Novità in tema di fatturazione elettronica e pagamento delle cessioni di carburanti

Novità in tema di fatturazione elettronica e pagamento delle cessioni di carburanti
Circolare N°8/E/2018 – Agenzia delle Entrate

In data 30 Aprile 2018, accanto al Provvedimento n° 89757/2018 relativo alle regole del funzionamento della fatturazione elettronica, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini firmava, altresì, la Circolare n° 8/E in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti.

 

L’Articolo 1 della Circolare, dal titolo “Cessione di Carburante e documentazione della Stessa”, stabilisce e conferma quanto fissato all’art. 1, comma 917, lett. a) e b), legge di bilancio 2018, ossia l’obbligo anticipato al 01 Luglio 2018 di fatturazione elettronica per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori” nonché per “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.

Tale citata norma della legge di bilancio 2018, più che creare un gruppo di norme diverse per la regolamentazione del settore dei carburanti, è tesa semplicemente ad anticipare al 01 Luglio 2018 le norme più generali previste in tema di fatturazione elettronica che andranno in vigore dal 2019.

La Circolare si inserisce in un contesto di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode Iva, rivolte (alla luce di tale comma 917) agli atti a titolo oneroso relativi ad acquisto o diritti di godimento su benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione. Ciò è espressamente precisato anche all’articolo 2 del Decreto Ministeriale 13 Febbraio 2018 (depositi fiscali e norme anti frode Iva). Conseguentemente sono esonerate ad esempio dall’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica “le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, e così via”. Tali acquisti, insieme a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi saranno soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica solo dal 01 Gennaio 2019.

Sono altresì esonerati, nella previsione dell’art. 1, comma 909, legge di bilancio 2018, i seguenti soggetti: coloro che rientrano nel cd. “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 Luglio 2011 n° 98 convertito e modificato con L. 15 Luglio 2011 n° 111), coloro che applicano il “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 23 Dicembre 2014 n° 190).

In merito ai contenuti della fattura, già regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del Decreto IVA, in riferimento ai carburanti non figura l’obbligatorietà dell’indicazione della targa o di altro estremo di identificazione del veicolo al quale sono destinati (come invece previsto per la cd. “scheda carburante”). Conseguentemente né targa, né modello, casa costruttrice o altro andranno riportati nella fattura elettronica (restano facoltativamente inseribili nel campo “MezzoTrasporto” del file fattura elettronica).

Quanto alle modalità di emissione della fattura elettronica, ci si avvale del Sistema di Interscambio e dei formati specificati e chiariti nel Provvedimento n° 89757/2018 alla cui lettura si rinvia QUI.

Qualora si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno la fatturazione elettronica per l’intera fattura.

In merito alle cd. fatture differite per tutte le cessioni effettuate “nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto” sarà possibile emettere una sola fattura elettronica recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni. Importante è che ogni cessione di carburante deve essere accompagnata da un documento analogico o informatico identificativo (D.P.R. 14 Agosto 1996 n° 472) ossia recante “indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”. A tal fine, come precisato in altri documenti di prassi (Circolare 2015/E/1998), ove effettivamente contengano tali indicazioni, potranno essere utilizzati anche i “buoni consegna” emessi dalle attrezzature automatiche.

In materia di registrazione e conservazione delle fatture, in quanto non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, rimangono in vigore le precedenti disposizioni. Conseguentemente sarà ancora possibile emettere un documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300,00 euro che siano state emesse nel corso del mese (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nella Circolare viene segnalata la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 1° Luglio 2018 di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (tal ultima nel rispetto del D.M. 17 Giugno 2014, e dell’accordo di servizio reso disponibile in conformità al D.P.C.M. 3 Dicembre 2013).

 

L’Articolo 2 della Circolare, che riguarda la “Cessione di Carburanti e modalità di pagamento”, si riferisce invece alla norma introdotta dal legislatore (Art. 1, commi 922 e 923 legge di bilancio 2018) in base alla quale ai fini della deducibilità dei costi d’acquisto dei carburanti e della detraibilità della relativa Iva sia obbligatorio l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento. La legge di bilancio specificava in particolare “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 605” demandando poi al Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo”.

L’Agenzia delle Entrate provvedeva con provvedimento prot. n° 73203 del 04 aprile 2018 ad individuare – quali idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;

- mezzi elettronici ex art 5 D. Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82, tra i quali (in base alle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Determinazione 22 Gennaio 2014 n° 8/2014, punto 5) si riscontrano bonifico bancario o postale, addebito diretto, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili anche con addebito in conto corrente.

In particolare, in riferimento a carte di credito, di debito e prepagate, la Circolare precisa che non vi è solo la disposizione della legge di bilancio che richiama gli operatori soggetti all’Obbligo di comunicazione ex art. 7 D.P.R. 605/1973, ma anche le citate linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale che non prevedono tale obbligo di comunicazione, per cui l’Agenzia delle Entrate precisa che sono ammessi i pagamenti effettuati attraverso tali strumenti a prescindere dal fatto che gli operatori siano o non siano soggetti al citato obbligo ex art. 7 D.P.R. 605/1973

Nella Circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che “in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa (della legge di bilancio 2018) tali strumenti valgono sia per la detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto dei carburanti che per la deduzione dei relativi costi”.

La deducibilità non viene meno nel caso in cui il rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale sia stato effettuato dal dipendente durante una trasferta di lavoro, se l’acquisto sia stato pagato con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento a lui riconducibile ed ammesso secondo le regole di cui sopra) o se il relativo ammontare gli sia stato correttamente rimborsato qualora la spesa sia riferibile al datore di lavoro.

La circolare in commento ribadisce poi che le nuove regole si applicheranno anche nelle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade ad esempio per le carte utilizzate nei contratti cosiddetti di “netting”, nei quali il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera: decisivo in tal caso sarà il fatto che la cessione e la ricarica della carta avvengano con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati e validi ai fini di deducibilità e detraibilità (sull’argomento si rinvia alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 12 agosto 1998, n. 205 e 9 novembre 2012, n. 42/E).

Restano validi i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’ art. 1, comma 917, della citata Legge n. 205/2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento di cui sopra. Qualora la compagnia petrolifera emetta infatti buoni carburante oppure carte (ricaricabili o meno) che consentono al cessionario (soggetto passivo) di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento della cessione/ricarica. Se, invece, con il buono o con la carta, è possibile rifornirsi anche presso impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori (pompe c.d. “bianche”), oppure acquistare più beni e servizi, “si avrà un semplice documento di legittimazione la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica”.

Nella Circolare l’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che i buoni emessi ed utilizzati fino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni fornite con la circolare in commento, ma in conformità alle previgenti interpretazioni (Direttiva 27 Giugno 2016 dell’Unione Europea le cui novità trovano applicazione per i soli buoni emessi dopo il 31/12/2018), non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.

E’ deducibile anche l’acquisto di carburante tramite strumenti – quali card ed applicazioni per smartphone o tablet – che prevedono l’addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito del soggetto passivo acquirente, sempreché siano rispettate le condizioni illustrate in precedenza.

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 % del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate - a partire dal 1° luglio 2018 - tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate (art. 1, comma 924, Legge n. 205/2017). Tale misura si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE n° 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

 

L’Articolo 3 della Circolare, infine, che riguarda gli “Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni)”, come già precisato nello stesso titolo, non tratta ma accenna solamente all’ambito applicativo delle misure relative ai contratti d’appalto [art. 1, comma 917, lett. b), legge di bilancio 2018], rinviando ad un successivo documento tutti i chiarimenti e le possibili necessarie direttive sull’argomento. 

 

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners