Servizio di pensionamento cavalli: decommercializzazione dei proventi ai fini IVA/IRES

Sentenza n° 9408/42/16 del 13 dicembre 2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Sin dalla prima riforma del no profit, ormai risalente al 1998 con il D.lgs. 460/1996, gli operatori del settore equestre hanno sempre nutrito numerosi dubbi riguardo l’individuazione, sotto il profilo fiscale, della natura dei loro proventi.
Anche per gli addetti ai lavori è sempre stato poco agevole distinguere chiaramente le attività riconducibili alla realizzazione degli scopi istituzionali e quelle invece che presentano caratteristiche di commercialità.
Infatti, mentre l’inquadramento istituzionale per le lezioni di equitazione e le tasse di gara è sempre stato palese, meno chiara era invece la natura di tutta quella moltitudine di corrispettivi riconducibili alla cura e al mantenimento dell’animale, la cosiddetta scuderizzazione o pensionamento del cavallo.
La sentenza sopra citata, che ha consentito una definitiva chiarezza in merito alla questione, deriva da un accertamento nei confronti di una ASD affiliata alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e regolarmente iscritta al registro CONI delle associazioni sportive dilettanti.
Ad essa, l’Agenzia delle Entrate, contestava la natura non commerciale dei corrispettivi di scuderizzazione in quanto considerati accessori e complementari rispetto all’attività istituzionale, e quindi da ritenersi prettamente di natura commerciale soggetti ad IVA ed imposte sui redditi.
L’Ufficio dell’AdE, traeva tale conclusione in forza delle seguenti considerazioni:
- l’associazione offriva agli associati, una politica di sconti sulle tariffe dei servizi di pensionamento;
- i proventi riconducibili a tali servizi erano notevolmente maggiori rispetto a quelli derivanti dall’organizzazione di eventi sportivi;
- l’associazione fruiva di servizi di pubblicità.
I Giudici del tribunale milanese, comprendendo la particolarità del settore ippico e accogliendo quindi il ricorso dell’associazione, hanno dichiarato che il servizio di pensionamento è inscindibile dall’attività sportiva equestre e che la cura e l’accudimento del cavallo sono attività a tutti gli effetti inerenti e conseguenti lo svolgimento dell’attività sportiva, inoltre hanno considerato la politica di differenziazione dei prezzi e il ricorso a prestazioni pubblicitarie non in contrasto con le norme a garanzia delle agevolazioni fiscali previste dal regime 398/91.
Tale necessaria precisazione giurisprudenziale, consente agli operatori del settore ippici di poter svolgere con meno dubbi la propria attività, anche in considerazione del fatto che un possibile inquadramento commerciale dei proventi da scuderizzaione potrebbe esporre, i sodalizi sportivi e i loro Rappresentanti Legali, al rischio derivante dal pagamento di tributi e sanzioni.