che l’accesso alle società lucrative sia rivolto unicamente ai soggetti Ires, escludendone pertanto le società di persone.
Altra rilevante agevolazione riguarda l’iva agevolata al 10%, ma con alcune importanti precisazioni. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (abrogata la previsione che rinviava al 01/01/2019), la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa potrà beneficiare dell’aliquota ridotta; il comma 357 precisa che è applicabile l’aliquota iva al 10% esclusivamente “nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società”. In sostanza, non trova applicazione l’iva al 10% (sarà applicabile l’iva ordinaria al 22%) nel caso in cui l’attività venga svolta in impianti gestiti da terzi e quindi non direttamente dalla società sportiva lucrativa e nel caso di attività svolte all’esterno di impianti sportivi (arrampicata, vela, ecc.).
Il comma 358, infine, prevede che le prestazioni di collaborazione sportiva e individuate dal CONI costituiscano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tralasciando in questa sede gli adempimenti che dovranno porre in essere anche le ASD e SSD non lucrative, i collaboratori delle società sportive lucrative dovranno essere iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque anni è previsto che l’aliquota contributiva sia ridotta alla metà. Alla luce di quanto affermato, le società lucrative non potranno beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ovvero la detassazione fino alla soglia di 10.000 euro per i compensi erogati agli sportivi dilettanti.
Fingo di dimenticare, per carità di chi ha avuto la pazienza di leggermi sin qui, e non inizio neppure, qualsivoglia tipo di ragionamento sulla Riforma del Terzo Settore e sulle sue ricadute sullo sport dilettantistico perché già oggetto di profondi dibattiti per i quali forse non ci sarebbe sufficiente spazio neppure in un Convegno che invece di durare un giorno, come quello che andremo a vivere, si prolungasse per un’intera settimana! Proveranno, con le loro relazioni al Convegno, a tracciarne un sintetico quadro, Federico Loda e Giancarlo Romiti.
Ci vediamo presto a Verona!
Verona, 8 gennaio 2018
Leonardo Ambrosi