MANEGGI E RESPONSABILITA’ CIVILE

MANEGGI E RESPONSABILITA’ CIVILE
NUOVA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 

Corte di Cassazione, 3A Sezione Civile

Ordinanza N° 6737 del 2019 pubblicata il 08/03/2019

 

La normativa:

Per i casi di incidenti con lesioni o danneggiamenti causati ad allievi o a terzi, il nostro Codice Civile distingue due ipotesi precise, entrambi applicabili al settore delle attività sportive svolte nei maneggi:

 

Art. 2052. Danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

In questo caso, il legale rappresentante di una associazione o di un Circolo che gestisce un maneggio, per evitare ad esempio di dover risarcire l’allievo che si è infortunato o possibili danneggiamenti, è tenuto a dimostrare che si sia verificato un “caso fortuito”. Tale caso fortuito può in realtà derivare anche da comportamento del terzo o dallo stesso danneggiato. In giudizio la dimostrazione di un caso fortuito non è semplice, ma nemmeno impossibile! 

 

Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

In quest’altro caso, al legale rappresentante di una associazione o di un maneggio, per evitare di dover risarcire l’allievo che si è infortunato nell’esempio di prima, non basta dimostrare che c’è stato un caso fortuito (interruzione del nesso causale), un gesto abnorme e assurdo o un improvviso ingresso di un terzo nel recinto: anche in presenza di un caso fortuito è comunque tenuto a dimostrare di aver adottato, anche a prezzo di sacrifici, tutte le misure possibili per prevenire il verificarsi di eventi similari ed evitare il danno. Si tratta quindi di un peso che, anche da un punto di vista della dimostrazione probatoria processuale, è di gran lunga più oneroso ed importante rispetto alla prima norma: esso trova la sua motivazione nel fatto che dove una attività sia in re ipsa pericolosa allora è dovere di chi la gestisce porre in essere tutto il necessario per evitare che il pericolo causi incidenti di qualsivoglia natura.

 

L’orientamento preesistente in Cassazione (2016):

Per stabilire quando vada applicata la prima norma e quando invece la seconda, una precedente decisione (Cassazione n° 12392 del 2016) ben specificava che:

"l'attività di equitazione viene notoriamente annoverata tra le attività pericolose e sussunta nell'art. 2050 c.c. ma se la cavallerizza è esperta, la medesima attività rientra tra i danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c.".

Le motivazioni sostenute nella nuova Ordinanza:

Dunque tutto chiaro ed i magistrati autori della nuova Ordinanza della Corte di Cassazione, nella Sezione “Ragioni della decisione”, non solo hanno confermato questo orientamento ma l’hanno anche rafforzato con le seguenti motivazioni:

1) “Le attività pericolose, infatti, non sono solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, con accertamento concreto demandato al giudice di merito”.

2) “La diversa qualificazione dell'ipotesi di responsabilità discende, come osservato dal Procuratore generale, dal principio per cui l'attività svolta presso un maneggio è da qualificare come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., quando si verta in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di un principiante non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell'animale con applicazione della presunzione di cui all'articolo indicato, che prevede l'obbligo per il gestore dell'attività pericolosa di risarcire il danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo”.

Cosa è successo nel caso di specie:

Nel caso di specie all’interno di un Circolo Ippico, una allieva principiante assoluta asseriva che, durante lo svolgimento della settima e ottava lezione, che aveva fatto solo all’interno dell’area del maneggio, in presenza della sua istruttrice e con facili andature, veniva invitata dal titolare del maneggio ad andare al galoppo. L’allieva palesava i timori negandosi all’invito del titolare, fino a quando il titolare del maneggio, come riportato nell’ordinanza della Cassazione “malgrado i timori palesati dalla stessa, avesse intimato al cavallo ad alta voce l'ordine di partire al galoppo provocando il repentino scatto dell'animale e la caduta a terra della attrice, che riportava danni alla persona (trauma contusivo distorsivo del polso sinistro con frattura del radio)”.

Conclusioni:

La difesa del Circolo Ippico ha articolato quattro distinte censure in suo favore, ed i magistrati hanno risposto punto su punto in 10 pagine: con una estrema sintesi è possibile affermare, per sommi capi, che la Cassazione ha rigettato il ricorso del Circolo Ippico in quanto la difesa si era basata prevalentemente sulla dimostrazione del caso fortuito, mentre nel caso di specie, dovendosi applicare la norma dell’art. 2050 c.c. (attività pericolose per cavallerizza inesperta) e non invece la norma dell’art. 2052 c.c., al di là del sussistere o non sussistere di un caso fortuito, il Circolo doveva dimostrare anche di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso”!

I controlli in sostegno delle Associazioni e dei Circoli che svolgono attività di maneggio:

Tra i controlli, le attività e le verifiche da intraprendere ai fini di una valida “prova liberatoria della responsabilità del gestore del maneggio”, l’Ordinanza cita proprio quei controlli e quell’organizzazione tesa ad evitare “la presenza in pista, e la possibilità di interferire con i comandi dati dall'istruttore, a un terzo soggetto che non conosca le capacità dell'allieva e non sia legittimato ad incidere sulla andatura del cavallo ad imporre allo stesso comandi)”.

 

Verona, lì 15/03/2019

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners