Le nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti per stipendi e retribuzioni
La Legge di Bilancio 2018 e lo Stop ai pagamenti in contanti
La Legge di Bilancio 2018 (n° 105 del 2017), recependo un emendamento presentato dall’onorevole Titti di Salvo, ha stabilito che dal prossimo mese di luglio 2018 lo stipendio, o qualsiasi anticipo di retribuzione, potrà essere corrisposto dal datore di lavoro (o dal committente) al lavoratore solo mediante un bonifico o con altri mezzi di pagamento tracciabili. Le nuove regole sul pagamento degli stipendi sono contenute nei commi 910, 911, 912, 913 e 914, dell’articolo 1.
Con tale decisione si ritiene si sia voluto porre rimedio ad alcune pratiche fraudolente diffuse negli anni scorsi, legate per lo più alla non corrispondenza tra importo evidenziato nella busta paga e somma effettivamente ricevuta dal prestatore di lavoro: a discapito del lavoro uno stipendio sovente inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva.
I rapporti di lavoro tutelati da questa norma sono i seguenti:
1) Lavoro subordinato;
2) Co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative, tra cui quelle relative agli sportivi dilettanti nella misura in cui potranno essere individuate dal CONI nella prossima riunione del Consiglio Nazionale del CONI fissata per il 4 Maggio 2018);
3) Cooperative.
A far data dal 1° luglio 2018, dunque, i datori di lavoro potranno corrispondere salari e stipendi al loro collaboratori solo in forma tracciabile, e perfino la firma apposta sulla busta paga dal dipendente non costituirà più un “segnale di quietanza”, giacché l’unica prova andrà riscontrata nella presenza “tracciata” di uno dei seguenti mezzi di pagamento (gli unici individuati e consentiti dalla Legge):
- L’invio di un bonifico, bancario o postale, su un conto caratterizzato dal codice IBAN indicato dal lavoratore stesso;
- L’emissione di un assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento, riporta la legge, s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;
- Altri strumenti di pagamento elettronico;
- Un pagamento in contanti, possibile solo presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Per i datori di lavoro che continueranno a non pagare con mezzi tracciabili lo stipendio ai propri addetti la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro. In ogni caso, “al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa e la corretta attuazione delle disposizioni in esame”, la legge ha comunque disposto la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.
Fanno eccezione alle nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti di stipendi e retribuzioni alcune categorie di lavoratori espressamente e specificamente indicate dalla Legge di Bilancio 2018, per le quali sarà evidentemente ancora possibile utilizzare i pagamenti in contanti:
1) Lavoro domestico – vista la specificità di tale settore è previsto che colf, badanti e baby sitter che lavorano almeno 4 ore al giorno (per mansioni ricomprese nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali degli addetti a servizi familiari e domestici), potranno, se così definito con il datore di lavoro, continuare a ricevere pagamenti non tracciati e quindi anche in contanti;
2) P.A. – per espressa previsione le nuove regole non si applicano per tutti i pagamenti della pubblica amministrazione che possono continuare ad avvenire in contanti;
3) Forme diverse di collaborazione – le nuove regole non si applicano per il pagamento di forme di collaborazione che non consistono in rapporti di lavoro “propriamente” detti.
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners