IL CONSENSO ALLA PRIVACY DEI MINORI, E LA PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE

IL CONSENSO ALLA PRIVACY DEI MINORI, E LA PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
LA SITUAZIONE DOPO IL DECRETO ITALIANO DI ADEGUAMENTO AL G.D.P.R.

All’esito del Consiglio dei Ministri n° 14, del 08/08/2018, il Decreto legislativo approvato dal Governo per l’adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo n° 2016/679, prevede una variazione rispetto al suddetto Regolamento, in tema di età minima valida per prestare il consenso rispetto al trattamento dei propri dati: fermo che la capacità di agire, fissata a 18 anni ex art. 2 del Codice civile, non è toccata dalla disciplina in tema di privacy, ebbene se la soglia minima richiesta per prestare validamente il consenso era fissata in 16 anni nel “General Data Protection Regulation”, il Decreto di pochi giorni fa abbassa ancora l’età utile a 14 anni.

Si tratta dunque di una deroga: se l’età sia o meno matura per acconsentire ad un trattamento che in linea teorica può variare dalla semplice registrazione dei dati anagrafici per il tesseramento del giovane atleta, fino a più avanzate pratiche di profilazione commerciale, non è compito di chi scrive affermarlo, ma di medici e sociologi. In campo medico, ad esempio, il consenso ad un trattamento medico può essere validamente dato - adolescente emancipato o con facoltà di discernimento – a 16 anni, non prima (fermo il rilievo dell’opinione del minorenne che non è mancato, ad esempio, in quei casi in cui la questione di turno è stata decisa in tribunale).

In ogni caso va detto che, naturalmente, il consenso per il minore tra i 14 e i 17 anni può ancora essere concesso da un esercente della potestà parentale; affinché il consenso sia valido occorre naturalmente che sia espressamente specificata siffatta qualità.

Proprio perché si tratta di minori, occorre che l’informativa privacy, la raccolta del consenso ed il trattamento dei dati, siano effettuati “a regola d’arte”, e si ricorda che rispetto al consenso per attività “basilari” di trattamento, è opportuno avere uno specifico ulteriore consenso per il trattamento dei dati sensibili.

Inoltre, nei casi in cui a firmare il consenso sia un genitore, oltre a ricordare che è necessario identificare con tutti i crismi la persona che presta il consenso per il minore, occorre precisare che è vero che la legge stabilisce che non sia necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori (o meglio degli esercenti la potestà parentale), bastandone quello di uno solo, e pur tuttavia è altrettanto vero che, ad esempio, in tema di pubblicazione sul web di fotografie dei minori, a partire da una storica sentenza del Tribunale di Mantova, del 19 Settembre 2017, che poneva l’accento sul fatto che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate”, la giurisprudenza ha invece stabilito che le foto del figlio non possono essere pubblicate se uno dei genitori si oppone.

Tale aumentata sensibilità, è culminata il 23 Dicembre 2017 in una Ordinanza del Tribunale di Roma che su richiesta di un sedicenne, ha ordinato la rimozione delle immagini continuamente postate (e commentate) su Facebook dalla madre! Questo ha anche avuto l’effetto di sensibilizzare notevolmente la società circa la rilevanza del consenso del minore.

In conclusione, anche se occorre attendere che il Decreto approvato faccia il suo percorso, e si trasformi poi in legge, al di là di ogni verifica sul testo della norma in oggetto è davvero ancora una volta necessario evidenziare l’importanza di un serio approccio verso la tematica dell’adeguamento alla privacy (già oggetto di precedenti articoli): valutazioni preventive su possibili rischi incombenti per la sicurezza del trattamento dati, strumenti preventivi adottati al fine di evitarli, e quanto all’informativa ed al consenso dati, ricordare che il consenso potrà essere raccolto anche dal minore di 14 anni, o idealmente raccolto sia dal minore che da un esercente la potestà parentale, e che per il caso di prevista pubblicazione di fotografie del giovane sportivo dilettante, l’informativa ed il consenso devono avere uno specifico capitolo illustrativo, ed una firma specifica di consenso alla pubblicazione (tutto deve poter essere letto e compreso in maniera chiara e trasparente e forse qualche legale garantista potrà presto consigliare una firma di “gradimento” del minore adolescente, oltre quella dell’esercente la potestà parentale).

Naturalmente, al solo fine di chiudere questa breve analisi, si ricorda che, in tema di specifica tutela dell’infanzia, la Convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata in Italia con Legge n° 176 del 27/05/1991, vieta la pubblicazione delle foto sui social network.

 

Verona, lì 16/08/2018

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners