OK IL PREZZO E’ GIUSTO: PER IL FISCO REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI FORMALI AD EURO 200,00

NUOVA RISOLUZIONE N° 37/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In data 15 Marzo 2019 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dettato le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del Decreto Legge n° 119 del 23 Ottobre 2018”.
Per la verità, dato che il suddetto Decreto Legge, al momento della conversione in legge, ha subito alcune modificazioni, è necessario specificare la legge in cui è stato convertito all’esito dell’iter parlamentare, ossia la Legge 17 dicembre 2018 n. 136.
Nel gioco del provocatorio richiamo al vecchio format televisivo di successo, il prezzo in questione è dunque quello necessario ad ottenere una definizione agevolata per le proprie irregolarità formali, ed è un prezzo in realtà fissato dal Legislatore, e solo da pochi giorni confermato dall’Agenzia delle Entrate intervenuta sul necessario corollario tecnico e regolativo.
“Ma qual è, dunque, tale prezzo”, e “cosa si intende per “irregolarità formali”?
Per una perfetta analisi costi/benefici nulla di meglio che partire dal testo stesso della Legge n° 136 del 2018: “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Le disposizioni dettate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di cui è di seguito riportato il link), confermano l’importo citato e specificano l’ambito di applicazione della Legge n° 136 del 2018 andando così a definire quali sono, nello specifico, le “violazioni formali” che possono formare oggetto di “regolarizzazione agevolata”, e quali invece quelle violazioni per le quali non è possibile applicare la regolarizzazione. Tali disposizioni, infine, rinviano a specifica separata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate l’istituzione del Codice Tributo e la procedura completa per il perfezionamento della regolarizzazione.
Conseguentemente, in data 21/03/2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la RISOLUZIONE n° 37/E, avente il seguente titolo:
“Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’articolo 9 del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”.
Il Codice Tributo Istituito è il seguente: “PF99”, esposto nella sezione “Erario” e denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione Agevolata - art. 9 del DL n.119/2018”.
Il relativo pagamento (come ricorda la legge “euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”), può avvenire con n° 2 rate, di pari importo, da versare entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020; oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 (senza la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Tutte le informazioni per la corretta compilazione del modello F24 sono disponibili nel testo della Risoluzione n° 37/E, mentre nelle Disposizioni di Attuazione, sono fornite informazioni per identificare quei casi che non possono essere oggetto di tale definizione agevolata.
Rimane, infine, da porre una breve riflessione circa l’utilità dello strumento in questione: esso può essere senz’altro utile per tutti i contribuenti, associazioni e società sportive dilettantistiche comprese, nei casi in cui tali contribuenti abbiano accumulato anche numerosi e magari “ingenti” errori formali: in tali casi, infatti, il “prezzo”, può rappresentare un’opportunità (anche di tempo) per sanare situazioni pendenti. In altri casi, invece, è possibile ad oggi recarsi alla locale Agenzia delle Entrate (o comunicare telematicamente con la stessa), al fine di dichiarare l’errore commesso e di formalizzare la correzione di sovente anche senza pagare o senza che venga aperto alcun ticket o cartella esattoriale.
Link alle Disposizioni di Attuazione del 15 Marzo 2019
Verona, lì 29/03/2019
Avv. Luca Romanella
Studio Leonardo Ambrosi & Partners