Le nuove “società sportive dilettantistiche lucrative”
Legge di Bilancio 2018 - Pacchetto Sport
La novità più significativa del “pacchetto sport” della Legge di Bilancio 2018 è l’introduzione della possibilità di esercitare l’attività sportiva dilettantistica in forma d’impresa, attraverso la costituzione di nuove “società sportive dilettantistiche lucrative”.
La motivazione principale dell’inserimento di questa nuova veste societaria, risiede nella volontà del Legislatore di superare la distinzione tra sport dilettantistico e sport professionistico storicamente individuata nella natura no profit di quello dilettantistico. Tale impostazione, secondo il Legislatore, appare oggi anacronistica, sotto molteplici punti di vista:
- è ormai palese la sempre più crescente dimensione economica dello sport dilettantistico;
- la presunta incompatibilità tra lo sport dilettantistico e l’esercizio d’impresa finalizzata al profitto, ha limitato lo sviluppo del settore;
- il lavoratore dello sport è diventato a tutti gli effetti un professionista, ma la sua attività continua a svolgersi in un quadro legislativo basato su una concezione amatoriale dello sport, andando così a frenare gli investimenti privati nello sport dilettantistico e quindi conseguentemente impattando negativamente sulle condizioni di lavoro del comparto;
- tale approccio ha avuto delle ricadute anche sulla finanza pubblica, in termini di mancato gettito stimato intorno ad un miliardo di euro l’anno.
Le attività sportive dilettantistiche possono quindi essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo V, quindi in società di persone (nonostante l’incertezza che verrà citata in seguito) o società di capitali, presupponendo sempre che vi sia il riconoscimento soggettivo del CONI.
La società sportiva dilettantistica lucrativa deve avere obbligatoriamente, a pena di nullità, uno statuto contenente specifici elementi:
- denominazione o ragione sociale contenente la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”, al fine di garantire che le società lucrative svolgano effettivamente attività sportiva dilettantistica;
- l’oggetto sociale deve indicare lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina, per evitare possibili conflitti d’interesse;
- l’obbligo di garantire la presenza, all’interno delle strutture sportive aperte al pubblico, di un “direttore tecnico” in possesso di uno di questi titoli:
- diploma ISEF;
- laurea quadriennale in Scienze motorie;
- laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47);
- laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67);
- laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Sotto il profilo tributario, per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, l’IRES è ridotta della metà (12%), quindi i ricavi concorrono per il 50% del loro ammontare alla determinazione della base imponibile. Sarà necessario tuttavia chiarire come mai la normativa parli esclusivamente di IRES, quando essa stessa offre la possibilità di costituire una società sportiva dilettantistica lucrativa anche sotto forma di società di persone. Ai fini IVA invece, l’aliquota prevista per le entrate istituzionali delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, è del 10%.
La Legge di Bilancio 2018 si occupa anche di definire gli aspetti ai fini lavorativi e contributivi. In particolare, vengono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione anche le prestazioni rese, ai fini istituzionali, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative, come lo erano già quelle rese ai fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Tali prestazioni, che dovranno essere individuate dal CONI, “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa” (Co.Co.Co.).
Inoltre viene anche rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di Co.Co.Co., stabilendo che quelli stipulati da:
- associazioni e società sportive dilettantistiche (riconosciute dal CONI) costituiscono redditi diversi;
- società sportive dilettantistiche lucrative (riconosciute dal CONI) costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato.
Dal 1° gennaio 2018 i Co.Co.Co. che operano in società sportive dilettantistiche lucrative (riconosciute dal CONI), sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. La contribuzione a tale fondo è dovuta fino al 2022, nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto equivalentemente nella stessa misura.
Riassumendo:
FORME GIURIDICHE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA |
Società di persone |
Società di capitali |
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Sul presupposto del riconoscimento soggettivo da parte del CONI |
AGEVOLAZIONI FISCALI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA |
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IRES al 12% (anziché 24%) |
IVA 10% |
i ricavi concorrono alla determinazione della base imponibile per il 50% del loro ammontare. |
su i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. |
PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI: |
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ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (riconosciute dal CONI) |
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (riconosciute dal CONI) |
NO SUBORDINAZIONE, ma Contratti di Co.Co.Co. |
NO SUBORDINAZIONE, ma Contratti di Co.Co.Co. |
Compensi = REDDITI DIVERSI |
Compensi = REDDITI ASSIMILATI A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE |
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Ai fini contributivi, dal 01.01.2018. Iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo presso l’INPS (fino al 2022, imponibile contributivo e pensionistico ridotto al 50%) |
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners