REGIONE VENETO: MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE
IN VIGORE LA NUOVA LEGGE REGIONALE N° 15 DEL 20/04/2018
La Regione Veneto ha introdotto la Legge Regionale n° 15 del 20 Aprile 2018 dal titolo “Legge di Semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.
Tale nuova legge regionale interessa il settore dello sport in quanto è intervenuta sull’articolo 5 della Legge Regionale n° 25 del 03 Agosto 1982 in tema di “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.
In particolare, l’articolo 59 della nuova Legge Regionale apporta una modifica alla disciplina delle certificazioni mediche agonistiche emesse dalle strutture private di Medicina dello Sport, a seguito della quale, a partire dal 25 aprile 2018 (data di entrata in vigore), non sarà più necessaria – ai fini della validità dei certificati - la relativa vidimazione (Timbro Ulss) presso il distretto sanitario di competenza in base alla residenza dell’utente. La nuova norma, infatti, parla solo di un mero “invio”.
Ecco uno stralcio della Legge Regionale n° 15 del 20 Aprile 2018 e della modifica operata:
TITOLO IV
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie
SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”
Art. 59
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.
1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti:
“1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia:
a) una copia per l’interessato;
b) una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.
1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.
1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.
1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all’attività agonistica.
1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l’esito.”.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=368232
Verona lì 27/07/2018
Studio Leonardo Ambrosi & Partners