Diritti dei minori nella ASD

Diritti dei minori nella ASD
Ordinanza della Cassazione n. 23228 del 4 ottobre 2017

Un argomento che ha sempre destato numerose perplessità, è quello relativo ai diritti di partecipazione spettanti ai soci minorenni all’interno delle ASD, le quali per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sono tenute a rispettare il principio di democraticità interna.

Molto spesso, come in questo caso, la Giurisprudenza consente di far luce su questi temi di dubbia interpretazione, che talvolta possono mettere in difficoltà i soggetti a cui si rivolge il Legislatore.

L’art. 148, comma 8, lettera c) del TUIR prevede “per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione”, e che inoltre ogni socio (con l’esclusone dei soci minorenni) sia garantito il diritto di elettorato attivo e passivo.

Questa norma, come abbiamo precedentemente affermato, può creare dei dubbi, soprattutto nella moltitudine di ASD che svolgono la loro attività principalmente nei confronti dei minori. Infatti, in questa fattispecie, la partecipazione alle assemblee e l’esercizio dei relativi diritti, spettano ai soli pochi soci maggiorenni, che molto spesso sono dirigenti e tecnici.

Con l’ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017, la Cassazione ha affermato che lo status di minore degli associati non può implicare l’esclusione dalla vita associativa, e che “per effetto della rappresentanza dei genitori il contratto dovrebbe stipularsi da questi in nome e per conto del minore di tal che costui acquisisca la qualifica di associato e così diverrebbe anche destinatario delle convocazioni ed avrebbe titolo a partecipare alle assemblee”