LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NELLA MODULISTICA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
La potestà in diritto è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui.
La patria potestà era la potestà attribuita al padre di proteggere, educare ed istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi.
Il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale è avvenuto con riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha equiparato in doveri e dignità le figure del padre e della madre e abolito, oltre alla patria potestà, la potestà maritale.
Più recentemente, l’art. 316 del c.c., come sostituito dall'art. 138 della L. 19 maggio 1975 n. 151, è stato ancora modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha eliminato il termine "potestà genitoriale" sostituendolo col termine "responsabilità genitoriale, affidata ad entrambi i genitori.
La modifica terminologica, come spiega la relazione al decreto, intende assumere una diversa visione prospettica dei rapporti genitori-figli, definita visione puerocentrica, alla luce della quale occorre porre in risalto l’interesse superiore dei figli minori su quello del potere genitoriale.
A livello di diritto internazionale, la locuzione “responsabilità genitoriale” era apparsa nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1959 (principi sesto e soprattutto settimo della Dichiarazione).
In Europa si preferisce parlare non di genitoriale, bensì di “Parental Responsability”.
In caso di assenza dei genitori, per sopravvenuta morte o perché decaduti dalla responsabilità (art. 330 c.c.), viene nominato un tutore, che provvede alla cura della persona del minore e ne amministra i beni.
Alla responsabilità genitoriale sono sottoposti tutti i figli minori non emancipati, sia nati nel matrimonio sia nati fuori dal matrimonio. Ciò vale anche nel caso di figli adottivi, dato che effetto dell'adozione (legittimante) è l’acquisto a tutti gli effetti della responsabilità genitoriale in capo agli adottanti.
Nei moduli di una associazione o di una società sportiva, relativamente alle domande di ammissione a socio, è sempre opportuno, pertanto, precisare la terminologia “responsabilità genitoriale”, ed identificare riportando distintamente tutte le generalità anagrafiche ed il codice fiscale tanto del minore che del genitore (o tutore), specificando infine che tal ultimo “in qualità di esercente la responsabilità genitoriale chiede che il minore venga ammesso a far parte dell’associazione o società sportiva dilettantistica in qualità di socio”.
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Verona, lì 31/08/2018
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners