ONLUS E BENEFICI FISCALI: LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL TERZO SETTORE

ONLUS E BENEFICI FISCALI: LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL TERZO SETTORE

L’entrata in vigore del C.T.S. (Codice del Terzo Settore ex D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), ha comportato, rispetto ai precedenti benefici fiscali, un mutamento del quadro delle agevolazioni per coloro che erogano contributi in favore delle ONLUS, e più in generale verso tutti i soggetti del Terzo Settore.

Anzitutto va precisato che le ONLUS non hanno obbligo di “entrare” nel Terzo Settore, in quanto al momento dell’istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) potranno ancora scegliere se iscriversi o non iscriversi a siffatto Registro.

La portata agevolativa delle disposizioni del C.T.S. ha reso possibile, nelle intenzioni del legislatore, che si consentisse, sin da subito, l’entrata in vigore del nuovo regime di benefici fiscali, come tale pertanto anticipata rispetto a quella relativa all’istituzione del R.U.N.T.S.

Conseguentemente, almeno in linea teorica, qualora, la Onlus, in futuro, dovesse (liberamente) scegliere di non essere E.T.S. e di non iscriversi al citato R.U.N.T.S., è naturale ipotizzare la perdita del regime di benefici fiscali ideato per gli ETS, di seguito descritto (nonché la probabile necessità di prevedere nel proprio Statuto l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità).

Ebbene, terminati i primi “giri di prova” del nuovo regime, svolti in questi primi mesi 2018, e “sorpassate” una serie di vicende che hanno riguardato il rinviato adeguamento degli Statuti sociali, la mancata emanazione (anch’essa rinviata) di numerosi Decreti attuativi, una prima “rivisitazione” della materia con il Decreto Correttivo n° 105 del 03/08/2018, ed infine  i dubbi - poi sciolti - circa i possibili cambiamenti della disciplina sotto forma di emendamenti al Decreto Fiscale appena approvato al Senato (leggasi incerta vicenda dell’erroneo depennamento della parola “denaro” dalle erogazioni soggette a detrazioni), tutto ciò messo alle spalle, si ritiene, dunque, possibile, in conclusione, offrire un primo riepilogo sul quadro delle deduzioni e detrazioni dedicate, ex art. 83 del citato D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., a tutti gli E.T.S. (Enti del Terzo Settore), ed in particolare, in questo articolo, alle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (Art. 10 D. Lgs. 460/1997).

 

Erogazioni liberali alle ONLUS:

1) DETRAZIONI IRPEF:

L’art. 83, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, prevede una detrazione in misura pari al 30% dell’Irpef per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali (ex art. 79, comma 5) per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

Per le Onlus e per le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è stata fissata una detrazione pari al 26% con un limite massimo di spesa fino a 30.000 euro.

2) DEDUZIONI DAL REDDITO

L’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, prevede una deduzione, in misura pari al 10%, dal reddito complessivo netto dichiarato di persona fisiche, enti o società che abbiano effettuato erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali (ex art. 79, comma 5).

E’ prevista la cd. “riportabilità dell’eccedenza”, o meglio il “riporto a nuovo”, per altri 4 periodi di imposta successivi a quello dell’erogazione.

3) SOCIAL BONUS:

Nel solo specifico caso in cui una Onlus (o un E.T.S.) abbia presentato al Ministero del Lavoro un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati (o di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata), o ne abbia già avuta l’assegnazione al fine dello svolgimento “non commerciale” di attività di interesse generale, sarà possibile optare per questo ulteriore beneficio fiscale che consiste nell’assegnazione di un credito di imposta.

Per le persone fisiche tale credito è pari al 65% dell’importo dell’erogazione liberale in denaro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, e riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile. Per enti e società è pari al 5% ma fruibile nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

 

Condizioni necessarie a poter beneficiare delle agevolazioni:

1) Le erogazioni devono avvenire con mezzi di pagamento “tracciabili”.

2) Le agevolazioni si applicano solo ad Onlus (e più in generale ad E.T.S.) “Non commerciali”; in altri termini l’ente deve aver dichiarato la propria natura non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel RUNTS. Sono, infatti, previsti, rigorosi doveri in merito agli obblighi di comunicazione della perdita di “natura non commerciale” (perdita che impedirà all’ente di godere dei benefici).

3) Non è possibile cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

4) Era atteso un D.M. Lavoro entro il 03/08/2018, il quale doveva disciplinare l’individuazione della tipologia dei beni erogabili in natura, gli eventuali correlati obblighi, ed i criteri e le modalità di “valorizzazione della liberalità”.

5) Era atteso, inoltre, un altro Decreto attuativo, anch’esso entro il 03/08/2018, ai fini del completamento della disciplina del Social Bonus: è già noto che, con cadenza trimestrale, andranno obbligatoriamente inviate in un portale (da crearsi), nonché sul proprio sito internet, le comunicazioni inerenti le erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento.

In un successivo articolo si approfondirà il regime dei benefici fiscali per gli altri Enti del Terzo Settore.

Verona, lì 07/12/2018

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners