DECISIONI, IN TEMA DI FISCO E TRIBUTI, A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
LE "BREVISSIME"
1) NULLITA’ DELL’ACCERTAMENTO FISCALE IN CASO DI OMISSIONE, DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DELL’ESAME E DELLA VALUTAZIONE DELLE MEMORIE DEL CONTRIBUENTE;
ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N° 17210 DEL 02/07/2018
Un contribuente, a seguito di un PVC (Processo Verbale di Constatazione) relativo a violazioni Irpef, presentava delle memorie difensive; successivamente si vedeva recapitare l’avviso di accertamento in cui era totalmente mancante l’esame o valutazione delle difese mosse dal contribuente. I Giudici del Palazzaccio si sono espressi in favore del contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio, così motivando: “… dalla lettura della decisione impugnata emerge come, nell’avviso di accertamento, l’Amministrazione avesse espressamente ammesso di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente; …che il problema … è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie”; Fino ad ora (vedasi sentenza n° 8378 del 31/03/2017) i giudici della Cassazione si erano espressi sul fatto che l’Agenzia delle Entrate debba dichiarare di aver valutato le osservazioni del contribuente “pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo”. Questa nuova Ordinanza, trattando il caso in cui tale dichiarazione “di aver valutato” sia totalmente assente, per quanto offra ai contribuenti uno spunto davvero importante, non traccia ancora una strada diversa; si spera, tuttavia, che sulla scia di questo provvedimento, si possa acquistare in futuro una maggiore sensibilizzazione sul tema in quanto è da alcuni ritenuto che non sia sufficiente riferire (magari con una breve clausola di rito), di aver valutato le osservazioni del contribuente, ma occorrerebbe elicitare nel merito le valutazioni sul perché tali osservazioni non vadano prese in considerazione.
Testo integrale della Ordinanza
2) QUANDO L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO A EX SOCI O A SOCI DI SOCIETA’ ESTINTE E’ VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA!
SENTENZA DEL 03/11/2017 N. 2358/6 - COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA
La notifica dell’intimazione di pagamento all’obbligato solidale, escusso dall’amministrazione erariale a notevole distanza di tempo dal periodo d’imposta cui si riferisce il proprio credito, nonché a notevole distanza di tempo dalla data dell’accertamento, e dalla data di cessazione del rapporto societario e da quella di estinzione della stessa società, viola il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. I giudici fiorentini, rifacendosi alla sentenza della corte di Cassazione n. 27189 del 22 dicembre 2014 ed alla norma prevista all’art. 6 dello Statuto del contribuente, hanno così ribaltato l’esito di primo grado ed accolto l’appello del contribuente socio di una società estinta da molti anni. Nel caso di specie, infatti, il socio appellante aveva ricevuto intimazione di pagamento a distanza di 12 anni da quando aveva abbandonato la propria carica di socio della società contribuente e mai gli erano stati notificati gli avvisi di accertamento e le cartelle emesse nei confronti della società.
Testo integrale della sentenza
3) LE CIRCOLARI IN MATERIA TRIBUTARIA NON POSSONO IMPORRE ADEMPIMENTI NON PREVISTI DALLA LEGGE.
ORDINANZA DEL 31/10/2017 N° 25905/5 – CORTE DI CASSAZIONE
Le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto, per cui non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge né istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge. La Suprema Corte, ribadendo tale proprio orientamento (Cass. Sent. n. 22486 del 2013), ha accolto la doglianza del contribuente avverso la statuizione della sentenza appellata in cui il giudice aveva ritenuto legittimo il recupero basato su una causa di revoca prevista da una Circolare ministeriale, ma non prevista dalla norma di legge. Nel caso specifico la CTR siciliana aveva, invece, affermato che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, l’apposizione sulle fatture di acquisto di beni o servizi della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art. 8 della legge 23.12.2000 n. 388” (circolari ministeriali n. 41/E del 18-4-1991 paragrafo 4 e n. 38/E del 9-5-2002 paragrafo 2.1), non è un adempimento meramente formale, ma ha natura sostanziale.
Testo integrale dell'ordinanza
4) ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO IMPOSITIVO SCARSAMENTE MOTIVATO
SENTENZA DEL 19/08/2017 N° 2543/2 – COMM. TRIB. REG. PER LA CALABRIA
E’ illegittimo l’atto impositivo motivato dall’Amministrazione unicamente sulla base di rilevate discordanze tra i dati desunti dalla documentazione contabile e fiscale, acquisita in sede di verifica, e quelli esposti nella comunicazione IVA annuale. Sulla base di tale assunto la CTR calabrese ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza, favorevole all’Ufficio, della CTP di Cosenza. Nel caso di specie i giudici calabresi hanno rilevato come l’Ufficio non abbia svolto i necessari approfondimenti, ma si sia limitato a richiamare generiche e stereotipate irregolarità semplicemente trasferendo i dati della comunicazione IVA nell’atto impositivo.
Testo integrale della sentenza
5) LA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES NON PRECLUDE L’ESENZIONE IVA DALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE.
SENTENZA DEL 13/07/2017 N° 1077/6 – COMM. TRIB. REG. PER IL PIEMONTE
La mancata iscrizione al VIES non costituisce ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie salvo il caso di frode. La CTR di Torino, allineandosi alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C 21/16 del 9/2/2017), ha così confermato l’esito del giudizio di primo grado e rigettato l’appello dell’Ufficio. Tale sentenza della Corte ritiene infatti che l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il mancato rispetto degli obblighi formali. Nel caso di specie, ricorrendo le condizioni sostanziali, la mancata iscrizione al VIES del soggetto passivo, annoverabile tra i requisiti di natura formale, non può far venir meno il regime di non imponibilità IVA.
Testo integrale della sentenza
Verona, lì 20/07/2018
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners