S.S.D.: PESANTI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA PREVISIONE STATUTARIA DELL’INCEDIBILITA’ DELLA QUOTA
Il comma 18 dell’art. 90 della legge 289/2002 “impone” alle Società Sportive Dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, che intendano beneficiare delle agevolazioni tributarie previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, di prevedere nei propri statuti delle specifiche clausole.
Sin dal 2002 (Finanziaria 2003), anno in cui fu introdotta nel nostro ordinamento giuridico la figura della “Società Sportiva Dilettantistica di capitali senza scopo di lucro” vi è sempre stata grande incertezza in merito all’ipotesi che le agevolazioni fiscali previste per le S.S.D., fossero condizionate alla presenza negli statuti di tutte le clausole previste dall’art. 148, comma 8, del T.U.I.R., tra le quali anche la clausola del “voto capitario” (o “voto per testa”) e dell’intrasmissibilità della quota per atto tra vivi.
La questione del “voto per testa” viene risolta dalla Circolare 18/E del 1° agosto 2018 nella quale si afferma che la circostanza che l’articolo 90, comma 18, lettera e), L. 289/2002 faccia espressamente salve, per le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali senza fini di lucro, le norme civilistiche che regolano le modalità di esercizio del voto nelle società di capitali, implica che le stesse società sportive dilettantistiche non siano soggette all’obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le associazioni sportive dilettantistiche.
Dato per assodato che le Società Sportive Dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo, tuttavia si ripresenta, con maggior vigore, il problema legato alla libera trasferibilità delle quote.
Recenti prese di posizione in dottrina e giurisprudenza ci inducono a concludere che la mancata previsione di tale clausola statutaria possa determinare per le Società Sportive Dilettantistiche delle conseguenze molto serie, tali da causarne addirittura la decadenza dai benefici fiscali. In particolare si citano:
1) Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano – Sez. XXII Sent. 11.07.2017 n. 3088) ha previsto che le quote di partecipazione al capitale sociale siano intrasferibili e, conseguentemente, il socio che intenda recedere dalla società non abbia diritto ad ottenere alcun rimborso. Nella citata sentenza, infatti, l’Amministrazione Finanziaria affermava che “altro requisito che non risulta soddisfatto dalla contribuente è la previsione nell’atto costitutivo della intrasmissibilità inter vivos delle quote specificatamente previsto dall’articolo 148 lettera f) del Tuir; invece l’articolo 7 dell’atto costitutivo della società prevede testualmente – le quote sociali sono liberamente trasmissibili tra soci, per atto tra vivi e per successione – …”;
2) Nella sopracitata Circolare 18/E/2018, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° agosto 2018, a seguito di un tavolo tecnico con il Coni, a specifico quesito (7.3 a pag. 62), l’Amministrazione ritiene che le società sportive di capitale che intendano applicare l’articolo 148, comma 3 del Tuir “a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR”. Di conseguenza resta confermato l’obbligo di inserimento della incedibilità delle quote sociali possedute di cui al punto f).
Fin dunque alla citata sentenza n° 3088 di luglio 2017, è sempre stata ritenuta corretta la posizione del Notariato (studio nr. 5271/I del 17/09/2004) che sostanzialmente non escludeva la possibilità di variare la compagine sociale mediante trasferimento delle quote sociali, purché a un valore che non superasse quello nominale, affinché non si configurasse un conseguimento indiretto di utili; oggi, invece, con l’orientamento espresso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, che riprende quanto già affermato dai Giudici della C.T.R. Lombardia, appare utile e necessaria per le S.S.D. una revisione, ed eventuale adeguamento, degli Statuti sociali.
Verona, lì 07/12/2018
Dott. Giuliano Zocca
Studio Leonardo Ambrosi & Partners