“Sport bonus”
Legge di Bilancio 2018 - Pacchetto Sport
Una novità introdotta col “pacchetto sport” della Legge di Bilancio 2018, è il cosiddetto “sport bonus”. In particolare, a tutte le imprese che nel 2018 effettuano erogazioni liberali finalizzate ad interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 €. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese nel limite del 3‰ dei ricavi annui da queste percepiti.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Infine, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali effettuate dalle imprese, sono tenuti a comunicare all’Ufficio per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- IMMEDIATAMENTE, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici;
- ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno individuate le disposizioni applicative necessarie, considerando che il limite di spesa erogabile complessivo è di 10 milioni di euro.
Un utile esempio:
L’impresa Edil Boneti snc, nel 2018, effettua un’erogazione liberale di € 20.000 per la ristrutturazione dello stadio pubblico della propria città.
Ipotizzando che l’impresa Edil Boneti snc abbia percepito ricavi annui per un importo pari a € 1.000.000, il credito d’imposta è riconosciuto per un importo di € 3.000 (anziché € 10.000). Il bonus è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, quindi in 3 quote annuali da € 1.000 ciascuna a decorrere dal periodo d’imposta 2018 e fino al periodo d’imposta 2020.
Il bonus non rileva ai fini delle imposte IRPEF e IRAP.
Il soggetto concessionario dello stadio pubblico, beneficiario dell’erogazione liberale, deve comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
Entro il 30 giugno di ogni anno successivo al 2018 (anno di erogazione delle somme) e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, il soggetto beneficiario deve, inoltre, comunicare all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
Riassumendo:
“SPORT BONUS” (Art. 1, commi 363 – 366, Legge di Bilancio 2018) |
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO A TUTTE LE IMPRESE, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA |
|
= 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000 Effettuate nel corso dell’anno solare 2018 (nei limiti del 3‰ dei ricavi annui) per finanziare: |
||
INTERVENTI DI RESTAURO di impianti sportivi pubblici |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE di impianti sportivi pubblici |
UTILIZZO “SPORT BONUS” |
Esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo |