La diligenza nell'uso della P.E.C.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n°16365 del 21/6/18 interessa anche le Società Sportive
Le società sportive devono utilizzare la massima diligenza nella gestione della propria P.E.C. in quanto proprio l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che è stato comunicato alla Camera di commercio costituisce un recapito assimilabile alla sede legale della stessa società.
Nel caso trattato dai Giudici della Corte Costituzionale si discuteva intorno alla validità di una notifica di un atto giudiziario inviato alla Pec di una società che però non riceveva la notifica in quanto la Pec veniva utilizzata da un’altra società collegata. I Giudizi del Palazzaccio hanno valutato anche “... se la attestazione di avvenuta consegna consenta di superare qualunque criticità connessa al funzionamento della PEC”.
Precisa e univoca la risposta al quesito espressa nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n° 16365 del 21/06/2018:
“Invero, l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicchè può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile”.
L’Ordinanza integrale è disponibile sul sito web della Corte di Cassazione (Italgiure) al seguente link: