SPORT EQUESTRI: IMPORTANTI CHIARIMENTI FISCALI
NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N° 18/E DEL 01/08/2018
La nuova Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate (allegata in calce) risponde, sulla base dei dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al CONI, ai quesiti ed agli interrogativi posti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo Sport dilettantistico, andando a chiarire diverse questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi (dalla Legge 398/91 al TUIR, dall'imposta di bollo, ai rapporti con la SIAE, dalla cessione di giocatori ai pagamenti sopra i 1.000,00 euro, ecc.).
Nell’ambito delle questioni connesse all’applicazione dell’articolo 148, comma 3, del T.U.I.R., a la Circolare, al punto 7.5 (pagina 66), risponde alla seguente precisa domanda: “Le prestazioni relative alla custodia delle attrezzature e dei beni o al ricovero degli animali, utilizzati per la pratica dello sport dilettantistico, rese dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ai propri soci o agli altri soggetti indicati dall’articolo 148, comma 3, del TUIR (ad es. tesserati del medesimo organismo sportivo nazionale: Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata), possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e quindi decommercializzate agli effetti dell’IRES”?
Invero, il nostro Studio, in data 11/05/2018 aveva pubblicato un articolo (che trovi qui) in cui si richiamava la Sentenza n° 9408/42/16 del 13 Dicembre 2016 in cui I Giudici del Commissione Tributaria Provinciale di Milano, comprendendo la particolarità del settore ippico e accogliendo quindi il ricorso dell’associazione, avevano dichiarato che il servizio di pensionamento è inscindibile dall’attività sportiva equestre e che la cura e l’accudimento del cavallo sono attività a tutti gli effetti inerenti e conseguenti lo svolgimento dell’attività sportiva, inoltre hanno considerato la politica di differenziazione dei prezzi e il ricorso a prestazioni pubblicitarie non in contrasto con le norme a garanzia delle agevolazioni fiscali previste dal regime 398/91.
La nuova Circolare, pur in assenza, rispetto alla sentenza citata, di grandi proclami in materia (l’inscindibilità “sempre e comunque” tra attività sportiva equestre e servizio di pensionamento per i cavalli), e pur partendo dalla necessità, al contrario, di un’analisi caso per caso al fine di accertarsi “che la custodia delle attrezzature e dei beni o il ricovero degli animali presso l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non si risolva in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore riservato a tali enti”, svolge una lunga ed argomentata analisi della questione in cui offre invece una risposta finale molto vicina a quella evidenziata nel nostro articolo di Maggio, e soprattutto vicina alle attività sportive equestri!
Infatti, dopo aver ricordato che “la decommercializzazione ai fini IRES prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR è subordinata, fra l’altro, al requisito che l’attività sia resa in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente”, la Circolare esprime il seguente principio: “Pertanto, qualora la custodia riguardi attrezzature o beni (o il ricovero animali) che siano oggetto di univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva (Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata) affiliante, potrà riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attività con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalità con cui viene resa, con tali finalità”.
Riepilogando, l’Agenzia delle Entrate ha voluto far luce e chiarire del tutto il punto in materia, spiegando che la decommercializzazione delle attività relative alla cura ed al ricovero dell’animale, opera purché coerente e purché contestualizzata in una attività sportiva riconosciuta.
A tal fine occorre ricordare, in ultimo, che beni, attrezzature ed animali custoditi devono essere identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri della FISE o di altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva (a sua volta recepente i criteri identificativi da una Federazione).
Verona. lì 03/08/2018
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners