ENTI NO PROFIT: SEMPRE NECESSARIA LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
NUOVA CONDANNA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Con la Sentenza n° 38596 del 13/08/2018, i Giudici del Palazzaccio, hanno ribadito i diversi concetti di “tenuta della contabilità” e “conservazione delle fatture”: nel caso di specie, una associazione culturale si era difesa dalle contestazioni ascrittele, asserendo la non obbligatorietà dell’istituzione di scritture contabili, e la conseguente inesistenza di un possibile occultamento o distruzione della stessa a finalità evasive di imposte fiscali; cionondimeno i magistrati hanno invece evidenziato come l’oggetto della contestazione non riguardasse la lecita omessa istituzione della contabilità, bensì l’occultamento o la distruzione delle fatture in questione, fatture per la cronaca riguardanti prestazioni pubblicitarie identificate come commerciali.
Il caso valutato dalla Cassazione possiede diverse peculiarità, dato che ad esempio la stessa associazione non si era difesa compiutamente su alcuni aspetti della vicenda: a prescindere dunque dalla contestazione circa la commercialità di tali fatture e della stessa associazione, il provvedimento precisa che la conservazione delle fatture è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, del D.P.R. n° 633 del 1972, e 22 del D.P.R. n° 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214, comma secondo, del C.C. (sicché è del tutto ininfluente, ai fini della sussistenza del (contestato) reato di cui all’art. 10, D.Lgs. n° 74 del 2000, la qualifica imprenditoriale o meno del soggetto emittente.
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Verona, lì 16/08/2018
Studio Leonardo Ambrosi & Partners