RITORNO AL PASSATO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD A.S.D. E S.S.D.
DECRETO LEGGE N° 87 DEL 2018
La legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017), con l’introduzione della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (S.S.D.L.), aveva apportato tutta una serie di modifiche a diverse leggi e normative inerenti il settore sportivo, al fine di conformare “il sistema” alla presenza del così tanto discusso nuovo ente sportivo di marca “profit”.
Il nuovo Governo, con il recentissimo D.L. n° 87/2018 (G.U. del 13/07/2018), ha, come risaputo, abrogato la S.S.D.L.; la “cancellazione delle prove del delitto” ha comportato non solo l’abrogazione diretta dei commi 353,354,355,358,359 e 360 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, ma il ripristino allo “status quo ante”, ossia il ritorno alla formulazione originale di tutte quelle norme del settore sportivo che erano state modificate dalla Legge di Bilancio al fine di introdurvi la figura della S.S.D.L.
E’ questa la “ratio” in base alla quale l’articolo 13 del D.L. 87/2018 “interviene” sui commi 24, 25 e 26 dell’Art. 1 della Legge n° 289 del 27/12/2002 riportandoli alla formulazione originale:
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività' didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
La modifica non ha solo comportato la cancellazione delle parole “società sportiva dilettantistica lucrativa” all’interno dei commi 24 e 25, ma anche la scomparsa, dal periodo “… devono essere posti in via preferenziale a disposizione di … “, delle parole “in via preferenziale”, sempre introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e adesso abrogate.
Senza l'inciso "in via preferenziale" la norma indica, alla lettera, che l'affidamento potrà essere concesso esclusivamente ad A.S.D. e S.S.D. Il termine "in via preferenziale", al contrario, pur nato dall'intento di poter in certi casi concedere l'affidamento alle S.S.D.L., poteva consentire, nella pratica, dubbI interpretativi in merito alla possibilità di affidamento ad altri enti.
Fermo il fatto che la norma sia tornata, dunque, alla sua piena originaria formulazione (che esprimeva ed esprime un preciso significato di "favor"), la stessa norma va in ogni caso analizzata anche alla luce della disciplina del cd. nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n° 50 del 18/4/2016) che modera i "favor" mettendo in primo piano i principi europei di piena e libera concorrenza (oltre che di trasparenza).
Da tal punto di vista, sempre significativo è il contenuto del comma 26 (art. 90 L. 289/2002) quando recita che le A.S.D. e le S.S.D. cui dare in gestione palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici devono avere sede - ulteriore elemento limitativo della concorrenza – “… nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti“.
Ritrovato il “favor” originale, ed annotata la sua importanza in tema di affidamenti di impianti sportivi, vista altresì la eterogeneità del territorio italiano (da micro a macro comuni, con estensioni opposte e presenza continua di aggregazioni e frazioni), ai fini della prassi applicativa non resta che domandarsi se, per caso, non avrebbe, forse, potuto giovare anche una migliore identificazione dell’elemento territoriale della norma (i “comuni confinanti”), al fine di non escludere enti sportivi non direttamente “confinanti” seppur vicinissimi geograficamente.
Verona, lì 20/07/2018
Leonardo Ambrosi