Percepire compensi sportivi non comporta la decadenza da indennità di disoccupazione

Circolare n° 174 INPS
In data 23 novembre 2017 l’INPS ha emanato la Circolare n° 174 avente ad oggetto, tra l’altro, il seguente punto: “Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito”.
La Circolare chiarisce che i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, definisce, dunque, la piena compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, tra cui proprio quelle dei “redditi diversi” 1 ex art 67 lett. m) del T.U.I.R. come le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
In allegato la Circolare INPS.
1 Si ricorda, inoltre, che fino al 2017 tali “redditi diversi” non concorrevano alla formazione del reddito se complessivamente inferiori (nel periodo d’imposta) ad € 7.500; il comma 367 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, invece, ha elevato l’esenzione fiscale da € 7.500 a € 10.000. Conseguentemente la soglia entro la quale le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e i rapporti di Co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale non concorrono alla formazione del reddito è pari dal 2018 a € 10.000.