Il contributo del 5 per mille 2018

La normativa
L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto per l’esercizio finanziario 2015 il contributo del 5 per mille, ossia la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale: le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nell’originario Dpcm del 23/4/2010. In seguito tale contributo è stato esteso al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016) ed al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).
I soggetti destinatari del contributo
Per l’anno finanziario 2018, il 5 per mille è destinato alle seguenti precise finalità:
a. sostegno degli enti del volontariato:
1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
2) Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997);
3) cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
4) organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
5) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/ 1997;
6) associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997;
7) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000);
8) associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:
- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il DPCM 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (Art. 17-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).
I requisiti richiesti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
In particolare, possono accedere al beneficio le A.S.D. nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, e che sono affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale o a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni dovranno presentare una specifica domanda di inclusione nell’elenco degli iscritti al 5 per mille, ed anche una separata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si conferma la sussistenza delle “condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2018”, e si attesta altresì la presenza dei suddetti requisiti, e lo svolgimento di uno o più dei citati campi di attività.
In merito alla domanda da presentare relativa al 5 per mille, va anche evidenziato che il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate (qui allegato in seguito) chiede di indicare il numero di iscrizione al CONI: in realtà con il nuovo Registro 2.0 la procedura di iscrizione non emette più, come in passato, un numero identificativo della avvenuta registrazione; conseguentemente, nella domanda per l'iscrizione al 5 per mille occorre indicare il numero di affiliazione alla F.S.N. o D.S.A. o E.P.S.
L’elenco permanente degli iscritti
Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal Dpcm del 23 aprile 2010.
In particolare, è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. Ogni anno, anche per le associazioni sportive dilettantistiche, viene dunque creato dall’Agenzia delle Entrate un elenco permanente dei beneficiari del contributo: come anche chiarito con la recente Circolare 5/E/2017, l’Agenzia ha specificato che tale elenco comprende gli enti che nell’anno precedente avevano presentato regolare domanda di iscrizione andata poi a buon fine, e gli enti che da anni ancora antecedenti erano già compresi nell’elenco.
Partendo da tale lista, l’Agenzia delle Entrate vi apporta poi tutte le modifiche che derivano sia dagli enti che dichiarano di non avere più i requisiti richiesti per godere del beneficio e presentano revoca della loro domanda di iscrizione al 5 per mille, sia dagli esiti delle possibili verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.
Sulla base di tali criteri viene così creato, per l’anno seguente, un nuovo elenco permanente, ed il sistema prevede che gli enti che sono risultati già iscritti e confermati dall’elenco precedente non debbano riproporre più la domanda di iscrizione all’elenco del nuovo anno, ma risultano iscritti di diritto al nuovo elenco.
L’elenco permanente 2018 e la scadenza per la presentazione delle nuove domande
L’agenzia delle Entrate, sulla base del meccanismo appena indicato, ha già provveduto a pubblicare l’allegato elenco permanente per il 2018 relativo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ed ha attivato poi la procedura di iscrizione per le nuove domande degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche alla data del 29 marzo 2018. L’Agenzia delle Entrate ha infine indicato la scadenza entro la quale, anche quest’anno, sarà possibile per le associazioni (quelle già non presenti nell’elenco) presentare la nuova domanda di iscrizione.
In pratica, il citato elenco permanente 2018 andrà integrato con tutte le nuove domande di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille che potranno pervenire all’Agenzia delle Entrate entro la data del 07 Maggio 2018, termine ultimo per poter effettuare la presentazione telematica delle nuove iscrizioni.
La domanda va dunque trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati ad Entratel. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Decorso il termine del 07 Maggio 2018, e raccolte tutte le nuove domande, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà entro il successivo 14 Maggio 2018 l’elenco permanente definitivo 2018 con enti di volontariato ed a.s.d. che hanno regolarmente fatto richiesta di iscrizione;
Eventuali errori rilevati o variazioni intervenute nell’elenco permanente degli iscritti possono essere fatti valere, entro il 21 maggio 2018, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
In data 25 Maggio 2018, infine, l’Agenzia pubblicherà l’elenco permanente definitivo 2018 aggiornato sulla base di tali ultime citate variazioni.
Oltre alla domanda, ed entro la data del 02 Luglio 2018 (sia per le A.S.D. che per gli enti di volontariato), andrà inoltre preparata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativo dei requisiti necessari a godere del beneficio del 5 per mille; tale dichiarazione sostitutiva, tramite raccomandata o a mezzo PEC, per le associazioni sportive dilettantistiche va inviata all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, mentre per gli enti del volontariato va inviata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
E’ infine prevista la possibilità di regolarizzare ed integrare documentalmente la domanda (cd. remissione in bonis) entro la data del 01 Ottobre 2018 versando un importo pari ad euro 250,00.
Riepilogo delle scadenze fissate per i richiedenti dall’Agenzia delle Entrate:
07 MAGGIO 2018 Presentazione telematica della domanda;
21 MAGGIO 2018 Presentazione delle istanze di correzione di errori di iscrizioni negli elenchi;
02 LUGLIO 2018 Termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni sostitutive;
01 OTTOBRE 2018 Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione o delle successive integrazioni documentali.
Ritrasmissione della dichiarazione sostitutiva di notorietà
Nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata, accade che la dichiarazione sostitutiva inviata perda di efficacia! Di fronte a questa situazione anche gli enti già iscritti da anni precedenti nell’elenco permanente 2018 dovranno trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria.
Riepilogando, a causa della variazione del rappresentate legale, il nuovo rappresentante dovrà provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.
È necessario allegare, a pena di decadenza, una copia del documento del nuovo rappresentante legale dell’ente.
La nuova dichiarazione sostitutiva deve essere inviata – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale - all’amministrazione competente per categoria, nei termini e con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 2010.
Revoca dell’iscrizione nell’elenco permanente
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione.
La comunicazione va inviata allo stesso ente, e con le stesse modalità con cui è stata inviata la Dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners