ASD E SSD: I DOCUMENTI ESENTI DAL BOLLO

ASD E SSD: I DOCUMENTI ESENTI DAL BOLLO
LE RICEVUTE EMESSE DAGLI SPORTIVI DILETTANTI ALL'ASSOCIAZIONE GODONO DELL'ESENZIONE?!

Come già riportato nel nostro articolo del 11 Gennaio 2019 (che puoi trovare QUI), "Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva".

Occorre precisare che il testo originale della norma (D.P.R. 642/72) forniva una specifica indicazione degli atti esenti dal bollo: "atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti" dalle Onlus. Col tempo si è arrivati ad un progressivo allargamento di questa agevolazione, e dove nella dicitura iniziale venivano citate solo le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, a seguito dell'art. 90, comma 6, L. 289/2002 sono state aggiunte le Federazioni Sportive Nazionale e gli Enti di Promozione Sportiva ed infine, con la nuova Legge di Bilancio 2019, anche le A.S.D. e .le S.S.D.

Ciò che principalmente va evidenziato, e che emerge non solo dalla lettura del testo originale della norma, ma anche a seguito della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 18/E del 01/08/2018 (che alla sua data di emissione riguardava le sole F.S.N. e gli E.P.S. e che può ritenersi valido anche per A.S.D. e S.S.D.), è quanto segue: l'esenzione ha a che fare tanto con i documenti "posti in essere" (emessi) da una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, quanto, altresì, i documenti non emessi direttamente dall'associazione, ma che la medesima associazione richiede, ad esempio, a sportivi dilettanti, al fine di poter erogare indennità e rimborsi spese forfettari ed analitici.

In un momento così ancora tanto vicino all'entrata in vigore della norma, e dunque privo di qualunque prassi consolidata, la perfetta coincidenza tra i chiarimenti della Circolare n° 18/E ed il testo originale della norma, non sembra poter lasciare spazio ad interpretazioni differenti: i documenti necessari ai fini dell'esecuzione dei rimborsi e come tali richiesti dall'Associazione (o Società Sportiva Dilettantistica) risultano essere esenti da bollo.

 

Verona, lì 18/01/2019

Studio Leonardo Ambrosi & Partners