TERZO SETTORE, FATTURA ELETTRONICA E CODICE DEGLI APPALTI

TERZO SETTORE, FATTURA ELETTRONICA E CODICE DEGLI APPALTI
VENTI DI RIFORMA SUL GOVERNO

TERZO SETTORE:

1) Un disegno di legge leggero di appena due articoli in grado di viaggiare su una corsia ultraveloce per spostare in avanti di altri sei mesi il termine per adottare i correttivi al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017).

Questa è la proposta presentata al Senato dai capigruppo dei partiti di maggioranza. Il Ddl porterebbe a inizio febbraio la scadenza per l’adozione dei correttivi attualmente fissata al 2 agosto (dodici mesi dall’entrata in vigore del Codice).

Il provvedimento è atteso a breve in quanto i tempi, quindi, fino al 02/08/2018 sono veramente strettissimi.

2) In data 17 Luglio 2018 si è tenuto il Consiglio dei Ministri n° 10 avente al primo punto dell’ordine del giorno l’esame del Decreto Legislativo “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n° 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 Giugno 2016 n° 1066”.

Il Comunicato Stampa ufficiale riporta la descrizione dei correttivi apportati (tratti dallo schema di correttivo approvato al 21/03/2018 dal Governo Gentiloni):

Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

In tale quadro si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina”.

http://www.governo.it/articolo/consiglio-dei-ministri-n10/9716

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/9721

 

 

FATTURA ELETTRONICA

Dopo lo spostamento al 01/01/2019 dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica sulle cessioni di carburanti deciso al Consiglio dei Ministri n° 7 del 27/06/2018 (che ne preannunciava il Decreto), e dopo il pressing che ha portato al 02/07/2018 l’Agenzia delle Entrare a specificare con Circolare n° 13/E del 02/07/2018 la non sanzionabilità di lievi ritardi nell’invio della fattura elettronica, il Governo potrebbe ora considerare l’ipotesi per il 2019 di un periodo introduttivo “soft” della disciplina della fatturazione elettronica, che preveda per un dato periodo di tempo (si parla di sei mesi) la non applicabilità delle sanzioni nel caso di errori ed omissioni.

Ascoltate tutte le parti politiche in occasione della discussione sugli emendamenti al Decreto Legge n° 87 del 12/07/2018, il Governo, visti gli emendamenti ed ascoltati gli operatori, potrebbe già trovare un consenso “bipartisan”, ed operare quindi da subito, introducendo nella legge di conversione le nuove norme sulla fatturazione elettronica; in alternativa, tale regime introduttivo “soft” potrebbero essere adottato nella futura Legge di Bilancio per il 2019.

Il pressing sul Governo ai fini di una introduzione graduale della riforma, e di un intervento di semplificazione ed alleggerimento degli adempimenti tributari, è, in ogni caso, notevole.

 

 

CODICE DEGLI APPALTI

Decisamente sotto accusa, negli ultimi due mesi, è l’impianto di attuazione del cd. Nuovo Codice degli Appalti ex D. Lgs. n° 50 del 2016, reo di essere, a detta di molti, “troppo complesso e generatore di incertezza per stazioni appaltanti e operatori economici”. Numerosi i rilievi mossi: mancata previsione di un adeguato periodo transitorio; mancata realizzazione dei provvedimenti attuativi; “aumento della regolamentazione rispetto a quanto richiesto dalle direttive europee, in contrasto con il divieto del cosiddetto glod plating”.

A.N.C.I. e A.N.C.E. (Associazioni Nazionali rispettivamente dei Comuni Italiani e dei Costruttori Edili), hanno presentato, in occasione dell’evento romano “Sbloccacantieri”, un documento congiunto in cui evidenziano, tra l’altro:

1) l’avere già “ … segnalato il rischio che una disciplina troppo articolata e derivante da diversi fonti (circa 66 provvedimenti attuativi tra decreti ministeriali, DPCM e linee guida Anac), non accompagnata da un congruo periodo transitorio ed una costante azione di assistenza e formazione del personale, avrebbe rallentato la realizzazione di opere pubbliche;

2) il fatto che ” … In un sistema articolato in circa 8mila Comuni, era peraltro prevedibile un impatto ordinamentale che ha creato non poche incertezze operative e conseguenti ritardi. A questo proposito, i dati Ance evidenziano che i comuni sono stati tra gli enti appaltanti più colpiti dall’entrata in vigore del nuovo codice; nel 2016 infatti registrano un calo del 37% dell’importo complessivamente posto in gara.

3) il fatto che “ …Tuttavia, sono ancora troppo lunghi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche: in media, secondo il Rapporto sui tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche del 2014 (DPS), quasi un anno e mezzo per gli appalti minori (importi di lavori fino a 500mila euro), circa 4 anni per le opere di importo compreso tra i 500mila e i 50milioni di euro e quasi 8 anni per gli appalti di valore più elevato (su cui vedi slide n. 3)”; e che “… Senza interventi incisivi sulle procedure c’è il rischio concreto che una quota significativa delle risorse disponibili rimanga inutilizzata.

4) il fatto che “…A più di due anni dall’entrata in vigore, il nuovo Codice Appalti non ha trovato ancora … piena attuazione. Dei 66 provvedimenti attuativi, ne sono stati adottati meno della metà e molti dei decreti attuativi che mancano riguardano temi fondamentali quali la qualificazione delle SUA e Centrali Uniche di Committenza o la progettazione semplificata per le manutenzioni ordinarie fino a 2.500.000 di euro“.

Tutto ciò premesso, la proposta di cui si parla in questi giorni è articolata in 10 punti tra cui spicca l’abrogazione di tutti i 66 provvedimenti attuativi (Linee Guida ANAC comprese), e la previsione di una unica fonte regolamentare per l’attuazione.

Anche il Presidente Conte, sin dalla prima conferenza Stampa, ha più volte richiamato la necessità di adottare provvedimenti che agevolino le procedure per gli appalti, riducendo i tempi e semplificando ove possibile.

Nei prossimi decreti potrebbero essere introdotte norme ispirate a tali necessità; vista l’oramai diffusa sensibilizzazione sulla questione, si crede che il promesso intervento del Governo avvenga, anche questo, a breve termine.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64260

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ANCI%20ANCE%20DOC.docx

 

Verona, 20/07/2018

Studio Leonardo Ambrosi & Partners