LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ED ATTIVITA’ DI SPETTACOLO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ED ATTIVITA’ DI SPETTACOLO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)
SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LE MARCHE

Ai fini dell’assoggettamento all’I.S.I., va sempre preliminarmente accertato che si sia trattato di una attività di intrattenimento e non di spettacolo: questo uno dei nodi cruciali intorno al quale, in tema di determinazione dei presupposti di imposizione, i giudici della CTR di Ancona hanno sviluppato le motivazioni che hanno condotto alla pronuncia della Sentenza n° 607/3 del 09/10/2018.

Il provvedimento tocca anche altre questioni come, ad esempio, il caso delle consumazioni obbligatorie comprese nel prezzo, oppure il caso delle strutture con più sale (alcune con attività di intrattenimento ed altre di spettacolo) ed il correlato problema del biglietto di ingresso unico (dato che le attività di spettacolo hanno anche aliquote Iva più agevolate), citando l’intervento normativo ex L. n° 248/2006, e soprattutto richiamando, in particolare,  il metro di distinzione tra le due tipologie di attività operato dalla Circolare Ministeriale n. 165/E del 7/9/2000, in base al quale l’intrattenimento comprende le attività a prevalente aspetto ludico e di divertimento con partecipazione attiva all’evento da parte dello spettatore; lo spettacolo, invece, è caratterizzato dalla partecipazione per lo più passiva dello spettatore dell’evento, che assume anche una connotazione culturale.

Di seguito alcuni passaggi significativi della sentenza:

Se con L. 248/2006 il legislatore ha ritenuto di stabilire che le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie all'attività di intrattenimento e/o spettacolo, evidentemente prima dell'intervento normativo de quo, così non era; - I giudici di prime cure non hanno chiara la distinzione tra impresa di spettacolo (esente da ISI) e impresa di intrattenimento (imponibile) in quanto la funzionalità del ballo non rileva per determinare a quale delle due categorie appartiene l'impresa: si ha intrattenimento quando l'esecuzione musicale è eseguita con strumenti meccanici oppure la musica dal vivo sia inferiore al 50% della durata dell'intero evento musicale. In questa ipotesi l'impresa è assoggettata sia ad ISI che ad IVA. In tutti gli altri casi, e cioè quando la musica dal vivo sia superiore al 50% della durata dell'evento musicale, si è in presenza di impresa di spettacolo, assoggettata solo ad IVA”.

Quanto al recupero dell' ISI, va premessa la distinzione tra impresa di spettacolo ( esente da ISI ) e impresa di intrattenimento ( imponibile ). Secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 165/E del 7.9 .2000, l'intrattenimento comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento; lo spettacolo, invece, è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale. In materia di imposta sugli intrattenimenti, occorre poi verificare quali attività siano assoggettate a tale imposizione. A questo proposito, occorre fare riferimento alla tariffa allegata al D.P .R. 640/1972 ovvero alle seguenti attività:  esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferi ore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart; ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

La circolare 7.9.2000 n. 165 al punto 1.1.1 chiarisce che "Quando, nell'ambito della medesima struttura, siano organizzati piu' esecuzioni musicali, anche contemporaneamente, in spazi distinti, le stesse devono considerarsi separatamente, al fine di accertare l'incidenza percentuale della musica dal vivo, in relazione alla durata dello specifico evento svolto in ogni singola sala o spazio". Dunque, in caso di pluralità di sale, come nel caso di specie, occorre determinare la prevalenza della musica dal vivo (spettacolo) o della musica registrata (intrattenimento) in ciascuna di esse. Ebbene, anzitutto, contrariamente agli assunti della società non rileva la durata dell'evento musicale ma l'orario di apertura al pubblico del locale; inoltre, risulta che la musica dal vivo viene eseguita in una sola sala e che l' attività prevalente nel caso di specie ( due sale su tre ) è quella di intrattenimento, per cui, come condivisibilmente argomentato dall' Ufficio, esso avrebbe potuto procedere all' assoggettabilità integrale dell' attività del contribuente all' imposta sugli intrattenimenti.

Tuttavia, in sede di accertamento ha invece calcolato la base imponibile su un ammontare minore rispetto a quello evidenziato dai verbalizzanti della SIAE in quanto ha individuato tale base imponibile, in ciò non venendo contraddetta dall' appellante, solo sui corrispettivi relativi alle due sale che svolgono attività di intrattenimento ( sale con musica registrata: sala latino americano e sala discoteca ) escludendo quelli riferiti alla sala dove risultava prevale la musica dal vivo, e quindi l' attività di spettacolo, esente da imposta. Non a caso, contrariamente alle risultanze delle verifiche SIAE e per la prima volta rispetto alle difese precedenti ( per tutte, si veda la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai verificatori della SIAE, in atti: " la musica dal vivo si svolge continuativamente nell' apposita sala liscio dalle ore 20.30 fino alla chiusura, mentre le altre 2 sale con musica con strumento meccanico vengono aperte alle ore 22,30 circa" ), nelle memorie illustrative e riassuntive in data 11.9.18 la società afferma ( la sottolineatura è dell' estensore ) che "gestisce un locale da ballo, composto da diverse sale, ed organizza unicamente e solamente eventi di Spettacolo, con musica dal vivo per l' intera durata dell' evento”.

Link al provvedimento

 

Verona, lì 11/01/2019

Dott. Riccardo Zoccatelli

Studio Leonardo Ambrosi & Partners