Fattura elettronica: definite le regole tecniche di emissione ed invio

Fattura elettronica: definite le regole tecniche di emissione ed invio
Provvedimento direttoriale n° 89757 del 30 Aprile 2018 - Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento direttoriale n° 89757 del 30 Aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate offre numerosi chiarimenti in merito alla predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, alla trasmissione e alla ricezione dei file al Sistema di Interscambio (SdI), ai controlli effettuati da quest’ultimo, al ruolo degli intermediari e ai servizi offerti dalla stessa Amministrazione Fiscale.

Per una più agevole lettura si riporta un sunto del Provvedimento.

 

FATTURA ELETTRONICA: I NUOVI SERVIZI PER EVITARE ERRORI

NOVITA’ LEGGE DI

BILANCIO 2018

Dal 1° gennaio 2019, introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

MODALITA’ DI EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATT. ELETTRONICHE

Attraverso il formato (XML) e il Sistema di Interscambio.

Fatt. elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione

Si continua ad applicare le regole vigenti.

Cessioni di carburanti

(Leggi QUI)

Subappalto

Nella fatt. elettronica è obbligatorio indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP).

TRASMISSIONE DEL FILE

DELLA FATT. ELETTRONICA

Il file può essere trasmesso al SdI (Sistema di Interscambio) attraverso:

- PEC;

- Servizi Web e Mobile messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

- Sistemi di cooperazione applicativa “web service” o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

 

N.B. Affinché il SdI sia in grado di recapitare la fatt. elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fatt. il campo “Codice Destinatario”, valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre (o a seconda dei casi con il Codice Convenzionale “0000000”) e la PEC della controparte.

FATT. ELETTRONICA CON DESTINATARIO UN CONSUMATORE FINALE O UN SOGGETTO IVA FORFETARIO

Se la fatt. elettronica è destinata ai soggetti citati, l’emittente andrà a valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con il Codice Convenzionale “0000000” e il file della fatt. sarà messo a disposizione del destinatario su un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONI AL DESTINATARIO

Nel caso in cui il destinatario non sia dotato di una PEC, oppure non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, o non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatt. elettroniche, le stesse saranno messe a disposizione del destinatario su una specifica area web riservata dell’Agenzia delle Entrate: in questa ipotesi l’emittente è tenuto “tempestivamente” a comunicare al destinatario che la fatt. è disponibile dalla citata area riservata.

 

N.B. Il SdI avviserà l’emittente, della presa visione della fattura da parte del destinatario.

CANALE DI RICEZIONE

DELLE FATT. DI ACQUISTO

L’Agenzia delle Entrate consente ai soggetti passivi di poter scegliere, attraverso un servizio web, il canale tramite il quale intendono ricevere le proprie fatt. di acquisto.

 

N.B. è inoltre previsto che il SdI, prima di inoltrare la fatt. elettronica, effettui una serie di controlli preventivi (della durata che può variare dai pochi minuti, fino a cinque giorni). In caso di esito negativo, la fatt. sarà scartata dal SdI.

QR CODE

Sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR CODE, che potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente della fatt., affinché quest’ultimo sia in grado di acquisire in automatico i dati identificativi Iva.

ESIGIBILITA’ DELL’IVA

La data in cui l’imposta è esigibile, corrisponde alla data riportata nella fattura.

DETRAIBILITA’

L’imposta è detraibile dalla data di ricezione attestata al destinatario, dai canali telematici di ricezione o dai servizi web riservati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

CONSULTAZIONE DEI FILES DELLE FATTURE

L’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione dei file fattura transitati dal SdI, con la possibilità di effettuare il download. Queste operazioni saranno disponibili soltanto per:

- Il titolare dei dati (emittente e destinatario presenti in fatt.);

- Un intermediario abilitato, purché munito di apposita delega.

INTERMEDIARI

Il soggetto IVA può avvalersi di un intermediario, per la trasmissione e ricezione delle fatt. elettroniche dal SdI.