CAVALLI, IMBARCAZIONI, AEREI: QUANDO I CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ ACCESSORIE A QUELLE SPORTIVE POSSONO CONSIDERARSI DEFISCALIZZATI!

CAVALLI, IMBARCAZIONI, AEREI: QUANDO I CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ ACCESSORIE A QUELLE SPORTIVE POSSONO CONSIDERARSI DEFISCALIZZATI!
NUOVA SENTENZA CIRCA LA CONFORMITA’ AI FINI STATUTARI DI HANGARAGGIO E RIMESSAGGIO

Come noto l’art. 148, comma 3, del T.U.I.R., recita: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.

Con la Sentenza n° 9408/42/16, del 13/12/2016, riportata dal nostro articolo del 11/05/2018,  i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, comprendendo la peculiarità del settore ippico accogliendo il ricorso di una associazione, avevano dichiarato che il servizio di pensionamento è inscindibile dall’attività sportiva equestre e che la cura e l’accudimento del cavallo sono attività a tutti gli effetti inerenti e conseguenti lo svolgimento dell’attività sportiva; i giudici, nel caso di specie, consideravano inoltre la politica di differenziazione dei prezzi ed il ricorso a prestazioni pubblicitarie non in contrasto con le norme a garanzia delle agevolazioni fiscali previste dal regime 398/91.

In data 01/08/2018, come riportato dal nostro articolo del 03/08/2018, con la Circolare n. 18/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione rilevante in tema di decommercializzazione dei corrispettivi per l’alloggio cavalli (ed in via indiretta per il rimessaggio delle imbarcazioni), che non può essere riconosciuta sempre ed automaticamente, rendendosi, invece, necessaria la previa verifica di precise condizioni. E’ utile, a tal proposito, il seguente breve stralcio:

«Con riferimento a tale profilo, si fa presente, in base a quanto rappresentato dal Coni, che nel caso degli sport equestri i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione italiana sport equestri (FISE) mentre, nel caso di altri sport, spetta alla Federazione sportiva affiliante fissare criteri specifici che consentano l’identificazione univoca del bene rientrante tra le attività istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro. Pertanto qualora la custodia riguardi attrezzature o beni (o il ricovero animali) che siano oggetto di univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva affiliante ,potrà riconoscersi il vincolo della diretta attuazione di tali attività con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalità con cui viene resa, con tali finalità”.

Si introduce, di seguito, la più recente Sentenza n° 1334 del 12/10/2018 della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, che tocca, in particolare le attività cd. di “hangaraggio” e “rimessaggio” relative agli aerei (indirettamente anche alle imbarcazioni). Tale provvedimento, che nel merito ritiene fondato e accoglie l’appello dell’associazione “bocciando” i rilievi dell’Agenzia delle Entrate, a sua volta richiama ed analizza sia la Circolare n° 18/E che le Direttive europee in materia, ed in particolare la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/02/2016 - Causa C 22/15 proprio in tema di rimessaggio e servizi inerenti l’ormeggio delle imbarcazioni.

In attesa di un consolidamento giurisprudenziale, e del vaglio della dottrina, il risultato, ad una prima lettura delle sentenze, appare fornire un quadro più limpido, preciso e delineato della controversa materia: più luci che ombre per le associazioni sportive?! Procediamo con ordine.

 

SENTENZA DEL 12/10/2018 N. 1334 - COMM. TRIB. REG. PER LA LIGURIA SEZIONE/COLLEGIO 1

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito della controversia la Commissione osserva:

>A) Quanto all'attività di hangaraggio e manutenzione in relazione all'art. 148 comma 3 DPR 917/86: la lagnanza dell'associazione è fondata. I primi giudici hanno affermato che "l'attività di hangaraggio e manutenzione dei velivoli dei soci sia un'attività aggiuntiva richiesta da privati nel loro interesse e quindi come tale un'attività commerciale a tutti gli effetti". Tale (conciso) assunto - coincidente con la tesi sviluppata dall'Ufficio - costituisce l'unico elemento motivazionale e non può essere condiviso.

