RESPONSABILITA’ DI SPORTIVI, ISTRUTTORI E PRESIDENTI DI A.S.D., SPESE DI RAPPRESENTANZA E MANCANZA DI VITA ASSOCIATIVA

RESPONSABILITA’ DI SPORTIVI, ISTRUTTORI E PRESIDENTI DI A.S.D., SPESE DI RAPPRESENTANZA E MANCANZA DI VITA ASSOCIATIVA
RASSEGNA DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE EMESSI AD AGOSTO 2018

TEMATICHE FISCALI ED ASSOCIAZIONISTICHE:

Ordinanza n° 21115  del 24/08/2018    >>    Spese di rappresentanza

Il criterio fissato e precisato in questo provvedimento appare particolarmente chiaro e definito:

1.3. orbene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte «in tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 (ex art. 74, comma 2), il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità R.G. 12097/2014 o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite» (cfr. Cass. 16812/2014; 15318/2014; 15183/2014);

1.4. in particolare si è osservato, nella medesima linea di pensiero, richiamando altresì l’onere della prova che compete al riguardo sulla parte, che «le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale» (cfr. Cass. nn. 27482/2014; 14252/2014; 3433/2012)”.

Il testo integrale del provvedimento è nel sito ufficiale della Corte di Cassazione “Italgiure” (link).

 

Ordinanza n° 21119  del 24/08/2018    >>    Onere della prova e democrazia interna dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

Già oggetto del nostro articolo del 07/09/2018 (link) dal titolo <>.

Il testo integrale del provvedimento è nel sito ufficiale della Corte di Cassazione “Italgiure” (link).

 

TEMATICHE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DI SPORTIVI, ISTRUTTORI E PRESIDENTI DI A.S.D.

Dispiace evidenziare che diverse pronunce, nel mese di Agosto, hanno riguardato condanne per casi di gravi lesioni personali accadute durante eventi e competizioni sportive (fatti di diversa e ampia natura dal crollo di palazzetto sportivo al mancato salvataggio in piscina, od al lancio di petardi). Naturalmente, non è nostro compito, come sempre, né ricordarli né giudicarli, ci permettiamo solo di evidenziare 2 casi che riguardano tematiche civilistiche e fiscali sulla responsabilità di sportivi, istruttori e presidenti di A.S.D. di cui riteniamo utile la conoscenza, nonché di evidenziare l’importanza del rispetto delle norme in tema di sicurezza. Per questione di rispetto verso i lesionati o le persone vittime di tali casi, evitiamo di fornire i nostri consueti link di Italgiure, ed evidenziamo solo il principio di diritto ricordato dai giudici della Cassazione.

 

Sentenza n° 39139  del 29/08/2018    >>    Responsabilità del Presidente di una A.S.D. che gestisce una piscina (lesioni a nuotatore)

La responsabilità del gestore viene stabilita nel caso in cui si verifichi anche uno di questi tre casi: “aver adibito una sola persona all'assistenza dei bagnanti, senza adeguata divisa, che la rendesse riconoscibile, senza adeguata formazione e senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio”.

 

Sentenza n° 39284  del 30/08/2018    à    Responsabilità dello sportivo alla guida di un auto in un circuito chiuso (lesioni durante una competizione a persone presenti nel pubblico spettatore dell’evento).

Sono nella memoria di chi scrive violente scene in cui uno pneumatico impazzito “vola” ad alta velocità verso ignari spettatori seduti nei posti dedicati al pubblico: incidenti di questo tipo, con automobili (o parti di automobili) fuori controllo, anche se fortunatamente molto rari, possono capitare al pubblico o al personale tecnico, perfino in una gara di Go Kart, non solo a quelli Formula 1, mentre sono un po’ più frequenti nei tornei rally per la maggiore vicinanza del pubblico. Il principio ricordato in questa sentenza, relativa un caso avvenuto in un trofeo challenge, si applica proprio in tutti gli sport automobilistici, anche dilettantistici, e riguarda la responsabilità degli sportivi che si mettono alla guida di un’auto in un circuito chiuso al traffico:

“La partecipazione a competizioni sportive non esclude l'applicabilità ai concorrenti del generale principio del neminem ledere né li esime dall'osservanza delle comuni regole di prudenza, perizia e diligenza adattati alla peculiarità della situazione.

Nel caso di competizioni a circuito chiuso - su strada non aperta al traffico ordinario - non trovano applicazione le norme del codice della strada ma quelle del codice civile, segnatamente gli artt. 2043 e 2050 il quale ultimo, in particolare, stabilisce il principio generale giusta il quale chi svolge un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Proprio in ragione della pericolosità dell'attività che si accinge a svolgere, anche sul pilota partecipante alla gara incombono gli obblighi di diligenza, perizia e prudenza, sollecitati dall'anzidetta regola di diritto comune di cui all'articolo 2050 del codice civile (Sez. 4, n. 32697 del 04/05/2010, Ghedini)”.

 

Verona, lì 14/09/2018

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners