La lunga marcia dei Co.Co.Co. sportivi fra inquietudini e certezze

La lunga marcia dei Co.Co.Co. sportivi fra inquietudini e certezze

L’intervista che ci è stata rilasciata il 5 maggio scorso dal Dott. Andrea Mancino, Presidente della Commissione Fiscale del CONI, e che tanta eco ha destato nei giorni seguenti sui social, merita un approfondimento perché, se sono apparse chiare le indicazioni del Dott. Mancino su ciò che verosimilmente avverrà, non è invece pacifico “su come” tali indicazioni troveranno una pratica applicazione.

Va innanzitutto rivolto un sincero plauso al Presidente della Commissione in quanto la problematica che ha dovuto affrontare non era e non è di poco conto, solo si pensi alle conseguenze che ne sarebbero potute e tuttora potrebbero derivarne, tali da provocare uno tsunami sull’intero comparto sportivo dilettantistico.

Il nodo principale della vexata quaestio, come noto, ridotto nei minimi termini, era ed è: buste paga per gli Sportivi Dilettanti? Si? No? E se sì, da quando?

Vale la pena, per meglio comprendere le parole del Presidente Mancino, fare qualche passo indietro.

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, ai commi 358-360, che le collaborazioni rese a fini istituzionali da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti Co.Co.Co.).

Come noto a tutti coloro che mi leggono, sono collaborazioni sportive tutte quelle collaborazioni (non professionali) rese nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Associazione/Società Sportiva (ad esempio, Istruttori, Atleti, Tecnici, Arbitri, Massaggiatori Sportivi, ecc. ecc.).

Finalmente, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, se tale impostazione fosse stata mantenuta, gli adempimenti per i Co.co.co. a far data 1° gennaio 2018 per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non lucrative, relativamente ai loro atleti, istruttori, ecc. ecc. (anche se si fosse corrisposto un cedolino paga a zero), sarebbero stati:

1. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del rapporto di collaborazione;

2. Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi;

3. Rilascio del cedolino paga;

4. Tracciabilità del pagamento a decorrere dal 1° luglio 2018.

Non è difficile capire che se una qualsivoglia associazione di calcio dilettantistica, fra titolari, riserve, allenatori, accompagnatori, ecc. ecc. si fosse trovata a dover affrontare la spesa relativa alla gestione di 20/30 cedolini paga al mese, i suoi Dirigenti ne avrebbero decretato l’immediata chiusura!

Avendo tuttavia, per fortuna, il Governo incaricato il CONI di individuare a quali figure e conseguentemente a quali mansioni si rendesse applicabile la prefata normativa, siamo arrivati ad oggi, nello stato delle cose che Mancino ci descrive nell’intervista e dalla quale si ricava che:

- “nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dovremmo avere l’ufficializzazione della posizione dell’Ispettorato Nazionale (del Lavoro, n.d.r.); sono sicuro che tutte le Associazioni troveranno soddisfacenti le conclusioni, e insomma si tornerà a lavorare nella maniera più serena e più tranquilla possibile”;

- “l’orientamento è quello di fissare un limite al di sotto del quale non è necessario fare nessun tipo di adempimento; probabilmente il limite sarà quello di diecimila euro, per cui entro i diecimila euro non sarà richiesto nessun tipo di adempimento alle associazioni, a parte l’adempimento ovvio, quello che credo che sia una cosa lapalissiana, cioè l’iscrizione dell’Associazione sportiva al Registro e il tesseramento dell’atleta e del tecnico o del dirigente che deve risultare dal Registro (ma è una cosa da sempre obbligatoria), e le mansioni,……..”;

- “una volta che sarà ufficializzata la Circolare dall’Ispettorato (del Lavoro, n.d.r.) e che, diciamo, determinati paletti saranno stati posti in maniera chiara, credo che tra la Giunta di Giugno ed il Consiglio Nazionale di luglio (fissato per il 10, n.d.r.), dovrebbero essere deliberate anche le prestazioni per le mansioni che consentono di corrispondere compensi sportivi...”;

- “……..vorrei tranquillizzare tutti e dire che non bisogna fare nulla fino a che non sarà emanato l’elenco delle prestazioni”;

- “….Diciamo che la Comunicazione al Centro per l’impiego dovrebbe essere sostituita dall’Iscrizione nel Registro”.

Ho voluto riportare fedelmente quanto dichiarato dal Dott. Mancino, dalle cui parole si evince un sicuro ottimismo ed un forte messaggio finalizzato a far stare “tranquille” le Associazioni, e occorre dare atto al Presidente della Commissione di avere fatto, sin qui, un encomiabile lavoro.

Alcuni punti, tuttavia, necessitano di un approfondimento che, va da sé, vuole essere, se possibile, un contributo.

Come noto agli addetti ai lavori, Il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie ha sostituito le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oggi, nel caso di una pratica di assunzione, una volta stabilito tra datore di lavoro e lavoratore le dinamiche del rapporto di lavoro emergente (durata del contratto, orari, mansioni e qualifica del dipendente …), il soggetto inoltrante (consulente del lavoro, associazione di categoria, ecc…) provvederà entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio del rapporto, alla comunicazione obbligatoria unificato LAV (unilav) per il tramite della piattaforma telematica ad essa dedicata, compilando un modulo riassuntivo degli elementi essenziali del rapporto di lavoro instaurato, sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro. Conclusa tale prassi, il professionista incaricato dovrà successivamente redigere il contratto di riferimento, integrandolo con il Numero di Protocollo riportato nella Comunicazione Obbligatoria evasa precedentemente. Entrambi i documenti devono essere forniti in duplice copia, a disposizione sia del datore che del lavoratore. Qualunque rettifica degli elementi essenziali della Comunicazione Obbligatoria dev’essere fatto entro e non oltre i 5 giorni di calendario.

Se così stanno le cose, come potrà, la sola “iscrizione al Registro” dell’Associazione e dell’Istruttore assumendo sostituirsi ad una complessa consolidata prassi (o almeno tale appare ai non addetti ai lavori) quale è quella costituita dall’attuale comunicazione obbligatoria che si applica, si badi bene, non solo alle assunzioni, ma pure alle modifiche, alle cessazioni dei rapporti di lavoro, ecc. ecc.?

Vogliamo credere che il solo tesseramento alla FSN, EPS o DSA di riferimento possa essere equivalente ad un’assunzione non essendoci alcuna documentazione specifica a supporto contenente orari di lavoro, mansioni, compenso, obblighi, norme sulla privacy, ecc. ecc.?

Insomma, per farla breve, il nostro Collaboratore, presterebbe la propria attività, previa la sola iscrizione al Registro Coni, senza altri adempimenti, come peraltro accaduto fino ad oggi e con l’onere, per il committente/datore di lavoro, di elaborare il cedolino paga al superamento della soglia dei 10.000,00 euro e di adempiere agli altri obblighi precedentemente elencati.

Da considerare, inoltre, last but not list, l’ipotesi non peregrina che per poter usufruire dello speciale trattamento fiscale e previdenziale dei compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m, del TUIR (c.d. compensi sportivi), il percettore debba, per il futuro, e a seguito dell’emananda delibera CONI,  necessariamente essere in possesso del “tesserino tecnico” e/o “diploma nazionale” o comunque di un titolo abilitante rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal Coni.

Evidentemente si porrebbe un problema di ordine temporale visto che qualora il provvedimento fosse immediatamente valido, non tutti sarebbero in regola e si assisterebbe ad una corsa al conseguimento di tali titoli. Nondimeno accogliamo con piacere la possibilità di una maggiore qualifica dei soggetti che svolgono la propria attività “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” senza che ciò “non rappresenti in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo (circolare 1/2016 del 1° dicembre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Credo che su questo punto si dovrà fare una profonda riflessione.

Un altro passaggio che desta una qualche preoccupazione è quello in cui si afferma che “una volta che sarà ufficializzata la Circolare dall’Ispettorato (del Lavoro, n.d.r.) e che, diciamo, determinati paletti saranno stati posti in maniera chiara, credo che tra la Giunta di Giugno ed il Consiglio Nazionale di luglio (fissato per il 10, n.d.r.), dovrebbero essere deliberate anche le prestazioni per le mansioni che consentono di corrispondere compensi sportivi...”.

Ecco, la previsione di una “delibera sulle prestazioni per le mansioni che consentano di corrispondere compensi sportivi”, e che di conseguenza, aggiungo, potranno determinare, al superamento della soglia dei 10.000,00 euro, l’obbligo del cedolino paga, non mi lascia tranquillo; non vorrei infatti, come già successo, che dall’elenco qualcuno venisse escluso, qualcun altro, invece, immotivatamente incluso; forse ho troppo ancora in mente l’elenco delle discipline riconosciute, che tanti fiumi d’inchiostro hanno fatto versare; forse ho troppo ancora in mente i molti (troppi) contorsionismi effettuati da qualcuno per convincerci che la tal disciplina poteva considerarsi “propedeutica a ….”; ovvero che la tal altra attività era senza ombra di dubbio da ritenersi “metodo di allenamento”; fatto sta che un’altra elencazione che generasse ulteriori dibattiti e motivi di interpretazioni ambigue finirebbe per penalizzare, forse, irrimediabilmente, il lodevole lavoro che il Presidente della Commissione faticosamente sta portando avanti.

L’auspicio, forte, è che Ispettorato del Lavoro, Giunta e Consiglio del CONI, identifichino le sole prestazioni e quelle mansioni che non lascino spazi interpretativi salvaguardando le figure dei veri Sportivi Dilettanti e lasciando fuori definitivamente fattispecie ambigue che poco hanno a che fare con l’associazionismo sportivo dilettantistico.

Un ultimo pensiero per i molti (troppi!) “esperti” di associazionismo sportivo, che si sono precipitati, già da mesi,  a terrorizzare i Clienti facendo loro sborsare fior di quattrini per adempimenti che, per quanto detto, non erano e tuttora non sono obbligatori!

Verona, 11 maggio 2018

Leonardo Ambrosi