L’ONERE DELLA PROVA DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA “DEMOCRATICITÀ” E DELLA “VITA ASSOCIATIVA DEI SOCI” IN UNA RECENTE CONDANNA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’ONERE DELLA PROVA DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA “DEMOCRATICITÀ” E DELLA “VITA ASSOCIATIVA DEI SOCI” IN UNA RECENTE CONDANNA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA N° 21119 DEL 24/08/2018

Con la pronuncia in oggetto i giudici del Palazzaccio confermano l’orientamento in base al quale l’affiliazione di una A.S.D. (o S.S.D.) ad una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata, ed altresì l’iscrizione nel registro Coni non costituisce prova della democraticità dell’associazione.

L’ordinanza ricorda quello che altrimenti può essere definito come “inversione dell’onere della prova”: l’onere processuale di documentare e provare la democraticità della vita associativa non è posto a capo dell’Agenzia delle Entrate che ha mosso la contestazione, ma in capo dell’associazione che si difende in giudizio!

Questi di seguito i passi principali dell’Ordinanza:

“8.1. I rilievi della commissione tributaria regionale delle Marche, per cui ogni attività svolta dalla Associazione "in conformità alle finalità istituzionali" nei confronti dei propri associati, a prescindere dalle concrete modalità di tale svolgimento, è esente dall'imposta ai sensi dell'art. 111 del d.P.R. 917/87, e per cui i principi di democraticità ed effettività della partecipazione degli associati sono assicurati e dimostrati dalla affiliazione della Associazione al Movimento Sportivo Promozionale (ente riconosciuto dal Coni), contrasta con il disposto della norma dal quale si evince che "l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende ... dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni" (Cass. sentenza n. 16449 del 05/08/2016; Cass. ordinanza n. 23167 del 04/10/2017; Cass. ordinanza n.10393 del 30/04/2018);

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180824/snciv@s50@a2018@n21119@tO.clean.pdf

 

Verona, lì 07/09/2018

avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners