Affidamenti di impianti sportivi al vaglio europeo: dal 18 Aprile D.G.U.E. in formato elettronico
Periodo transitorio per il Documento di Gara Unico Europeo fino al 18 Ottobre 2018
In materia di concessione e gestione di impianti sportivi, il cd. Codice degli appalti, regolato dal D. Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, pone una importante distinzione tra “contratti di concessione” e “appalti di servizi”: i primi sono quelli relativi ad impianti sportivi che abbiano una “rilevanza economica”, ossia come specificato dalla Delibera n° 1300 del 14 Dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sono quegli impianti che pur essendo di pubblica utilità rientrano invece “in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538)”. Si fa dunque riferimento ad una gestione ben remunerativa, nonché ad un rischio operativo di gestione trasferito al concessionario comportante anche una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato.
Gli “appalti di servizi”, invece, sono quelli relativi ad impianti sportivi che non hanno tale “rilevanza economica”, e che per la citata Delibera A.N.A.C riguarda “servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d’impresa”.
In entrambi i casi la gestione delle gare per l’affidamento degli impianti sportivi viene allineata alle Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 ed alle regole comunitarie di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, predeterminazione dei requisiti e dei criteri selettivi.
Volendo sintetizzare, è possibile riferire, in linea generale e salvo diverse norme ed eccezioni, la preferenza per un affidamento degli impianti sportivi previo confronto concorrenziale tra soggetti (tra cui A.S.D. e S.S.D.) individuati con procedura selettiva.
E’ in questo quadro generale che il Regolamento Europeo 7/2016, recepito a livello nazionale proprio dal citato Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), ed in riferimento a tutte le gare e procedure di appalti, anche per concessioni e appalti di impianti sportivi, ha adottato un modello di D.G.U.E. per tutti i paesi membri: si tratta del “Documento di Gara Unico Europeo”, ossia “un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri”.
Conseguentemente, già dal 18 aprile 2018 è entrato in vigore l’obbligo di redigere il DGUE in formato elettronico, e dunque per tutte le procedure di gare aventi scadenza dal 18 Aprile, le stazioni appaltanti hanno dovuto accettare il DGUE in formato elettronico, in virtù del D.M. del 13 novembre 2014, attuativo del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).
I documenti predisposti per la partecipazione al bando, devono contenere tutte le informazioni necessarie per la reperibilità, la compilazione e la trasmissione del DGUE in formato elettronico allo stesso Ente appaltante.
Tuttavia, fino al fino al 18 Ottobre 2018, data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche in base all’art. 40 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico digitale all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
Per quanto riguarda tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 Ottobre 2018, eventuali DGUE in formati diversi da quello elettronico, saranno considerati come mera documentazione illustrativa a supporto.
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners