PACE FISCALE: TUTTI I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

PACE FISCALE: TUTTI I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
IL D.L. N° 119/2018 E LE “CIRCOLARI DI PRIMAVERA”

 

Fermo che le Risoluzioni, le Circolari dell’Agenzia delle Entrate non hanno valore di Legge, e tantomeno costituiscono interpretazione autentica del Legislatore, è ad oggi opportuno fermarsi a riepilogare almeno una parte dell’intensa attività svolta in questa primavera 2019 dall’Agenzia delle Entrate: quella dedicata alla cd. “Pace fiscale”, ossia relativa all’attuazione del Decreto Legge n° 119 del 23 Ottobre.

 

Iniziamo evidenziando i titoli di alcuni articoli del D.L. n° 119/2018 (Link) che sono stati ciascuno oggetto di un distinto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:

 

Art. 1 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione >> Circolare 7/E.

Art. 6 Definizione agevolata delle controversie tributarie >> Circolare 6/E.

Art. 7 Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti >> Circolare 6/E.

Art. 9 Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale >> Risoluzione 37/E.

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ARTICOLO 1, DECRETO LEGGE 119 DEL 23 OTTOBRE 2019:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL 23/01/2019

COMUNICATO STAMPA DEL 09/04/2019

CIRCOLARE N° 7/E DEL 9 APRILE 2019

Con questa definizione agevolata è possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (pvc) consegnati entro il 24 Ottobre 2018, a condizione che - sempre entro il 24 Ottobre 2018 - non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.

La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni - in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva - contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.

Il 23 Gennaio 2019 sono state emesse le Disposizioni di attuazione con tutti chiarimenti su cui il 09 Aprile è stata emanata la Circolare n° 7/E. In particolare, per avvalersi della definizione agevolata, si deve presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e pagare le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

È possibile rateizzare in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo di queste rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

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ARTICOLI 6 E 7, DECRETO LEGGE 119 DEL 23 OTTOBRE 2019:

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNICATO STAMPA DEL 01/04/2019

CIRCOLARE N° 6/E DEL 1 APRILE 2019

Le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia (il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste – vedi comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado), e del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

La domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La definizione agevolata funziona così: entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

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ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 119 DEL 23 OTTOBRE 2018 (COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N° 136 DEL 17 DICEMBRE 2018):

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER IRREGOLARITÀ FORMALI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL 15/03/2019

RISOLUZIONE N° 37/E DEL 21/03/2019

In data 15 Marzo 2019 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dettato le “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE dell’articolo 9 del Decreto Legge n° 119 del 23 Ottobre 2018” (convertito in Legge 17 dicembre 2018 n. 136).  Con tali disposizioni si confermava la seguente possibilità di definizione agevolata per irregolarità formali: “Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”. Come già analizzato nel nostro articolo del 29/03/2019, le disposizioni di attuazione, oltre a indicare quali “violazioni formali” possono formare o meno oggetto di “regolarizzazione agevolata”, rinviano altresì ad una specifica separata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate l’istituzione del Codice Tributo e la procedura completa per il perfezionamento della regolarizzazione.

In data 21/03/2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la RISOLUZIONE n° 37/E, istituendo il codice tributo “PF99”, esposto  sezione “Erario” e denominato “Violazioni formali – definizione Agevolata - art. 9 del DL n.119/2018”, il cui pagamento (“euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”), può avvenire con n° 2 rate, di pari importo, da versare entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020; oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 (senza la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Da annotare che in questi pochi giorni trascorsi dall’emanazione delle Disposizioni di attuazione ad oggi, in dottrina (G. Sinibaldi) si è discusso anche dell’eventuale possibilità di considerare un errore di natura formale il mancato invio del modello EAS, con la conseguente possibilità di utilizzo della definizione agevolata in questione. Naturalmente il tempo gioverà al consolidarsi di questo indirizzo dottrinario mirato ad “allontanare” la perdita della decommercializzazione dei proventi istituzionali dovuta al mancato invio dello stesso modello EAS; sarebbe, tuttavia, opportuno, un chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Esaurite le Circolari relative ai dettati DL 119/2018, l’Agenzia si è concentrata con le successive Circolari n° 8/E e 9/E sui chiarimenti inerenti la Legge di Bilancio 2019 (toccando argomenti relativi al nuovo regime fiscale forfettario ed allo Sport Bonus), tematiche che saranno affrontate e riepilogate in un articolo di prossima pubblicazione.

Verona, lì 08/04/2019

Avv.  Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners