Contributi a fondo perduto in favore di cooperative ed associazioni di artisti
Decreto del 5 aprile 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 101/2018
Entro il 30 giugno di ogni anno, allo scopo di favorire la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, mediante proprio decreto, i beni immobili di proprietà dello stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali che possono essere destinate ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.
Tali beni immobili sono locati o concessi esclusivamente a cooperative e associazioni di artisti ad un canone mensile simbolico non superiore ad € 150, con onere di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario, e per un tempo non inferiore a dieci anni.
Presso il Ministro delle economia e delle finanze è istituito un fondo destinato all’erogazioni dei contributi a fondo perduto a favore delle cooperative e associazioni di artisti.
Il Decreto del 5 aprile 2018 pubblicato in GU 101/2018 ha definito i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che effettuano manutenzione straordinaria sugli immobili statali a loro locati.
In base alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, sono riconosciuti a favore dei soggetti locatari contributi fino all’80% delle stesse e nel limite dell’importo di € 200.000 per l’intera durata del contratto di concessione o di locazione.
Secondo l’art. 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i., rientrano nel concetto di opere di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso”;
Al fine dell’erogazione dei contributi, è fatto carico al locatario/concessionario l’onere di produrre i giustificativi delle spese sostenute mediante tutti i documenti contabili inerenti ad esse, a favore del l’Ente gestore.
È previsto che i contributi siano tutti erogati in un'unica soluzione al termine dei lavori, senza alcuna previsione di anticipazioni.
In relazione alla tematica appena illustrata, cogliamo l’occasione di ricordare che in base alla sentenza del 10 gennaio 2017 n. 1/2 della Comm. Trib. Reg. per le Marche, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% le fatture riguardanti gli atti di compravendita riguardanti l’effettuazione di spettacoli teatrali.
Tale agevolazione si riferisce alle prestazioni artistiche connesse agli spettacoli teatrali di ogni tipo ad esclusione dei soli concerti vocali e strumentali.
Dott. Giulio Bellamoli
Studio Leonardo Ambrosi & Partners