1. L'Ufficio insiste nella propria tesi secondo la quale le attività di hangaraggio e ricovero costituirebbero attività commerciale. A conforto della propria interpretazione della norma, il supporto su cui poggia la tesi è costituito dalla sentenza della Corte UE citata, che verte in tema di imbarcazioni ormeggiate e/o ricoverate, che va pertanto attentamente considerata.

2. A parte il fatto che la sentenza è allegata - irritualmente- solo in lingua francese, non occorrono soverchie conoscenze linguistiche per appurare che essa è basata sul fatto che l'associazione olandese descritta in causa persegue esclusivamente finalità sportive, e - di conseguenza - si pone il problema delle imbarcazioni che per tipologia non possono essere adibite ad attività sportiva, ma solo di svago (punti 12.13,14 della decisione); la Corte ha pertanto deciso che l'ormeggio, alaggio, ricovero delle barche destinate solo allo svago e incompatibili con l'attività sportiva costituiscono attività non collegabili con le finalità statutarie della ass. sportiva, e - conseguentemente- non possono portare l'associazione a godere di agevolazione alcuna. Dal che si desume, a contrariis, che il ricovero e la manutenzione delle imbarcazioni che per tipologia sono destinate all'attività sportiva non costituiscono attività commerciale, giacché svolgenti attività rientranti nei fini statutari.

3. Di più, ha precisato anche che non può costituire elemento distintivo (ai fini agevolativi) il fatto che le prestazioni di servizi siano offerte da soci o da salariati, atteso che l'articolo 132, paragrafo 1 lett. m) della direttiva 2006/112 fa esclusivo riferimento al fatto che sussista o meno lo scopo lucrativo (punto 43 della decisione). Ha infine precisato che la situazione va valutata caso per caso per delimitare il campo di applicazione delle agevolazioni (punto 38 della decisione), operazione che va dunque espletata anche in questa sede.

4. Va a questo punto valutata la possibilità di raffronto della situazione esaminata dai giudici comunitari con quella oggi in discussione.

5. Vero che una barca presenta necessità caratteristiche di ricovero e manutenzione che possono - in senso molto lato - essere assimilabili a quelle di un aereo da turismo, ma l'indagine da esperire caso per caso - secondo l'insegnamento della corte UE - va nella direzione di confrontare le finalità statutarie con tipo di velivolo.

6. Nella fattispecie, lo statuto dell'aeroclub (art.1) recita" esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo motore o a vela e dell'acrobazia dei velivoli o con alianti, del volo da diporto sportivo" ecc., fino a contemplare il volo in pallone e l'aeromedellismo. E poi:

"deve perseguire, nel quadro delle attività del precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù" per finire alla diffusione della cultura aeronautica anche attraverso la collaborazione con la P.A..

7. Tanto visto, non può non rilevarsi come: a) praticamente qualsiasi tipo di velivolo può essere utilizzato per il perseguimento delle finalità statutarie, quindi non può farsi riferimento alla associazione olandese e alla diversa tipologia: delle imbarcazioni di cui alla sentenza UE ; b) conseguentemente, se i velivoli sono di proprietà di soci aeroclub (come è nella fattispecie), il ricovero e la manutenzione sono da ritenere compatibili con le attività previste dallo statuto;

8. Va infine evidenziato che l'art. 4 dello statuto precisa che "i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'aeroclub, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura" e che l'associazione può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni federate. E' quindi da ritenere che le attività di hangaraggio e manutenzione di tutti i velivoli dei soci rientrino nell'utilizzo dell'organizzazione e della struttura.

>>B) La sentenza UE che l'Ufficio porta (erroneamente) a fondamento delle proprie tesi si dimostra utile, per contro, per approfondire il tenore della circolare Mef 18/E, prodotta dall'associazione, laddove essa afferma (per le associazioni dilettantistiche) che "le prestazioni di custodia dei beni.. .affidati all'associazione.. possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi statutari della stessa associazione.... Se siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti" (punto 7.5 della circolare). Tale formulazione è in linea con la lettura dell'art. 148 effettuata dall'associazione e in linea con la sentenza UE, laddove collega il requisito della non commercialità alla corrispondenza tra scopi statutari e bene in questione (che si tratti di cavalli, barche o aerei, a questo punto, risulta indifferente). I velivoli dei soci, nella fattispecie, sono strumento per 'attuazione degli scopi sociali dell'aeroclub (a differenza delle barche nel caso della sentenza UE, che distingue il tipo di barca in relazione agli scopi sociali), e - letto lo statuto- non è nemmeno rilevante se siano proprietà dell'associazione o dei soci.

>>C) Tanto ritenuto e considerato, l'appello dell'Aeroclub appare fondato, con conseguente riforma totale delle prime sentenze e annullamento degli atti opposti …”.

 

Per completare l’analisi è opportuno svolgere un approfondimento sulla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/02/2016 Causa C 22/15 25, indicando brevemente sia le norme europee in materia che la natura della controversia.

Giacché non esiste una versione in lingua italiana della Sentenza, bensì solo in lingua francese ed olandese, si avvisa il lettore che eventuali imprecisioni linguistiche, frutto della traduzione del sottoscritto, sono del tutto impreviste ed involontarie.

 

SENTENZA 25 FEB. 2016 CAUSA C 22/15 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

 [...]

Diritto dell'Unione

2 L'art. 2, n. 1, lett. C), della direttiva 2006/112 impone l'IVA con «la prestazione di servizi a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale» .

3 L'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

"Fornitura di servizi" indica qualsiasi transazione che non costituisce una cessione di beni. "

4 Secondo l'articolo 131 di tale direttiva:

«Le esenzioni di cui ai capitoli da 2 a 9 si applicano fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per garantire l'applicazione corretta e semplice di tali esenzioni e per prevenire frodi, evasioni o abusi potenziali".

5 L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, del capitolo 2, intitolato «Esenzioni per determinate attività di interesse generale», del titolo IX, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le seguenti operazioni:

 [...]
(m) determinati servizi strettamente collegati alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, forniti da organizzazioni senza scopo di lucro a persone che praticano sport o educazione fisica ".

6 Ai sensi dell'art. 133, lett. D), primo comma, di tale direttiva:

«Gli Stati membri possono, caso per caso, concedere la sovvenzione a organismi diversi dagli organismi di diritto pubblico di ciascuna delle esenzioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m) e [...] conformità con una o più delle seguenti condizioni:

 [...]
d) le esenzioni non devono essere atte a provocare distorsioni della concorrenza a scapito delle imprese commerciali soggette all'IVA ».

[...]

Argomenti delle parti

13 La Commissione sostiene che l'art. 11, n. 1, lett. E) e n. 2, della legge IVA esenta dall'IVA non solo il noleggio di ormeggi e luoghi per il deposito di navi membri di un'associazione senza scopo di lucro che praticano sport, ma anche il noleggio di membri di questa associazione che usano la loro imbarcazione per scopi puramente ricreativi o anche residenziali. Così facendo, il Regno dei Paesi Bassi viola gli obblighi che gli incombono in forza degli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112.

[...]

16 Inoltre, il Regno dei Paesi Bassi contesta i criteri di distinzione menzionati dalla Commissione. Pertanto, il tipo di nave in questione non dovrebbe essere un fattore fondamentale per determinare se il noleggio di un posto letto o di un deposito è una prestazione di servizi strettamente legata alla pratica dello sport. Tenendo conto del tipo di imbarcazione si renderebbe necessario chiedere, per ogni barca, per quale scopo - sportivo o ricreativo - è realmente utilizzato. Tuttavia, una barca può essere utilizzata successivamente all'una e all'altra estremità durante lo stesso giorno.

17 Il Regno dei Paesi Bassi sostiene inoltre che l'infrastruttura degli ormeggi e dei siti di stoccaggio non differisce a seconda che le navi interessate siano utilizzate a fini sportivi o ricreativi o se siano dotate di 'un motore o mancano. Allo stesso modo, non ci sarebbe bisogno di distinguere in base alla posizione di queste posizioni o posizioni. A tale riguardo, il Regno dei Paesi Bassi osserva in particolare che il noleggio di tali stazioni e ubicazioni su canali in cui la velocità massima autorizzata è di 7,5 km / h sarebbe strettamente legata alla pratica dello sport, poiché questi canali sono le vie d'accesso a superfici d'acqua più grandi su cui vengono svolte varie attività sportive e che potrebbero essere utilizzate anche per la pratica di sport acquatici, come il canottaggio.

Giudizio della Corte

18 Occorre ricordare che l'art. 2, n. 1, lett. C), della direttiva 2006/112 addebita l'IVA per i servizi prestati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce come soggetto passivo. che tale. Secondo la giurisprudenza della Corte, la normativa nazionale che esenta le operazioni dall'IVA, che non è coperta da un'esenzione prevista da tale direttiva né autorizzata in base ad una deroga prevista da tale direttiva, costituisce una violazione dell'art. 2 Direttiva (v., Per analogia, Commissione / Germania, C-287/00, EU: C: 2002: 388, punto 40).

19 L'articolo 132 della direttiva 2006/112 prevede esenzioni che, come indicato dal titolo del capitolo cui si applica il presente articolo, mirano a favorire talune attività di interesse generale. Tuttavia, tali deroghe riguardano non tutte le attività di interesse generale, ma solo quelle elencate e descritte in modo molto dettagliato (v., In tal senso, tra l'altro, Město Žamberk, C-18/12, EU: C: 2013: 95, paragrafo 18 e giurisprudenza citata, nonché VDP Dental Laboratory e altri, C-144/13, C-154/13 e C-160/13, EU: C: 2015: 116, paragrafo 45).

20 I termini utilizzati per designare tali esenzioni sono di interpretazione restrittiva, poiché costituiscono deroghe al principio generale risultante dall'art. 2 della direttiva 2006/112, secondo cui l'IVA è riscossa su ciascun servizio fornito. a pagamento da un soggetto passivo. Tuttavia, questa rigida regola interpretativa non significa che i termini utilizzati per definire le esenzioni di cui all'articolo 132 di tale direttiva debbano essere interpretati in modo tale da privarli dei loro effetti (v., In tal senso, Sentenza Město Žamberk, C-18/12, EU: C: 2013: 95, paragrafo 19 e giurisprudenza citata).

[...]

24 Si deve quindi constatare che la normativa nazionale controversa esenta dall'IVA il leasing degli ormeggi e le aree di stoccaggio per le navi che, per le loro caratteristiche oggettive, come la loro forma, la loro velocità, manovrabilità, peso e dimensioni non sono adatte allo sport o all'educazione fisica, e includono barche come barche da diporto o da imbarco.

25 Nella misura in cui tale deroga riguarda il noleggio di posti barca e luoghi di stoccaggio di imbarcazioni che non sono strettamente legati alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, essa va oltre lo scopo del regolamento. Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112.

26 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento del Regno dei Paesi Bassi basato sulla sentenza Město Žamberk (C-18/12, EU: C: 2013: 95). Secondo tale Stato membro, da tale sentenza risulta che la prestazione di servizi di cui trattasi deve essere esentata in ogni caso dall'IVA, dal momento che l'affitto di un posto letto o di un luogo di deposito riguarda barche che possono essere utilizzate sia per attività sportive che per l'educazione fisica e per il relax o il riposo.

[...]

28 D'altra parte, si deve rilevare che, ai fini della distinzione tra l'uso sportivo o ricreativo dei servizi in questione, sarebbe effettivamente consentito al legislatore nazionale fornire norme facilmente gestibili e controllate dalle autorità competenti (cfr. , per analogia, sentenza Sopora, C-512/13, EU: C: 2015: 108, paragrafo 33). Ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2006/112, gli Stati membri stabiliscono le condizioni cui sono soggette le esenzioni al fine di garantire l'applicazione corretta e semplice di tali esenzioni.

29 Tuttavia, tali condizioni non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste (Commissione / Francia, C-197/12, EU: C: 2013: 202, punto 31) e, di conseguenza, non possono giustificare un'esenzione generale. il noleggio di posti barca e di depositi, anche quando questo noleggio riguarda navi che, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, non si prestano alla pratica sportiva o all'educazione fisica.

30 Pertanto, l'argomento del governo olandese relativo alle difficoltà di distinguere tra l'uso sportivo e ricreativo dei servizi di cui trattasi, in particolare quando le navi interessate da tali servizi possono essere utilizzate per attività sia sportive che non sportive, deve essere respinto.

 [...]

Conclusioni

47 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, 24, n. 1, e 133 della direttiva 2006/112, in con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di tale direttiva:

- esentando dall'IVA, ai fini della navigazione o delle attività del tempo libero che non possono essere assimilate alla pratica dello sport o dell'educazione fisica, il noleggio di posti barca e di depositi imbarcazioni a membri di associazioni di sport acquatici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi, e

- limitando, laddove il noleggio degli ormeggi e dei depositi di natanti è effettuato a persone impegnate nello sport e il noleggio è strettamente correlato e indispensabile alla pratica dello sport, l'esenzione dal noleggio a associazioni di sport acquatici che non impiegano dipendenti per la fornitura dei loro servizi”.

 

RIEPILOGO CON OSSERVAZIONI:

Analizziamo “LE LUCI” in riferimento al riconoscimento della defiscalizzazione dei corrispettivi per le attività accessorie:

- per i cavalli e gli altri animali c’è un preciso riferimento della Circolare 18/E che riconosce la diretta attuazione delle attività accessorie con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro per i soli animali “coperti” da univoca identificazione da parte della Federazione Sportiva affiliante ed effettivamente utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica e per le sole prestazioni di custodia o ricovero coerenti, per le modalità con cui sono rese, a tali finalità;

- per le navi il raffronto tra la Sentenza della Corte di Giustizia UE e la Sentenza della C.T.R. Liguria sembra far emergere una differenza quasi “strutturale” tra “imbarcazioni che per tipologia non possono essere adibite ad attività sportiva, ma solo di svago”, ed imbarcazioni tipicamente adibite ad attività sportiva per le quali è precisato che “il ricovero e la manutenzione delle imbarcazioni che per tipologia sono destinate all'attività sportiva non costituiscono attività commerciale, giacché svolgenti attività rientranti nei fini statutari”.

- per gli aerei, fermo che in base ai regolamenti EASA, ENAC, ed al Codice della Navigazione l’attività di manutenzione è obbligatoria per i veicoli (in mancanza non possono essere autorizzati al volo), e fermo che la stessa sentenza della Commissione Tributaria ha ricordato che “… a differenza di altre casi, come barche e cavalli, l'aereo non è ricoverabile in altro luogo che non sia un hangar in aeroporto”, i Giudici hanno riferito che dato che qualsiasi tipo di velivolo può essere utilizzato per il perseguimento delle finalità statutarie dell’aeroclub (cosa che esclude ogni riferimento alla Sentenza della Corte di Giustizia UE) il ricovero e la manutenzione sono da ritenere in re ipsa compatibili con le attività previste dallo statuto dell’associazione e quindi i relativi corrispettivi vanno intesi sempre defiscalizzati.

Precisato tutto ciò, va ricordato anche il tema dello Statuto Sociale, prendendo spunto dal fatto che nel caso di specie lo Statuto Sociale dell’associazione “copriva” – nell’ambito delle attività di natura sportiva - anche le attività accessorie. Recita la Sentenza della C.T.R. Liguria che “I velivoli dei soci, nella fattispecie, sono strumento per 'attuazione degli scopi sociali dell'aeroclub … e - letto lo statuto- non è nemmeno rilevante se siano proprietà dell'associazione o dei soci! Nel caso di specie, infatti, lo Statuto, all’articolo 4, recitava che "i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'aeroclub, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura”, nonché aggiungeva la possibilità per l'associazione di intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni federate. E' quindi da ritenere che le attività di hangaraggio e manutenzione di tutti i velivoli rientrino nell'utilizzo dell'organizzazione e della struttura e costituiscano attività in diretta attuazione degli scopi sociali.

 

LE OMBRE

La Sentenza n° 1334 del 12/10/2018 della Commissione Tributaria Regionale per la Ligura offre un passaggio quasi “interpretativo” della Circolare 18/E: fermo l’interrogativo sulla valenza di tale interpretazione (dato che la Circolare è un atto amministrativo interno di regolamentazione e non una fonte del diritto), se da un lato va a “convalidare” e confermare la formulazione ed il tenore della Circolare, per altro verso, nello stesso periodo esprime un concetto ed una decisione di natura differente! Si legga il seguente passaggio:

>>B) La sentenza UE che l'Ufficio porta (erroneamente) a fondamento delle proprie tesi si dimostra utile, per contro, per approfondire il tenore della circolare Mef 18/E, prodotta dall'associazione, laddove essa afferma (per le associazioni dilettantistiche) che "le prestazioni di custodia dei beni... affidati all'associazione... possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi statutari della stessa associazione.... Se siano connaturate ed essenziali all'attività principale svolta da tali enti" (punto 7.5 della circolare). Tale formulazione è in linea con la lettura dell'art. 148 effettuata dall'associazione e in linea con la sentenza UE, laddove collega il requisito della non commercialità alla corrispondenza tra scopi statutari e bene in questione (che si tratti di cavalli, barche o aerei, a questo punto, risulta indifferente).

In realtà, qui si rileva una “linea interpretativa” profondamente diversa: mentre i Giudici della C.T.R. per giustificare la decommercializzazione dei corrispettivi fanno riferimento al fatto che quell’attività accessoria sia ipso facto inclusa nello Statuto Sociale (potendo così “alla lettera” dirsi parte degli scopi statutari dell’associazione … “che si tratti di cavalli, barche o aerei risulta indifferente”), o tutt’al più che l’imbarcazione abbia caratteristiche strutturali “astrattamente” tipiche di quell’attività sportiva, al contrario gli autori della Circolare 18/E vanno ben oltre non essendo sufficiente l’astratta identificazione del cavallo, giacché il vincolo della diretta attuazione delle attività accessorie con gli scopi istituzionali potrà essere riconosciuto … “sempre che, ovviamente, tale identificazione si accompagni all’effettivo utilizzo dell’attrezzatura, del bene o dell’animale nella pratica sportiva dilettantistica e la prestazione di custodia o ricovero sia coerente, per le modalità con cui viene resa, con tali finalità!

Pertanto, la Circolare 18/E va in realtà ad un livello di controllo probabilmente più approfondito di quello espresso e richiesto dai Giudici, non essendo sufficienti le caratteristiche “astrattamente tipiche“ di una “attuazione degli scopi istituzionali”, ma richiedendosi che “concretamente”, e nello specifico, il bene o l’animale sia stato effettivamente utilizzato per la pratica sportiva, e che l’attività accessoria sia coerente con le specifiche modalità relative a quell’utilizzo nella pratica sportiva.

 

IN CONCLUSIONE

Ciò detto e concluso, nel senso di una prevalenza delle luci sulle ombre, e su una più chiara identificazione dei requisiti necessari per i tre differenti casi, viene infine alla mente il suggerimento dell’illustre professore di diritto processuale civile, Renato Oriani, che era solito ricordare durante le sue lezioni: “più che una soluzione sia la migliore in assoluto è importante che sia la più chiara e la più applicabile”.

Verona, lì 11/01/2019

Studio Leonardo Ambrosi & Partners