RACCOLTA DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE NEL MESE DI LUGLIO 2018

ANCORA SULLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE PER A.S.D. E S.S.D.
In questo articolo vengono analizzate le sentenze e le ordinanze della Corte di Cassazione relative al mondo dello sport dilettantistico, ponendo in evidenza i principi di diritto emersi dai provvedimenti in quanto inerenti, in primis, alla corretta gestione di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le decisioni sono suddivise sulla base della tematica con cui i Giudici della Cassazione si sono confrontati; al termine di ogni pronuncia viene riportato il link per accedere al provvedimento integrale disponibile sul sito web della Corte di Cassazione.
TEMATICA “SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE”:
Sezione Pubblicazione Decisione N°
6A CIV. 09/07/2018 ORDINANZA 17973
6A CIV. 17/07/2018 ORDINANZA 19033
6A CIV. 24/07/2018 ORDINANZA 19558
L’Ordinanza n° 19033 del 17/07/2018 conferma il principio di diritto, già evidenziato dall’Ordinanza n° 16113 del 19/06/2018 analizzata nell’articolo del mese scorso, relativo al corretto inquadramento ed alla presunzione legale assoluta operante sulle spese di sponsorizzazione:
“- è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della 1. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018);
- orbene, in presenza delle sopra indicate condizioni, nessuna rilevanza può attribuirsi, come invece vorrebbe parte ricorrente, all'eventuale antieconomicità della spesa né alcuna valutazione di inerenza di quei costi è consentito svolgere, trattandosi di requisiti presunti ex lege quando, come nel caso di specie, è rispettato il limite quantitativo di spesa”.
Con l’Ordinanza n° 19558 del 24/07/2018, pochi giorni dopo la Corte di Cassazione, sulla base dello stesso identico principio relativo all’art. 90, comma 8, della legge n° 289 del 2002, ripreso e riportato integralmente nel testo del provvedimento come nella precedente ordinanza, ha dato ragione ad una A.S.D., accogliendone il ricorso, cassando la sentenza impugnata dal sodalizio sportivo e condannando alle spese l’Agenzia delle Entrate. Nella motivazione dell’Ordinanza, i Giudici affermano, in particolare che la sentenza impugnata “pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni” - ossia le condizioni a), b), c), d) che nel caso di specie risultavano pienamente rispettate - “viola il sopra citato principio giurisprudenziale là dove esclude l'integrale deducibilità delle spese di sponsorizzazione documentate dalla società contribuente, comunque per un importo inferiore a quello massimo previsto dal citato art. 90, sulla base di valutazioni circa l'inerenza di quei costi, del tutto irrilevanti”. Il provvedimento, insomma, evidenzia la non ammissibilità di eventuali valutazioni di merito sulla inerenza delle somme vista la natura assoluta della presunzione legale.
Ad inizio mese, l’identico e preciso principio era già stato oggetto della Ordinanza n°17973 del 09/07/2018, sempre relativa alle sponsorizzazioni, le cui motivazioni riportano testualmente le stesse frasi sopra citate.
ALTRE TEMATICHE:
Nonostante i numerosi provvedimenti emessi nel mese di Luglio relativi ad associazioni e società sportive dilettantistiche, sono risultati tuttavia pochi i principi di diritto emersi o chiariti su questioni di merito attinenti allo Sport, vertendo il grosso delle decisioni su problematiche di rito, di procedibilità ed ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.
Evitando di ripetere concetti già espressi nel precedente articolo del mese scorso (relativo ai Provvedimenti di Giugno), ed a soli fini indicativi, si riportano di seguito alcuni provvedimenti della Corte di Cassazione (link incorporati alla pagina web del sito web Italgiure che consente la visualizzazione pubblica delle decisioni):
Sezione Pubblicazione Decisione N° Tematica
6A CIV. 26/07/2018 ORDINANZA 19807 Nullità lodo arbitrale tra Polisportiva e Centro Sportivo
6A CIV. 24/07/2018 ORDINANZA 19645 Destinazione dei campetti da gioco e scopo di lucro
5A CIV. 24/07/2018 ORDINANZA 19573 Ricorso inammissibile (accertamento Iva/Irpeg/Irap)
5A CIV. 20/07/2018 ORDINANZA 19421 Esenzioni per le auto storiche (Federazioni F.M.I e A.S.I)
6A CIV. 13/07/2018 ORDINANZA 18605 Insolvenza, lucro oggettivo, fallimento di una S.S.D.
3A CIV. 12/07/2018 SENTENZA 18343 Indennizzo assicurativo (decesso sciatore tesserato)
LAVORO 09/07/2018 ORDINANZA 17996 Guarigione ed allenamenti sportivi agonistici
6A CIV. 13/07/2018 ORDINANZA 18605 Insolvenza, lucro oggettivo, fallimento di una S.S.D.
6A CIV. 03/07/2018 ORDINANZA 17328 Rigetto del ricorso in una causa contro il CONI
6A CIV. 02/07/2018 ORDINANZA 17237 Atto di accertamento nullo (Agenzia delle Entrate)
Verona, lì 03/08/2018
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners